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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 32463/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10291/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C ampania s. p.a. , C onsorzio per l 'A pprovvigionamento I drico di Terra di Lavoro(C .

I .

T.L.) -intimati- nonché sul ricorso iscritto al n. 13471/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s. p.a., Consorzio per l'[OSCURATO:PERSONA] di Terra di Lavoro (C.I.T.L.) -intimati- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PRESSO L’Ufficio di Rappresentanza della Regione [OSCURATO:PERSONA] alla via Poli n.29, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3865/2016 depositata i l 02/11/2016 e avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4834/2018 depositata il 25/10/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.12310/2011, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo n.1303/2008 proposta dal Comune di Marcianise con cui veniva ingiunto a detto Ente il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) della somma complessiva di €3.368.435,77, a titolo di corrispettivo del servizio pubblico di depurazione comprensoriale per il periodo dal 2001 al 31.03.2007, in base alla Convenzione per la determinazione e la regolazione del pagamento del servizio di depuraz ione comprensoriale, sottoscritta tra il Comune di Marcianise e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) in data 04.02.2002.

2. Con sentenza n.3865/2016 pubblicata il 2-11-2016, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Marcianise avverso la citata sentenza , dichiara va il [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (C.I.T.L.) tenuto a rivalere il Comune di Marcianise di quanto tale ente fosse tenuto a versare in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in virtù del decreto ingiuntivo opposto, e, per l'effetto condannava il Consorzio al relativo pagamento, limitatamente alla somma di € 1.424.302,54, oltre agli interessi legali dall'effettivo versamento delle somme da parte del Comune al soddisfo.

La Corte d’appello compensava le spese del giudizio di appello tra tutte le parti, nonché le spese del primo grado tra il Comune di Marcianise ed il [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (C.I.T.L.), confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte di merito, per quanto ora di interesse, affermavache: i) la domanda del Comune verso il Consorzio era stata qualificata dal Tribunale come rivalsa e come tale riproposta e rigettata (solo) in motivazione, senza alcuna spiegazione a sostegno di tale decisione ed il motivo di appello denunciava essenzialmente l'omessa pronuncia sull'azione di manleva; ii) il motivo era fondato, poiché il Tribunale aveva rigettato la domanda di rivalsa, pur affermando che il Consorzio fosse tenuto al pagamento e sebbene restasse legittimato passivo il Comune; iii) il motivo di appello non indicava la misura ed il titolo dell’obbligo di rivalsa verso il Consorzio per l'intero importo, il Consorzio si era riconosciuto debitore dell’importo pari ad € 1.424.302,54 verso il Comune di Caserta e "per esso" la Regione [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al periodo dal 2002, anno della firma della convenzione, fino al primo trimestre 2006, mentre il residuo debito riguardava il periodo successivo; iv) l ’importo dimostrato delcredito era da ritenersi pari solo alla suddetta somma, stante la mancata allegazione della convenzione agli atti del giudizio di appello, sicché il quantum poteva determinarsisolo nel suindicato importo, in ordine al quale vi era stato un riconoscimento del debito, non essendovi, invece, elementi sufficienti per affermare che il Consorzio fosse tenuto a rivalere il Comune dell'intera somma che l'ente territoriale doveva pagare alla società mandataria della Regione [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso questa sentenza il Comune di Marcianise ha proposto ricorso per cassazione (R.G. n.10921/2017) affidato a tre motivi.

Il [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (C.I.T.L.) e l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.sono rimasti intimati.

4. Avverso la medesima sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3865/2016 il Comune di Marcianise proponeva ricorso per revocazione ex art.395 n.4 cod. proc. civ., che è stato rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n.4834/2018, pubblicata il 25-10-2018.

La Corte di merito ha negato la riconducibilità della fattispecie prospettata in giudizio al n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., sia con riguardo al profilo della tempestiva allegazione in primo grado della convenzione del 2.5.2002, sia conriguardo all’esistenza in sé e al contenuto della medesima.

In particolare, quanto al primo aspetto, il Giudice della revocazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse dato atto delle allegazioni svolte sul punto dal Comune sia in primo grado, sia in fase di gravame e che avesse accertato l’esistenza della convenzione, quale titolo fonte dell’obbligo di rivalsa del Consorzio, emendando il vizio di omessa pronuncia in cui era incorso il Tribunale, ossia pronunciandosi sulla domanda di rivalsa e accogliendola nei soli limiti del minor importo oggetto del riconoscimento del debito, rilevando, di conseguenza, l’evidente insussistenza del dedotto errore di fatto con riguardo ai profili dell’allegazione dell’esistenza della convenzione e dell’accertamento ditale esistenza quale titolo astrattamente idoneo a giustificare la rivalsa.

Circa il contenuto della medesima convenzione, il Giudice della revocazione ha preliminarmente precisato che ad avviso del Comune l’errore di fatto denunciato consisteva nel non avere il giudice di appello ritenuto acquisito al processo in quanto non contestato il fatto dell’esistenza della convenzione avente un ben determinato contenuto, anche perché risultante dagli atti e dallo stesso tenore della sentenza d’appello.

La Corte d’appello, al riguardo, ha affermato che, come chiarito da Cass. n. 11453/2011, non fosse ipotizzabile l’ errore di percezione qualora, come nella specie, il documento, pur prodotto in giudizio, non esistesse materialmente tra gli atti di causa al momento della decisione, o comunque qualora il giudice d’appello non avesse ordinato alla parte un nuovo deposito di un documento che, pur prodotto nel non ritirato fascicolo di primo grado, non fosse tuttavia stato rinvenuto nel fascicolo del gravame.

