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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 agosto 2026

Cassazione n. 24830/2026

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e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PolimeniRocco Mario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n.602/2023depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18668/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 24830/2026Data pubblicazione 28/08/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in favore della parte controricorrente, mentre non vi è luogo aprovvedere per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 27/08/2026Ileana Fedele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PolimeniRocco Mario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n.602/2023depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18668/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 24830/2026Data pubblicazione 28/08/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in favore della parte controricorrente, mentre non vi è luogo aprovvedere per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 27/08/2026Ileana Fedele
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