CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li Rocco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 9 dicembre 2025 la Corte di appello di Torino, qualificatocome ricorso per cassazione l’appello proposto dal Procuratore della Repubblicaavverso la sentenza di assoluzione, dal reato di furto, emessa nei confronti di RoccoTruscelli, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per l’ulteriore corso,ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc.pen.All'imputato è stato contestato di essersi impossessato di determinati benioggetto di un contratto di cessione di azienda stipulato con l'associazionedenominata “[OSCURATO:PERSONA]”, dopo avere omesso il versamento della somma pattuitaa titolo di corrispettivo.Il Tribunale ha assolto l'imputato ritenendo che, essendosi già verificato ilpassaggio di proprietà dei beni per effetto del contratto di cessione aziendale, lacondotta dell'imputato avrebbe dovuto ritenersi integrare un mero illecito civile .Peraltro, ha considerato che la previsione di una clausola risolutiva espressa nonsarebbe tale da giustificare una qualificazione dell'imputato quale mero possessore,o detentore dei beni, considerando che la risoluzione di diritto di un contratto nonopera automaticamente, per effetto del mero inadempimento di una delle parti, masolo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita,comunichi all'altra parte l'intenzione di avvalersene.Avverso tale sentenza, ha proposto appello il Pubblico Ministero rilevando che ilcontratto stipulato tra l’imputato e la suindicata associazione, in data 1 dicembre2022, dovrebbe essere qualificato come contratto preliminare, privo, in quanto tale,di una efficacia traslativa immediata della proprietà. Deduce che le stesse particontraenti hanno fatto esplicito riferimento ad una “promessa”, a carico del cedente,di vendere l'azienda all'acquirente oltre che “all’impegno” di quest’ultimo di“acquistarla”; l’acquisto definitivo dei beni si sarebbe, pertanto, perfezionato soloalla data del 31 dicembre 2024, con il completo pagamento da parte dell'imputatodelle rate mensili stabilite a titolo di prezzo; in caso di mancato pagamento entro iltermine di 24 mesi, la parte venditrice si era riservata il diritto di rientrare inpossesso dei beni per l'importo pari al residuo debito. A fronte di tali clausolenegoziali, indicative della volontà delle parti di considerare l’accordo intervenutocome contratto preliminare, sarebbe dimostrato che l'associazione non ha ricevutoalcuna rata del prezzo da parte dell'imputato e che, anzi, quest’ultimo ha vendutoalcuni dei beni oggetto del contratto, pur rimanendo inadempiente rispettoall’obbligo di pagamento del prezzo.Nella condotta dell'imputato dovrebbero, pertanto, essere ravvisati gli estremidel reato di cui all'art. 641 cod. pen. avendo il medesimo agito con il preordinatoproposito di non adempiere le obbligazioni negoziali assunte, dissimulando il propriostato di insolvenza.2. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto, con requisitoria scritta,l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.Preliminarmente, occorre considerare che la sentenza emessa dal giudicemonocratico di Torino, in data 20 novembre del 2024, avendo ad oggetto reati acitazione diretta, come quello contestato di furto, è unicamente ricorribile percassazione e non appellabile in quanto la legge n. 114 del 9 agosto 2024, entratain vigore il 25 agosto del 2024, ha previsto una modifica dell'articolo 593, comma2, sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che: «Il pubblicoministero non puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cuiall'articolo 550, commi 1 e 2». Risultando emessa la pronuncia impugnata nel mesedi novembre del 2024, e quindi dopo l’entrata in vigore della riforma, al momentodi proposizione dell’impugnazione il Procuratore della Repubblica poteva avanzaresolo ricorso per cassazione e non anche appello.2.Va anche premesso che, avendo la novella citata vietato l’appello del pubblicoministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocraticoper tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso percassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontral’impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa. Pertanto, in sede diricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reatidi cui all’art. 550 commi 1 e 2 cod.proc.pen., il pubblico ministero potrà dedurretutti i motivi di ricorso elencati nell’art. 606 cod.proc.pen., e cioè sia doglianze intema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà omanifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della provadecisiva (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Rv. 288029 – 01).3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.Le censure poste a fondamento dell’impugnazione - dirette ad evidenziare undifetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto non aderente al realecontenuto negoziale dell'accordo tra le parti, proprio in ragione della qualificazionedelle obbligazioni assunte dalle medesime in termini di “promessa” e di “impegno”oltre che in ragione della previsione che l'effetto traslativo della proprietà si sarebbedeterminato al saldo del prezzo- sono inammissibili in quanto volte ad ottenere unaricostruzione alternativa dei fatti attraverso una diversa interpretazione dell’accordonegoziale fra le parti, laddove, invece, il sindacato del giudice di legittimità suldiscorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizionelegislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, neisuoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errorinell'applicazione delle regole della logica (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri,Rv. 277758-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01).La motivazione della sentenza impugnata - secondo cui in virtù del suindicatocontratto di cessione si sarebbe verificato un passaggio immediato di proprietà infavore dell'imputato con la conseguenza di ritenere riconducibile nell'alveo civilisticodella categoria dell'inadempimento contrattuale ogni ulteriore conseguenzaderivante dalla condotta del medesimo consistita nel sottrarsi al pagamento delprezzo- non può ritenersi inesistente né afflitta da evidenti aporie logiche.3.1. Deve, peraltro, ricordarsi che, per costante insegnamento di questa Corte,l'interpretazione della volontà delle parti è quaestio facti, di per sé esclusa dalsindacato di legittimità, a meno che la motivazione presenti aporie del tuttoinsuperabili ( Sez. 4, n. 4754 del 18/11/2020, dep.2021, Rv. 280483 – 01), nel casoin esame non sussistenti.Secondo l’insegnamento delle Sezioni civili di questa Corte, in particolare, «intema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, lacontestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una purplausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sullavalorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deverappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneuticaoperata dal giudice del merito, cui l'attività di interpretazione del contratto èriservata» (Sez. 1 civ., n. 15471 del 22/06/2017, T. vs. L., Rv. 645074-01).Nella fattispecie in esame non risultano evidenti profili di illogicità, avendo ilTribunale valorizzato, comunque, la pattuizione negoziale intervenuta fra le particoncernente l’immediatezza degli effetti della cessione, nonostante la diluizione delpagamento del prezzo.4.Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso del PubblicoMinistero deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.Così deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]