Sotto ulteriore profilo la Corte di merito ha ritenuto che la valutazione della non contestazione del contenuto della convenzione,così come riportato negli atti del giudizio di primo grado, integra sse , semmai, un errore di giudizio .

In particolare , il giudice d’appello aveva in realtà tenuto in considerazione gli stralci di convenzione testualmente riportati nel corpo dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nuovamente riportati sia nell’atto di appello, sia nell’atto introduttivo del giudizio di revocazione e aveva ritenuto che quegli stralci non consentissero di ritenere con certezza provato che il Consorzio fosse tenuto a rivalere il Comune per l’intero, alla luce del complessivo andamento del rapporto tra loro intercorso (circostanza, quest’ultima, contestata dal Consorzio all’atto della sua costituzione nel giudizio di primo grado).

5. Anche avverso questa sentenza il Comune di Marcianise ha propostoricorso per cassazione (R.G. n.13471/2019) , affidato a un motivo, e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (C.I.T.L.)e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di mandante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resiste con controricorso.

6. All’esito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n.10486/2023 pubblicata il 19-4-2023, i ricors i sono stat i fissat i per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso iscritto al numero di r.g. 10291/2017 parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), per violazione degli artt. 329, 342 e 343 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito solo parzialmente accolto l'appello proposto dal Comune di Marcianise avverso la sentenza del Tribunale, nonostante, da un lato, fossero coperte da giudicato le parti della sentenza accettate o non impugnate e, dall'altro lato, i motivi di appello (principale ed incidentale) avessero assolto la funzione di circoscrivere le questioni (di fatto e di diritto) sottratte al giudicato.

Deduce che il Tribunale di Napoli aveva affermato: «invero, non può contestarsi l'esistenza della citata Convenzione dalla quale deriverebbe, in forza delle pattuizioni tra il Comune di Marcianise ed il Consorzio chiamato in causa, l'assunzione da parte del secondo dell'obbligo del pagamento derivante dalla titolarità in capo al Consorzio della gestione del pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo» (pag. 3 sentenza di primo grado).

Aggiunge di avere allegato l'esistenza della Convenzione tra lo stesso Ente ed il C.I.T.L. stipulata in data 2.5.2002 (peraltro anche rinvenibile,evocata in indice documenti in calce al medesimo atto di citazione sub doc.

A e, quindi, allegata nella produzione di primo grado sub doc. 3) ed aveva altresì riprodotto testualmente il significativo contenuto di detta Convenzione nel proprio atto introduttivo e consequenziale citazione per chiamata di terzo (in particolare, dell'art. 5, commi 1, 10, 11 e 12); nell'atto di appello il Comune di Marcianise aveva, poi, nuovamente invocato e testualmente riprodotto (v., rispettivamente, lett.

"C" e "D" della parte in "PREMESSA", pagg. 2, 3 e 4, nonché 6) i commi 1, 10, 11 e 12 dell'art. 5 della Convenzione del 2.5.2002.

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, con statuizione non impugnata, aveva riconosciuto la sussistenza dell'obbligo del Consorzio nei confronti del Comune (e da questo affermato in primo grado e con l'appello), pur non traendone le conseguenze in punto di accoglimento della domanda di rivalsa.

La Corte d’appello pur riconoscendo la sussistenza della predetta statuizione, nell'accogliere il gravame del Comune non ne aveva tenuto conto, nonostante il vincolo del giudicato che assume sussistente .

Deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere integralmente l'appello, dichiarare il C.I.T.L. obbligato a rivalere il Comune di Marcianise di tutto quanto tale ente fosse tenuto a versare in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in virtù del decreto ingiuntivo opposto, condannandolo al relativo pagamento per l'intera somma di cui al medesimo, oltre agli interessi legali dall'effettivo versamento delle somme da parte del Comune al soddisfo, poiché vi era il giudicato interno in punto di esistenza del titolo (ovvero della Convenzione del 2.5.2002) e dell'obbligo di rivalsa in capo al Consorzio, formatosi in conseguenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado in parte qua.

Chiede, pertanto, accogliersi il ricorso, cassare la sentenza impugnata e conseguentemente decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ..

2. Con il secondo motivo del ricorso iscritto al numero di r.g. 10291/2017 del ricorso il Comune ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 115, 214 ss. cod. proc. civ. e 2702 cod.civ.) per avere la Corte di Appello di Napoli violato l'art. 115 cod. proc. civ., in forza del quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, nonché gli artt. 214 ss. cod. proc. civ.e 2702 c od . c iv ., ai sensi dei quali la scrittura fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce anche tacitamente la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Trascrive nel ricorso il tenore della convenzione 2 - 5 - 2002 stipulata dall’odierno ricorrente con il Consorzio, con la quale quest’ultimo, a cui era affidata la gestione del servizio idrico integrato comunale, si impegnava: ex art. 5 comma 1, "a compiere nei termini amministrativi più brevi, tutte le formalità occorrenti al subentro nella titolarità dei rapporti contrattuali, assumendo verso gli aventi causa gli obblighi inerenti e conseguenti dalla data di trasferimento del servizio"; ex art. 5, comma 10, "... a fatturare e a riscuotere dall'utenza, unitamente agli importi relativi ai consumi d'acqua, il corrispettivo dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue sulla base della tariffa unitaria per mc., di tempo in tempo stabilita dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] ..."; ex art. 5 comma 11 " ... a comunicare alla Regione [OSCURATO:PERSONA] o sua mandataria ed al Comune, ad avvenuta emissione delle singole liste di carico periodiche relativa al consumo di acqua fornita ed alla fognatura e depurazione delle acque reflue: l'elenco degli utenti assoggettati al servizio di fornitura acqua, di fognatura e depurazione di acque reflue; la quantità in mc. di acqua erogata agli utenti ed assoggettata alle tariffe dei servizi di cui sopra; il corrispettivo complessivamente fatturato agli utenti dei predetti servizi".

