CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 1990
Cassazione n. 03870/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1990 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi cinque motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in relazione ai delitti ascrittigli ai capi 9), 11), 12), 15) e 32, prospettando una rilettura dei dati probatori, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare, pagg. 13-14, 15, 16, 17 e 18); considerato che il sesto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato associativo di cui al capo 1), è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua ed esaustiva, oltre che logicamente corretta (si vedano le pagine 19 e 20), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estenso