CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03484/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 28366-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. , ZACCARIA Vitoronzo, BUTTAZZO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUTTAZZOAndrea, BUTTAZZO Paolo – Intimati della sentenza n. 2491/2015 della Co mmissione t ributaria regionale del la Puglia, sez. staccata di Lecce,depositata il 2 3 novembre 201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 settembre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza e dall’atto difensivo della sola ricorrente si evince che l’Agenzia delle entratenotificò alla società la cartella di pagamento, emessa a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis, d.P.R. n. 600/1973 e IVA –Controllo ex art. 54 bis dPR 633/1972 –Utilizzo del controllo automatizzato -Limiti RGN 28366/2016 Consigliere rel. Federici 54 bis,d.P.R. n. 633/1972, relativamente all’anno d’imposta 2005. L’importo complessivo di € 1.020.786,44 era dovuto, a vario titolo, per sanzioni e interessi relativi al tardivo versamento di Irap, per mancato versamento di Iva, per ritenute alla fonte dichiarate e non versate, per recupero del credito d’imposta non spettante, di cui si affermava che la società avesse usufruito per incrementi occupazionali previsti dall’art. 63 della l. n. 289/2002. La cartella fu impugnata dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecceper vizi di forma e per contestazioni dei crediti erariali. Con sentenza n. 39/2010 il giudice di primo grado ne accolse le ragioni, annullando l’atto. L’amministrazione finanziaria appellò la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, che con sentenza n. 2491/2015 respinse l’impugnazione. Il giudice regionale ha ritenuto che gli atti della riscossione devono essere motivati. Nel caso di specie la cartella conteneva solo una serie di cifre e codici, che non ne permettevano la comprensione e il controllo rispetto alle varie contestazioni. Quanto al recupero di crediti che si asseriva non spettanti, la cartella risultava illegittima anche per l’omessa notifica dell’atto di recupero previsto dall’art. 27, commi 16 e 17, del d.l. n. 185/2008 edall’art. 1, comma 421 l. n. 411/04. Nelle more la società fu cancellata dal registro delle imprese. Pertanto, all’interruzione del processo era seguita la sua riassunzione nei confronti dei soci. Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. All’esito della adunanza camerale del 24 settembre 2025 la causa era discussa e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il ricorso avverso la società cancellata ed il suo liquidatore. Trattasi infatti di società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese sin dall’8 febbraio 2010. Ne consegue anche l’inammissibilità della proposizione del ricorso nei confronti del suo liquidatore, che è stato qui vocato in giudiziosolo in tale veste, senza alcuna contestazione specifica elevata nei suoi confronti ai sensi dell’art.36, d.P.R. n. 602/1973. RGN 28366/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] quindi il merito, con il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis, d.p.r. n. 600 del 1973, dell’art. 54 bis d.p.r. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cpc». Il giudice regionale avrebbe erroneamente dichiarato la nullità della cartella perché priva di motivazione, trattandosi di una statuizione in contrasto con il principio secondo cui la motivazione di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può limitarsi alla indicazione di contenuti minimi obbligatori. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la «Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 bis, 54 bis e 1, comma 421, l. n. 311/2004, nonché art. 63 l. n. 289/2002, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cpc». Erroneamente il giudice regionale avrebbe richiamato la disciplina sui crediti d’imposta per incrementi occupazionali, introdotti dalla l. 289/2002, non spettante, e per il quale l’art. 1, comma 421, della l. n. 311/2004, prevedendo il potere dell’amministrazione finanziaria di emanare un apposito avviso per il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, non per questo precludeva il ricorso ai controlli automatizzati. Con il terzo motivo si doleva della «Violazione degli artt. 39 dpr 600 del 1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cpc». La sentenza era erronea laddove non aveva tenuto conto che incombeva sul contribuente provare il diritto all’utilizzo del credito d’imposta. Quanto alle altre contestazioni, nel corso del giudizio ed a fronte delle affermazioni dei contribuenti, secondo cui gli obblighi fiscali erano stati tutti assolti nell’anno d’imposta controllato (2005) l’ufficio aveva dato prova del fondamento delle sue pretese. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. La questione che si pone per tutte le critiche è, prima ancorachequella dell’obbligo dell’invio della comunicazione d’irregolarità alla società, della possibilità di utilizzo del controllo automatizzato per la contestazione dei numerosi addebiti e recuperi d’imposta contestati, oltre che delle sanzioni (per un importo di € 1.020.786,44). La giurisprudenza è infatti consolidata nell’affermare che l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio RGN 28366/2016 Consigliere rel. Federici preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando lacartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamentodi quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovutacomunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di dettacomunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis(Cass., ex multis, 18163/2025; 18405/2021). Sennonché, nella prospettazione difensiva erariale si evidenzia non già o non solo meri errori materiali, ma ipotesi per le quali doveva pur evincersi in qualche modo la non spettanza dei crediti d’imposta,contestandosene l’assenza dei presupposti agevolativi, oppure, ai fini sanzionatori,il tardivo adempimento delle obbligazioni tributarie. Ed a fronte di ciò, la difesa dell’amministrazione finanziaria sostiene che le violazioni per le quali è stata emessa la cartella potevano essere desunte dai dati rip ortati nell’atto medesimo. Tuttavia, proprio rispetto a tale difesa il ricorso si rivela inammissibile, perché la ricorrente ha omesso di riportarein ricorso, almeno per estratto e nei passaggi significativi, il contenuto della cartella, neppure prodotta, con la conseguenza che l’impugnazione è viziata dal difetto di specificità dei motivi così formulati. Nulla va regolato in ordine alle spese processuali, mancando la costituzione dei contribuenti, rimasti intimati. P.Q.M La Corte, defi