Soprattuttoex art.5 comma 12 il Consorzio sottoscriveva l'obbligo di "... riversare entro 30 giorni dalla riscossione, i corrispettivi incassati per servizi di fognatura e depurazione acque reflue nel modo che segue: - alla R.C. (Regione Campa nia), o sua mandataria, il 100% di quanto riscosso a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue; - alla R.C., o sua mandataria, il 50% di quanto riscosso a titolo di corrispettivo per servizio fognatura; - al Comune il restante 50% di quanto riscosso a titolo di corrispettivo per servizio di fognatura ..."» (pag.14 ricorso).

Rileva che i convenuti in primo grado mai avevano negato l’esistenza e il contenuto della citata convenzione, sicché a parere del Comune, lo stesso, nell’appellare la sentenza del Tribunale, non era onerato di produrre il documento, il cui preciso contenuto risultava dalla sentenza impugnata e dagli atti delle partie, peraltro, la stessa Corte d’appello aveva dato atto del suddetto contenuto.

3. Con il terzo motivo del ricorso iscritto al numero di r. g. 10291/2017 denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione alla violazione del combinato disposto di cui agli artt. 113, comma 1, 112 e 115 del cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello violato il combinato disposto di cui agli artt.113, comma 1, 112 e 115cod. proc. civ., in forza dei quali il Giudice, nel pronunciare sulla causa, è tenuto a seguire le norme del diritto, dovendo porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, nonché dovendosi pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

La Corte di Appello avrebbe potuto e dovuto applicare le norme di diritto ai fatti acquisiti (perché incontestati/ammessi) al processo, consistenti nell'avvenuta allegazione in primo grado, nell'esistenza e nel contenuto (così come riportato anche nell'atto di appello) della Convenzione del 2.5.2002.

Inoltre rimarca che con l’appello si lamentava l’omesso compiuto scrutinio, sebbene giudizialmente accertato come esistente e non oggetto di contestazione circa la di esso esistenza, del contenuto della convenzione sottoscritta tra il Comune di Marcianise e il C.I.T.L. in data 02.05.2002, già riportati nell'atto di citazione in opposizione e del conseguente omesso scrutinio della domanda di manleva siccome avanzata dal Comune nei confronti del medesimo C.I.T.L., costituitosi solo in primo grado.

Deduce il Comune che non era affatto onerato della nuova allegazione della Convenzione agli atti del giudizio di appello, che principalmente era volto non a contestare l'an o il quantum debeatur, siccomegiammai oggetto di contraddittorio neanche nell'ambito del giudizio di primo grado, bensì a conseguire dal Giudice di appello sostanziale declaratoria di carenza di sua legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e quindia conseguire la sostanziale e formale affermazione della diretta e immediata legittimazione passiva del C.I.T.L. rispetto alle pretese (totali o parziali) creditorie di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

4. Con l’unico motivo del ricorso iscritto al numero di r. g. 13471/2019 parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.), per violazione dell’art. 395 n.4 cod. proc. civ..

Ad avviso del Comune ricorrente, il Giudice della revocazione ha falsamente applicato l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. alla fattispecie per cui è causa, escludendo che ricorresse errore di percezione da parte del Giudice d’appello, dal momento che questi legittimamente poteva non valutare di ordinare la nuova produzione in giudizio di un documento già ritualmente prodotto.

Al riguardo deduce di non avere mai affermato che la sentenza n. 3865/2016 fosse censurabile per errore di fatto revocatorio in base alla ragione sopra esposta.

Rileva,inoltre , il ricorrente che la Corte di merito ha violato l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., escludendo l’errore di fatto revocatorio per il motivo che il Giudice di appello avrebbe valutato il contenuto della convenzione,ma lo avrebbe ritenuto non sufficiente per provare che il Consorzio fosse tenuto a rivalere il Comune per l’intero.

Rimarca che il Giudice d’appello, al contrario, aveva espressamente riconosciuto l’accertamento (su cui assume si fosse formato il giudicato interno) da parte del Tribunale della sussistenza dell’obbligo in capo al Consorzio, derivante dalla Convenzione , di rivalsa per l’intero, ma aveva di seguito fondato la decisione su un elemento diverso dal contenuto della Convenzione, contenuto pure ricostruito e riconosciuto come non contestato nella sentenza n. 3865/2016 (ed al contempo erroneamente supposto come non disponibile al Giudice d’appello, a causa della mancata allegazione del documento in quel grado), senza affatto indulgere in considerazioni relative al “complessivo andamento dei rapporti tra Comune e Consorzio” o alla contestazione da parte del Consorzio di non meglio individuate circostanze, considerazioni piuttosto ascrivibili allo stesso Giudice della revocazione.

5. In via pregiudiziale occorre disporre la riunione del procedimento r.g.n.13471/2019 a quello r.g.n.10291/2017, richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (tra le tante Cass. 21315/2022).

