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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33219/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la richiesta di misura alternativa della semilibertà avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando come vi sarebbe il rischio di una ripresa dei contatti con la criminalità organizzata.

Si trattava di un elemento apicale in restrizione per il delitto di omicidio e che manteneva collegamenti con la famiglia di appartenenza, collegata al contesto camorristico locale.

2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto iter in base al quale era stato disposto il rigetto della richiesta.

Egli era oramai lontano da certe logiche e aveva scontato anche per la condanna relativa all'omicidio una pena superiore ai due terzi anche tenendo conto della liberazione anticipata.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, vi fosse più di un elemento che era ostativo al riconoscimento del beneficio invocato.

Non valeva, invero, il richiamo al solo dato formale della entità della pena scontata, ma si sarebbe dovuto considerare un duplice aspetto, legato alla falsificazione della documentazione nel 2019, che pur eseguita da terzi, era stata predisposta per favorire da parte dei familiari la concessione della misura anzidetta e la circostanza che egli aveva assunto dopo l'omicidio del padre, il ruolo di vertice della struttura camorristica.

Il ricorso non si confronta specificamente con questi argomenti e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente e ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle t-i (P/112 spese processuali e of—vesamani della somma di 3.000,00 euro [OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la richiesta di misura alternativa della semilibertà avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando come vi sarebbe il rischio di una ripresa dei contatti con la criminalità organizzata. Si trattava di un elemento apicale in restrizione per il delitto di omicidio e che manteneva collegamenti con la famiglia di appartenenza, collegata al contesto camorristico locale. 2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto iter in base al quale era stato disposto il rigetto della richiesta. Egli era oramai lontano da certe logiche e aveva scontato anche per la condanna relativa all'omicidio una pena superiore ai due terzi anche tenendo conto della liberazione anticipata. 3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, vi fosse più di un elemento che era ostativo al riconoscimento del beneficio invocato. Non valeva, invero, il richiamo al solo dato formale della entità della pena scontata, ma si sarebbe dovuto considerare un duplice aspetto, legato alla falsificazione della documentazione nel 2019, che pur eseguita da terzi, era stata predisposta per favorire da parte dei familiari la concessione della misura anzidetta e la circostanza che egli aveva assunto dopo l'omicidio del padre, il ruolo di vertice della struttura camorristica. Il ricorso non si confronta specificamente con questi argomenti e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente e ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle t-i (P/112 spese processuali e of—vesamani della somma di 3.000,00 euro [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso in Roma
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