CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 29601/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2747-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,(già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) Agente della riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] cartella pagamento R.G.N.2747/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC avverso la sentenza n. 431/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/07/2018 R.G.N. 270/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Messina riformava parzialmente la pronuncia di primo grado e accoglieva in parte l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] av verso un a cartella di pagamento,e successiva intimazione , emessa dall’Inps e notificata dal concessionario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi. Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte che il credito fosse prescritto non risultando provata l’interruzione della prescrizione. Gli atti di notifica della cartella di pagamento erano stati prodotti nel giudizio di primo grado in allegato ad una memoria di costituzione, ma la costituzione di Inps e del concessionario erano tardive. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui è succeduta Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione falsa applicazione degli artt.416, co.2, 421 e 437 c.p.c. per non avere la Corte considerato la prova dell’avvenuta notifica prodotta documentalmente dal concessionario, sebbene costituitosi tardivamente. Il motivo è fondato. L’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio, in base anche ai poteri ufficiosi riconosciuti al giudice del lavoro dall’art.421 c.p.c. (Cass.16542/10 tra le tante). Questa Corte, in caso analogo al presente, ha affermato che la tardiva costituzione del concessionario, il quale abbia prodotto la prova dell’atto interruttivo della prescrizione (notifica della cartella esattoriale), non impedisce al giudice, a i sensi dell’art.421 c.p.c., l’accertamento dell’intervenuta interruzione della prescrizione sulla base dei documenti prodotti, seppur tardivamente (Cass.14755/18; v. anche Cass.23518/19). La sentenza non si è attenuta ai suesposti principi e va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione per i cons