6. Il motivo del ricorso r.g. 13471/2019, da esaminarsi prioritariamente, è inammissibile.

Il percorso argomentativo della sentenza che ha deciso sulla revocazione è, in estrema sintesi, il seguente: a) n on era dubbia l’esistenza della convenzione del 2002, ma il documento, pur prodotto in primo grado, non era presente nel fascicolo di parte prodotto in appello, e il fatto che non ne fosse stata ordinata la produzione dal giudice d’appello non poteva configurarsi come errore percettivo revocatorio; b) gli stralci della convenzione risultanti dagli atti erano stati esaminati dalla Corte d’appello e la loro valutazione probatoria, anche in punto di asserita non contestazione del contenuto della convenzione stessa, certamente non poteva configurarsi come errore revocatorio, ma semmai di giudizio.

Rispetto a detto chiaro iter motivazionale il ricorrente non svolge compiute e pertinenti critiche, in quanto si limita, in realtà, a riproporre, peraltro in modo non lineare,le considerazioni espresse con il ricorso per cassazioneavverso la sentenza n.3865/2016.

Nello specifico l’Ente riconosce di non avere prodottonel giudizio di appello la convenzione 2-5-2002 stipulata con il Consorzio (si legge nella sentenza n.4834/2018 che era stata prodotta in primo grado,ma in appello non c’era il fascicolo di parte del Comune, e anche su questo aspetto non v’è censura) e la Corte territoriale non aveva accolto integralmente l’appello sul rilievo che non vi fosse prova del quantum, poiché la mancata produzione del citato documento, e dunque il mancato esame del contenuto dello stesso, impediva l’accertamento della portata effettiva dell’obbligo di rivalsa assunto, sicché non era dimostrato che detto obbligo riguardasse l’intero importo.Come già osservato, le doglianze investono non la denuncia dell’errore di fatto revocatorio, ma il merito delle questioni, nello specifico sull’obbligo di rivalsa, contestato in toto in primo grado secondo quanto accertato dal giudice della revocazione, e sul tenore del comma 12 dell’art.5della citata convenzione, il cui testo riporta nel ricorso.

7. Passando ora all’esame dei motivi dell’altro ricorso, il primo è infondato.

Il ricorrente sostiene che vi fosse giudicato interno sull’obbligo di rivalsa, perché su di esso aveva già statuito il Tribunale, ma l’assunto è del tutto privo di fondamento, come inequivocabilmente è dato desumere dalla stessa condotta processuale dell’odierno ricorrente, che aveva impugnato, con unico motivo,la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa e detto motivo d’appello era stato accolto.

Il ricorrente ritiene che il giudicato interno sia integrato dalla seguente locuzione, contenuta nella motivazione della sentenza del Tribunale e trascritta in ricorso : « invero, non può contestarsi l'esistenza della citata Convenzione dalla quale deriverebbe, in forza delle pattuizioni tra il Comune di Marcianise ed il Consorzio chiamato in causa, l'assunzione da parte del secondo dell'obbligo del pagamento derivante dalla titolarità in capo al Consorzio della gestione del pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo».

Ora, lagiurisprudenza più recente di Corte ha chiarito, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico.

Dalla frase sopra riportata e considerato il contenuto del motivo d’appello del Comune(omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa), accolto dalla Corte territoriale, di cui si è detto, risulta di tutta evidenza che quella locuzione non può affatto configurarsi come "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno", perché la sentenza di primo grado non conteneva la statuizione in relazione alla qualeora il ricorrente invoca il giudicato interno.

8. I motivi secondo e terzodel ricorso r. g. 10921/2017, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Come si è già rilevato, l’Ente ricorrente ammette di non avere prodotto nel giudizio di appello la convenzione 2 - 5 - 2002 stipulata con il Consorzio e la Corte territoriale non aveva accolto integralmente l’appello sul rilievo che non vi fosse prova del quantum, poiché la mancata produzione del citato documento, e dunque l’impossibilità di esaminarne compiutamente il contenuto, impediva l’accertamento della portata effettiva dell’obbligo di rivalsa assunto, sicché non era dimostrato che detto obbligo riguardasse l’intero importopreteso.

L’ obbligo di rivalsa era stato contestato in toto in primo grado , secondo quanto accertato dal giudice della revocazione, e il giudice d’appello aveva in realtà tenuto in considerazione gli stralci di convenzione testualmente riportati nel corpo dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nuovamente riportati sia nell’atto di appello, ritenendo che quegli stralci non consentissero di dimostrare con certezza che il Consorzio fosse tenuto a rivalere il Comune per l’intero, alla luce del complessivo andamento del rapporto tra loro intercorso.

Il Comune si duole della violazione del principio di non contestazione, richiama, in asserita osservanza del principio di auto-sufficienza, il §11.5. del ricorso (pag. 16 e 17) affermando che l’esistenza della convenzione era stata espressamente ammessa dal Consorzio e denuncia, invero in modo non lineare,la violazione delle norme in tema di valutazione delle prove, del principio di non contestazione e del divieto della pronuncia oltre la domanda.

Si tratta di doglianze da un lato generiche e dall’altro in realtà impropriamente dirette a sollecitare il riesame della valutazione probatoria.

Occorre ribadire che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(tra le tante Cass. 1229/2019), il che non è nella specie.

Parimenti inammissibili sono le considerazioni sul difetto di legittimazione passiva del Comune.

La Corte d’appello ha affermato che non era più in discussione, nel giudizio d’appello, la pretesa monitoriamente azionata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune, che aveva chiamato in causa in primo grado il Consorzio, e detta affermazione non è oggetto di specifica censura.

9. In conclusione, entrambi i ricorsi riuniti devono essere rigettati, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio nei confronti delle parti rimaste intimate, mentre dette spese possono essere compensate nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], mandante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dato che il rapporto creditorio tra quest’ultima e il Comune non è oggetto del contendere.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.

Compensa le spese del presente giudizio tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente.

