CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00315/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 15923 / 20 1 7 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 15923/2017a.c.1 2 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat a e difes a , in virtù di procura specialea margine del controricorso, da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] -LECCE n. 3217 /201 6 , depositat a in data 1 5 / 12 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 2 novembre 2024 ; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche “l’agente della riscossione”)ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) tre cartelle di pagamento, in relazione alle quali la contribuente aveva effettuato pagamenti parziali. Non avendo la contribuente completato i pagamenti delle somme portate dalle cartelle di pagamento, l’agente della riscossione le notificò tre intimazioni di pagamento. Con il ricorso di primo grado, la contribuente propose impugnazione contro le intimazioni di pagamento. Nel contraddittorio con l’agente della riscossione, la C.T.P. di Lecce annullò due intimazioni di pagamento, per omessa notifica delle due cartelle di pagamento presupposte. Rigettò il ricorso con riferimento alla terza intimazione di pagamento. La sentenza fu appellata dall’agente della riscossione e dalla contribuente. La C.T.R. rigettò l’appello principale dell’agente della riscossione e accolse l’appello incidentale della contribuente. r.g. n. 15923/2017a.c.1 2 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza d’appello, l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. (ex art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.)”, l’agente della riscossione assume essere circostanza pacifica che la contribuente abbia acquisito conoscenza delle cartelle di pagamento presupposte agli avvisi di intimazione impugnati, in quanto avrebbe eseguito dei pagamenti parzialidegli importi da esse portati. Trattandosi di un caso non di inesistenza, ma di mera nullità delle notificazioni, tale nullità si sarebbe sanata con il parziale e volontario pagamento degli importi da parte della contribuente. 1.1. Il motivo è inammissibile. Sotto la denuncia di una violazione di legge, l’agente della riscossione censura, in realtà, la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare un fattosecondario decisivo ai fini del giudizio ( il parziale pagamento degli importi indicati nellecartelle quale fatto che avrebbe radicato in capo alla contribuente la conoscenza delle stesse). Così riqualificato il motivo, esso pecca di mancanza di specificità, perché la ricorrente non consente al Collegio di individuare l ’atto processuale in cui il fatto sarebbe stato sottoposto al contraddittorio con la contribuente nel giudizio di merito. Non basta, peraltro,l’indicazione, pure contenuta nello svolgimento del motivo in esame, dei documenti dai quali emergerebbe il fatto del parziale pagamento dei ruoli, in quantoaffinché dei documenti possano essere valutati come provadi un fatto è necessario che vi sia, negli atti processuali, l’allegazione di quel fatto: qualora manchi la prospettazione del fatto al giudice del merito, egli non ha l’obbligo di r.g. n. 15923/2017a.c.1 2 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] valutare quei documentiin relazione a tutti i possibili fatti rilevanti che si fondino su di essi, né quello di rilevare d’ufficio qualsiasi fatto impeditivo, estintivo o modificativo che si possa fond are su quei documenti (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 13625 del 21/05/2019 , Rv. 653996 -01). Deve, inoltre, rilevarsi che nel ricorso di primo grado la contribuente non ha affatto ammesso di aver effettuato pagamenti parziali degli importi iscritti a ruolo e che nemmeno nel le controdeduzioni in primo grado presentate dall’agente della riscossione si è fatto riferimento al parziale pagamento dei ruoli come fatto dal quale desumere la conoscenza in capo alla contribuente delle cartelle di pagamento. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Vizio di motivazione – Travisamento della prova – Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c.(ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il parziale pagamento eseguito dalla contribuente avrebbecostituito una rinuncia alla prescrizione dei crediti tributari portati dalle cartelle. 2.1. Il motivo è inammissibile, per le stesse ragioni evidenziate supra nell’esame del primo motivo: il fatto del parziale pagamento dei carichi fiscali non è stato esaminato dal giudice di appello, sicché la sentenza non può considerarsi affetta, in relazione a tale fatto, dal vizio di omessa motivazione. La disposizione sull’onere della prova (art. 2697 c.c.) è stata invocata nella rubrica del motivo in esamesenza alcuno sviluppo argomentativo. In realtà, anche con il secondo motivo l’agente della riscossione deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che avrebbe dovuto dedurre ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ma la deduzione è inammissibile perché non indica in quale atto processuale e in quale grado avrebbe rappresentato tale fatto al giudice per farne derivare la rinuncia, da r.g. n. 15923/2017a.c.1 2 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte della contribuente, alla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese agli avvisi di intimazione impugnati. 3.Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilatrecento per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per esborsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de