CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 39591/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5446-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; (‘1 - con troricorrente - avverso il decreto n. cronol. 264/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato 1, 11/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il relatore ha formulato proposta nei termini seguenti: «ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di Perugia, accogliendo l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Liquidò a titolo d'indennizzo per la durata non ragionevole di un giudizio civile la somma di 1.264,65, corrispondente al valore del giudizio presloposto maggiorato degli interessi (la medesima Corte in composizione monocratica non aveva incluso l'importo di 64,65, corrispondente all'ammontare degli interessi) e condannò il Ministero della Giustizia al pagamento della complessiva somma di €1.104,00 per spese; ritenuto che avverso la decisione gli interessati propongono ricorso sulla base di due censure e che il Ministero resiste con controricorso; considerato che la prima doglianza, con la quale si denunzia violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., 2233, co. 2, cod. civ. e dei dd. mm. nn. 55 / 2014 e 37 / 2018, per avere la Corte locale liquidato le spese in misura inferiore al minimo tabellare, appare manifestamente fondato, valendo quanto segue: a) questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul d. m. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il d.m. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei Ric. 2021 n. 05446 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- compensi tra professionista e cliente mentre il dm. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Se. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642); b) la liquidckione effettuata dalla Corte locale come sopra riportata si pone al di sotto dei limiti imposti dal d. m. n. 55 (da 1.100,01 a 3.200,00), tenuto conto del valore della causa contetTOsa (tabella 12) - va precisato che l'accoglimento dell'opposkione investe di unico titolo la decisione collegiale recante condanna al pagamento di €1.264,65 - e dell'autorità giudkiaria che ha definito i procedimenti e pur applicata la ridnione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.); considerato che la seconda dogliana con la quale i ricorrenti lamentano violckione e/ o falsa applicnione dell'art. 4, punto 2, d.m. n. 33 / 2014, nonché difetto di motivazione, per non avere il Giudice disposto l'aumento previsto dalla legge per il caso in cui l'avvocato assista più soggetti venti la medesima poskione, risulta del pari manifestamente fondata, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte, secondo il quale quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa poskione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del dm. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'eveniena in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'eveniena contraria (Se. 6, n. 461, 14101/ 2020,Rv. 656861)»; considerato che il Collegio esclude sussistere evidenza decisoria; P.Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021. ente \\ Giova i ni ardo) [OSCURATO:PERSONA] CANk0E-L1RIA IL ANCE1, Ri