Ai se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10291/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C ampania s. p.a. , C onsorzio per l 'A pprovvigionamento I drico di Terra di Lavoro(C . I . T.L.) -intimati- nonché sul ricorso iscritto al n. 13471/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s. p.a., Consorzio per l'[OSCURATO:PERSONA] di Terra di Lavoro (C.I.T.L.) -intimati- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PRESSO L’Ufficio di Rappresentanza della Regione [OSCURATO:PERSONA] alla via Poli n.29, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3865/2016 depositata i l 02/11/2016 e avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4834/2018 depositata il 25/10/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.12310/2011, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo n.1303/2008 proposta dal Comune di Marcianise con cui veniva ingiunto a detto Ente il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) della somma complessiva di €3.368.435,77, a titolo di corrispettivo del servizio pubblico di depurazione comprensoriale per il periodo dal 2001 al 31.03.2007, in base alla Convenzione per la determinazione e la regolazione del pagamento del servizio di depuraz ione comprensoriale, sottoscritta tra il Comune di Marcianise e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) in data 04.02.2002. 2. Con sentenza n.3865/2016 pubblicata il 2-11-2016, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Marcianise avverso la citata sentenza , dichiara va il [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (C.I.T.L.) tenuto a rivalere il Comune di Marcianise di quanto tale ente fosse tenuto a versare in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in virtù del decreto ingiuntivo opposto, e, per l'effetto condannava il Consorzio al relativo pagamento, limitatamente alla somma di € 1.424.302,54, oltre agli interessi legali dall'effettivo versamento delle somme da parte del Comune al soddisfo. La Corte d’appello compensava le spese del giudizio di appello tra tutte le parti, nonché le spese del primo grado tra il Comune di Marcianise ed il [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (C.I.T.L.), confermando nel resto la sentenza impugnata. La Corte di merito, per quanto ora di interesse, affermavache: i) la domanda del Comune verso il Consorzio era stata qualificata dal Tribunale come rivalsa e come tale riproposta e rigettata (solo) in motivazione, senza alcuna spiegazione a sostegno di tale decisione ed il motivo di appello denunciava essenzialmente l'omessa pronuncia sull'azione di manleva; ii) il motivo era fondato, poiché il Tribunale aveva rigettato la domanda di rivalsa, pur affermando che il Consorzio fosse tenuto al pagamento e sebbene restasse legittimato passivo il Comune; iii) il motivo di appello non indicava la misura ed il titolo dell’obbligo di rivalsa verso il Consorzio per l'intero importo, il Consorzio si era riconosciuto debitore dell’importo pari ad € 1.424.302,54 verso il Comune di Caserta e "per esso" la Regione [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al periodo dal 2002, anno della firma della convenzione, fino al primo trimestre 2006, mentre il residuo debito riguardava il periodo successivo; iv) l ’importo dimostrato delcredito era da ritenersi pari solo alla suddetta somma, stante la mancata allegazione della convenzione agli atti del giudizio di appello, sicché il quantum poteva determinarsisolo nel suindicato importo, in ordine al quale vi era stato un riconoscimento del debito, non essendovi, invece, elementi sufficienti per affermare che il Consorzio fosse tenuto a rivalere il Comune dell'intera somma che l'ente territoriale doveva pagare alla società mandataria della Regione [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso questa sentenza il Comune di Marcianise ha proposto ricorso per cassazione (R.G. n.10921/2017) affidato a tre motivi. Il [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (C.I.T.L.) e l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.sono rimasti intimati. 4. Avverso la medesima sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3865/2016 il Comune di Marcianise proponeva ricorso per revocazione ex art.395 n.4 cod. proc. civ., che è stato rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n.4834/2018, pubblicata il 25-10-2018. La Corte di merito ha negato la riconducibilità della fattispecie prospettata in giudizio al n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., sia con riguardo al profilo della tempestiva allegazione in primo grado della convenzione del 2.5.2002, sia conriguardo all’esistenza in sé e al contenuto della medesima. In particolare, quanto al primo aspetto, il Giudice della revocazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse dato atto delle allegazioni svolte sul punto dal Comune sia in primo grado, sia in fase di gravame e che avesse accertato l’esistenza della convenzione, quale titolo fonte dell’obbligo di rivalsa del Consorzio, emendando il vizio di omessa pronuncia in cui era incorso il Tribunale, ossia pronunciandosi sulla domanda di rivalsa e accogliendola nei soli limiti del minor importo oggetto del riconoscimento del debito, rilevando, di conseguenza, l’evidente insussistenza del dedotto errore di fatto con riguardo ai profili dell’allegazione dell’esistenza della convenzione e dell’accertamento ditale esistenza quale titolo astrattamente idoneo a giustificare la rivalsa. Circa il contenuto della medesima convenzione, il Giudice della revocazione ha preliminarmente precisato che ad avviso del Comune l’errore di fatto denunciato consisteva nel non avere il giudice di appello ritenuto acquisito al processo in quanto non contestato il fatto dell’esistenza della convenzione avente un ben determinato contenuto, anche perché risultante dagli atti e dallo stesso tenore della sentenza d’appello. La Corte d’appello, al riguardo, ha affermato che, come chiarito da Cass. n. 11453/2011, non fosse ipotizzabile l’ errore di percezione qualora, come nella specie, il documento, pur prodotto in giudizio, non esistesse materialmente tra gli atti di causa al momento della decisione, o comunque