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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33453/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., con la violazione del principio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. - si affida a enunciati assertivi ed ipotetici inidonei a costituire effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al'art. 62, n. 4, cod. pen. con giudizio di prevalenza, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente commisurazione della pena- èmanifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha argomentato in maniera congrua e logica, disattendendo il gravame alla luce della concreta gravità del fatto e del difetto di elementi passibili di favorevole valutazione per la concessione delle attenuanti generiche, valorizzando pure - al fine della conferma della pena irrogata - i precedenti penali riportati dall'imputato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.ME N 14 ET 2926 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., con la violazione del principio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. - si affida a enunciati assertivi ed ipotetici inidonei a costituire effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al'art. 62, n. 4, cod. pen. con giudizio di prevalenza, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente commisurazione della pena- èmanifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha argomentato in maniera congrua e logica, disattendendo il gravame alla luce della concreta gravità del fatto e del difetto di elementi passibili di favorevole valutazione per la concessione delle attenuanti generiche, valorizzando pure - al fine della conferma della pena irrogata - i precedenti penali riportati dall'imputato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.ME N 14 ET 2926 2
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