CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33214/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per più delitti aggravati di furto in abitazione; considerato che: - il primo motivo - che deduce la violazione degli artt. 597 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione circa il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa in atti) una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. e il vizio di motivazione relativamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto la Corte distrettuale ha fondato il rigetto anche in parte qua del gravame sul concreto disvalore dell'agire del ricorrente, sulla sua negativa personalità (tratta non solo dai precedenti penali ma anche dalla reiterazione delle condotte illecite oggetto del giudizio), così dando conto in maniera congrua e logica degli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), che non può qui essere utilmente censurato perorando un diverso appezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d