qualora il giudice d’appello non avesse ordinato alla parte un nuovo deposito di un documento che, pur prodotto nel non ritirato fascicolo di primo grado, non fosse tuttavia stato rinvenuto nel fascicolo del gravame. Sotto ulteriore profilo la Corte di merito ha ritenuto che la valutazione della non contestazione del contenuto della convenzione,così come riportato negli atti del giudizio di primo grado, integra sse , semmai, un errore di giudizio . In particolare , il giudice d’appello aveva in realtà tenuto in considerazione gli stralci di convenzione testualmente riportati nel corpo dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nuovamente riportati sia nell’atto di appello, sia nell’atto introduttivo del giudizio di revocazione e aveva ritenuto che quegli stralci non consentissero di ritenere con certezza provato che il Consorzio fosse tenuto a rivalere il Comune per l’intero, alla luce del complessivo andamento del rapporto tra loro intercorso (circostanza, quest’ultima, contestata dal Consorzio all’atto della sua costituzione nel giudizio di primo grado). 5. Anche avverso questa sentenza il Comune di Marcianise ha propostoricorso per cassazione (R.G. n.13471/2019) , affidato a un motivo, e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (C.I.T.L.)e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di mandante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resiste con controricorso. 6. All’esito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n.10486/2023 pubblicata il 19-4-2023, i ricors i sono stat i fissat i per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso iscritto al numero di r.g. 10291/2017 parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), per violazione degli artt. 329, 342 e 343 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito solo parzialmente accolto l'appello proposto dal Comune di Marcianise avverso la sentenza del Tribunale, nonostante, da un lato, fossero coperte da giudicato le parti della sentenza accettate o non impugnate e, dall'altro lato, i motivi di appello (principale ed incidentale) avessero assolto la funzione di circoscrivere le questioni (di fatto e di diritto) sottratte al giudicato. Deduce che il Tribunale di Napoli aveva affermato: «invero, non può contestarsi l'esistenza della citata Convenzione dalla quale deriverebbe, in forza delle pattuizioni tra il Comune di Marcianise ed il Consorzio chiamato in causa, l'assunzione da parte del secondo dell'obbligo del pagamento derivante dalla titolarità in capo al Consorzio della gestione del pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo» (pag. 3 sentenza di primo grado). Aggiunge di avere allegato l'esistenza della Convenzione tra lo stesso Ente ed il C.I.T.L. stipulata in data 2.5.2002 (peraltro anche rinvenibile,evocata in indice documenti in calce al medesimo atto di citazione sub doc. A e, quindi, allegata nella produzione di primo grado sub doc. 3) ed aveva altresì riprodotto testualmente il significativo contenuto di detta Convenzione nel proprio atto introduttivo e consequenziale citazione per chiamata di terzo (in particolare, dell'art. 5, commi 1, 10, 11 e 12); nell'atto di appello il Comune di Marcianise aveva, poi, nuovamente invocato e testualmente riprodotto (v., rispettivamente, lett. "C" e "D" della parte in "PREMESSA", pagg. 2, 3 e 4, nonché 6) i commi 1, 10, 11 e 12 dell'art. 5 della Convenzione del 2.5.2002. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, con statuizione non impugnata, aveva riconosciuto la sussistenza dell'obbligo del Consorzio nei confronti del Comune (e da questo affermato in primo grado e con l'appello), pur non traendone le conseguenze in punto di accoglimento della domanda di rivalsa. La Corte d’appello pur riconoscendo la sussistenza della predetta statuizione, nell'accogliere il gravame del Comune non ne aveva tenuto conto, nonostante il vincolo del giudicato che assume sussistente . Deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere integralmente l'appello, dichiarare il C.I.T.L. obbligato a rivalere il Comune di Marcianise di tutto quanto tale ente fosse tenuto a versare in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in virtù del decreto ingiuntivo opposto, condannandolo al relativo pagamento per l'intera somma di cui al medesimo, oltre agli interessi legali dall'effettivo versamento delle somme da parte del Comune al soddisfo, poiché vi era il giudicato interno in punto di esistenza del titolo (ovvero della Convenzione del 2.5.2002) e dell'obbligo di rivalsa in capo al Consorzio, formatosi in conseguenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado in parte qua. Chiede, pertanto, accogliersi il ricorso, cassare la sentenza impugnata e conseguentemente decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.. 2. Con il secondo motivo del ricorso iscritto al numero di r.g. 10291/2017 del ricorso il Comune ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 115, 214 ss. cod. proc. civ. e 2702 cod.civ.) per avere la Corte di Appello di Napoli violato l'art. 115 cod. proc. civ., in forza del quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, nonché gli artt. 214 ss. cod. proc. civ.e 2702 c od . c iv ., ai sensi dei quali la scrittura fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce anche tacitamente la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Trascrive nel ricorso il tenore della convenzione 2 - 5 - 2002 stipulata dall’odierno ricorrente con il Consorzio, con la quale quest’ultimo, a cui era affidata la gestione del servizio idrico integrato comunale, si impegnava: ex art. 5 comma 1, "a compiere nei termini amministrativi più brevi, tutte le formalità occorrenti al subentro nella titolarità dei rapporti contrattuali, assumendo verso gli aventi causa gli obblighi inerenti e conseguenti dalla data di trasferimento del servizio"; ex art. 5, comma 10, "... a fatturare e a riscuotere dall'utenza, unitamente agli importi relativi ai consumi d'acqua, il corrispettivo dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue sulla base della tariffa unitaria per mc., di tempo in tempo stabilita dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] ..."; ex art. 