CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 47233/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto procedersi alla correzione dell'errore; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] - in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - in difesa di [OSCURATO:SOCIETA]., che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., avvocato [OSCURATO:PERSONA], con istanza del 2 luglio 2021 ha chiesto di procedere ex art. 130 cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 745/2021 emessa il 20 maggio 2021 e depositata in data 1 luglio 2021 nel procedimento n. 3949/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, giudizio nel quale la difesa della citata compagnia assicurativa aveva inviato il 13 maggio 2021 le conclusioni per le parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA], compagnia, quest'ultima, non citata nel dispositivo. vi 2. Con sentenza del 20 maggio 2021 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la decisione del G.u.p. di [OSCURATO:PERSONA] di condanna dei predetti in ordine ai delitti di associazione a delinquere e plurime truffe ai danni di assicurazioni, condannando i ricorrenti, oltre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Quixa assicurazioni S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che ha liquidato, per ciascuna parte civile, in euro 3.510, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve provvedersi alla correzione dell'errore materiale consistito nell'omessa previsione nel dispositivo della liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva presentato nei termini le conclusioni e nota spese in data 13 maggio 2021 secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. 2. In tal senso milita l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. U, n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226716), secondo cui nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile (questo il caso espressamente previsto dalle Sezioni Unite, ma identico principio deve ritenersi vale nel caso di rigetto del ricorso dell'imputato), ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (anche, Sez. 2, n. 38713 del 6/6/2014, Smiroldo, Rv. 260520; Sez. 7, ord. n. 7425 del 28/1/2016, Botta, Rv. 265974; Sez. 7, n. 44280 del 13/9/2016, C., Rv. 268139). Con precipuo riferimento alla possibilità di correggere il dispositivo della sentenza di legittimità che ha omesso di statuire in ordine alle spese della parte civile attraverso lo strumento processuale della correzione ex art. 130 cod. proc. pen., il Collegio condivide lo stabile orientamento di questa Corte che reputa detta omissione un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile, la cui statuizione è accessoria e obbligatoria oltre che consequenziale alla pronuncia, tenuto conto che le stesse risultano agevolmente determinabili (Sez. 2, n. 17326 del 24/1/2013, Ciarrapico, Rv. 255534; Sez. 2, n. 6809 del 2/3/2009, Gottuso, Rv. 233422). 4. Ne consegue la necessità di correggere il dispositivo della sentenza n. 25310/2021 emessa da questa Corte in data 20 maggio 2021, là dove, dopo le parole "condanna inoltre i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Quixa assicurazioni S.p.a.,", devono seguire le parole "[OSCURATO:SOCIETA].," P.Q.M. Letto l'art. 130 cpp. dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 25310 del 20 maggio 2021 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione là dove, dopo le parole «[OSCURATO:PERSONA] SPA,» devono seguire le parole «[OSCURATO:SOCIETA],». Manda alla cancelleria per le relative annotazioni. Così deciso il