5 comma 11 " ... a comunicare alla Regione [OSCURATO:PERSONA] o sua mandataria ed al Comune, ad avvenuta emissione delle singole liste di carico periodiche relativa al consumo di acqua fornita ed alla fognatura e depurazione delle acque reflue: l'elenco degli utenti assoggettati al servizio di fornitura acqua, di fognatura e depurazione di acque reflue; la quantità in mc. di acqua erogata agli utenti ed assoggettata alle tariffe dei servizi di cui sopra; il corrispettivo complessivamente fatturato agli utenti dei predetti servizi". Soprattuttoex art.5 comma 12 il Consorzio sottoscriveva l'obbligo di "... riversare entro 30 giorni dalla riscossione, i corrispettivi incassati per servizi di fognatura e depurazione acque reflue nel modo che segue: - alla R.C. (Regione Campa nia), o sua mandataria, il 100% di quanto riscosso a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue; - alla R.C., o sua mandataria, il 50% di quanto riscosso a titolo di corrispettivo per servizio fognatura; - al Comune il restante 50% di quanto riscosso a titolo di corrispettivo per servizio di fognatura ..."» (pag.14 ricorso). Rileva che i convenuti in primo grado mai avevano negato l’esistenza e il contenuto della citata convenzione, sicché a parere del Comune, lo stesso, nell’appellare la sentenza del Tribunale, non era onerato di produrre il documento, il cui preciso contenuto risultava dalla sentenza impugnata e dagli atti delle partie, peraltro, la stessa Corte d’appello aveva dato atto del suddetto contenuto. 3. Con il terzo motivo del ricorso iscritto al numero di r. g. 10291/2017 denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione alla violazione del combinato disposto di cui agli artt. 113, comma 1, 112 e 115 del cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello violato il combinato disposto di cui agli artt.113, comma 1, 112 e 115cod. proc. civ., in forza dei quali il Giudice, nel pronunciare sulla causa, è tenuto a seguire le norme del diritto, dovendo porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, nonché dovendosi pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. La Corte di Appello avrebbe potuto e dovuto applicare le norme di diritto ai fatti acquisiti (perché incontestati/ammessi) al processo, consistenti nell'avvenuta allegazione in primo grado, nell'esistenza e nel contenuto (così come riportato anche nell'atto di appello) della Convenzione del 2.5.2002. Inoltre rimarca che con l’appello si lamentava l’omesso compiuto scrutinio, sebbene giudizialmente accertato come esistente e non oggetto di contestazione circa la di esso esistenza, del contenuto della convenzione sottoscritta tra il Comune di Marcianise e il C.I.T.L. in data 02.05.2002, già riportati nell'atto di citazione in opposizione e del conseguente omesso scrutinio della domanda di manleva siccome avanzata dal Comune nei confronti del medesimo C.I.T.L., costituitosi solo in primo grado. Deduce il Comune che non era affatto onerato della nuova allegazione della Convenzione agli atti del giudizio di appello, che principalmente era volto non a contestare l'an o il quantum debeatur, siccomegiammai oggetto di contraddittorio neanche nell'ambito del giudizio di primo grado, bensì a conseguire dal Giudice di appello sostanziale declaratoria di carenza di sua legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e quindia conseguire la sostanziale e formale affermazione della diretta e immediata legittimazione passiva del C.I.T.L. rispetto alle pretese (totali o parziali) creditorie di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. 4. Con l’unico motivo del ricorso iscritto al numero di r. g. 13471/2019 parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.), per violazione dell’art. 395 n.4 cod. proc. civ.. Ad avviso del Comune ricorrente, il Giudice della revocazione ha falsamente applicato l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. alla fattispecie per cui è causa, escludendo che ricorresse errore di percezione da parte del Giudice d’appello, dal momento che questi legittimamente poteva non valutare di ordinare la nuova produzione in giudizio di un documento già ritualmente prodotto. Al riguardo deduce di non avere mai affermato che la sentenza n. 3865/2016 fosse censurabile per errore di fatto revocatorio in base alla ragione sopra esposta. Rileva,inoltre , il ricorrente che la Corte di merito ha violato l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., escludendo l’errore di fatto revocatorio per il motivo che il Giudice di appello avrebbe valutato il contenuto della convenzione,ma lo avrebbe ritenuto non sufficiente per provare che il Consorzio fosse tenuto a rivalere il Comune per l’intero. Rimarca che il Giudice d’appello, al contrario, aveva espressamente riconosciuto l’accertamento (su cui assume si fosse formato il giudicato interno) da parte del Tribunale della sussistenza dell’obbligo in capo al Consorzio, derivante dalla Convenzione , di rivalsa per l’intero, ma aveva di seguito fondato la decisione su un elemento diverso dal contenuto della Convenzione, contenuto pure ricostruito e riconosciuto come non contestato nella sentenza n. 3865/2016 (ed al contempo erroneamente supposto come non disponibile al Giudice d’appello, a causa della mancata allegazione del documento in quel grado), senza affatto indulgere in considerazioni relative al “complessivo andamento dei rapporti tra Comune e Consorzio” o alla contestazione da parte del Consorzio di non meglio individuate circostanze, considerazioni piuttosto ascrivibili allo stesso Giudice della revocazione. 5. In via pregiudiziale occorre disporre la riunione del procedimento r.g.n.13471/2019 a quello r.g.n.10291/2017, richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (tra le tante Cass. 21315/2022). 6. Il motivo del ricorso r.g. 13471/2019, da esaminarsi prioritariamente, è inammissibile. Il percorso argomentativo della sentenza che ha deciso sulla revocazione è, in estrema sintesi, il seguente: a) n on era dubbia l’esistenza della convenzione del 2002, ma il documento, pur prodotto in primo grado, non era presente nel fascicolo di parte prodotto in appello, e il fatto che non ne fosse stata ordinata la produzione dal giudice d’appello non poteva configurarsi come errore percettivo revocatorio; b) gli stralci della convenzione risultanti dagli atti erano stati esaminati dalla Corte d’appello e la loro valutazione probatoria, anche in punto di asserita non contestazione del contenuto della convenzione stessa, certamente non poteva configurarsi come errore revocatorio, ma semmai di giudizio. Rispetto a detto chiaro iter motivazionale il ricorrente non svolge compiute e pertinenti critiche, in quanto si limita, in realtà, a riproporre, peraltro in modo non lineare,le considerazioni espresse con il ricorso per cassazioneavverso la sentenza n.3865/2016. Nello specifico l’Ente riconosce di non avere prodottonel giudizio di appello la convenzione 2-5-2002 stipulata con il Consorzio (si legge nella sentenza n.4834/2018 che era stata prodotta in primo grado,ma in appello non c’era il fascicolo di parte del Comune, e anche su questo aspetto non v’è censura) e la Corte territoriale non aveva accolto integralmente l’appello sul rilievo che non vi fosse prova del quantum, poiché la mancata produzione del citato documento, e dunque il mancato esame del contenuto dello stesso, impediva l’accertamento della portata effettiva dell’obbligo di rivalsa assunto, sicché non era dimostrato che detto obbligo riguardasse l’intero importo.Come già osservato, le doglianze investono non la denuncia dell’errore di fatto revocatorio, ma il merito delle questioni, nello specifico sull’obbligo di rivalsa, contestato in toto in primo grado secondo quanto accertato dal giudice della revocazione, e sul tenore del comma 12 dell’art.5della citata convenzione, il cui testo riporta nel ricorso. 7. Passando ora all’esame dei motivi dell’altro ricorso, il primo è infondato. Il ricorrente sostiene che vi fosse giudicato interno sull’obbligo di rivalsa, perché su di esso aveva già statuito il Tribunale, ma l’assunto è del tutto privo di fondamento, come inequivocabilmente è dato desumere dalla stessa condotta processuale dell’odierno ricorrente, che aveva impugnato, con unico motivo,la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa e detto motivo d’appello era stato accolto. Il ricorrente ritiene che il giudicato interno sia integrato dalla seguente locuzione, contenuta nella motivazione della sentenza del Tribunale e trascritta in ricorso : « invero, non può contestarsi l'esistenza della citata Convenzione dalla quale deriverebbe, in forza delle pattuizioni tra il Comune di Marcianise ed il Consorzio chiamato in causa, l'assunzione da parte del secondo dell'obbligo del pagamento derivante dalla titolarità in capo al Consorzio della gestione del pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo». Ora, lagiurisprudenza più recente di Corte ha chiarito, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Dalla frase sopra riportata e considerato il contenuto del motivo d’appello del Comune(omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa), accolto dalla Corte territoriale, di cui si è detto, risulta di tutta evidenza che quella locuzione non può affatto configurarsi come "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno", perché la sentenza di primo grado non conteneva la statuizione in relazione alla qualeora il ricorrente invoca il giudicato interno. 8. I motivi secondo e terzodel ricorso r. g. 10921/2017, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. Come si è già rilevato, l’Ente ricorrente ammette di non avere prodotto nel giudizio di appello la convenzione 2 - 5 - 2002 stipulata con il Consorzio e la Corte territoriale non aveva accolto integralmente l’appello sul rilievo che non vi fosse prova del quantum, poiché la mancata produzione del citato documento, e dunque l’impossibilità di esaminarne compiutamente il contenuto, impediva l’accertamento della portata effettiva dell’obbligo di rivalsa assunto, sicché non era dimostrato che detto obbligo riguardasse l’intero importopreteso. L’ obbligo di rivalsa era stato contestato in toto in primo grado , secondo quanto accertato dal giudice della revocazione, e il giudice d’appello aveva in realtà tenuto in considerazione gli stralci di convenzione testualmente riportati nel corpo dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nuovamente riportati sia nell’atto di appello, ritenendo che quegli stralci non consentissero di dimostrare con certezza che il Consorzio fosse tenuto a rivalere il Comune per l’intero, alla luce del complessivo andamento del rapporto tra loro intercorso. Il Comune si duole della violazione del principio di non contestazione, richiama, in asserita osservanza del principio di auto-sufficienza, il §11.5. del ricorso (pag. 16 e 17) affermando che l’esistenza della convenzione era stata espressamente ammessa dal Consorzio e denuncia, invero in modo non lineare,la violazione delle norme in tema di valutazione delle prove, del principio di non contestazione e del divieto della pronuncia oltre la domanda. Si tratta di doglianze da un lato generiche e dall’altro in realtà impropriamente dirette a sollecitare il riesame della valutazione probatoria. Occorre ribadire che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(tra le tante Cass. 1229/2019), il che non è nella specie. Parimenti inammissibili sono le considerazioni sul difetto di legittimazione passiva del Comune. La Corte d’appello ha affermato che non era più in discussione, nel giudizio d’appello, la pretesa monitoriamente azionata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune, che aveva chiamato in causa in primo grado il Consorzio, e detta affermazione non è oggetto di specifica censura. 9. In conclusione, entrambi i ricorsi riuniti devono essere rigettati, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio nei confronti delle parti rimaste intimate, mentre dette spese possono essere compensate nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], mandante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dato che il rapporto creditorio tra quest’ultima e il Comune non è oggetto del contendere. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente. Ai se
Decreto Cassazione n. 32463/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris