CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 10662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13064-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta de difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma del 23 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza dalla Corte d’appello di Roma, con la quale, in accoglimento F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13064/2021 Numero sezionale 1575/2022 Numero di raccolta generale 10662/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 dell’opposizione proposta da professionista in materia di patrocinio a spese dello Stato, ha aumentato l’importo liquidato dal giudice del procedimento. Essa ha giustificato l’aumento in considerazione del valore indeterminabile della causa, facendo applicazione dello scaglione per le causa di valore superiore a € 26.000,00. La tesi, sostenuta dall’Amministrazione con l’unico motivo di ricorso, è che la Corte d’appello, riconosciuto che si trattava di causa di valore indeterminabile, si sia ritenuta vincolata a liquidare i compensi assumendo lo scaglione per le cause di valore da € 26.000,01 e € 52.000,00, mentre, in materia, non si potrebbe negare a priori il potere del giudice di liquidare in base allo scaglione di valore inferiore. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Nella decisione impugnata non ci sono affermazioni di principio circa l’esistenza di un vincolo per il giudice nella liquidazione dei compensi in tema di cause di valore indeterminabile, nel senso che non si potrebbe mai considerare lo scaglione inferiore rispetto a quello in concreto applicato. Invero, la Corte d’appello, nella liquidazione di un maggiore compenso, ha semplicemente fatto applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo il quale le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00. In questo senso la decisione è linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «L'inciso di regola - contenuto nella disposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13064/2021 Numero sezionale 1575/2022 Numero di raccolta generale 10662/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 che il valore minimo resterebbe in ogni caso fissato in € 26.000,00). Salvo a svalutare del tutto la formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (come, ad es., nelle ipotesi in cui si controverta di immobili di modestissima entità, ma non sussistano elementi per stabilirne il valore ai sensi dell'art. 15 c.p.c.). Da tale prospettiva si è affermato che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra euro 5201,00-26000,00 (cfr., in motivazione, Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; in senso contrario Cass. 16671/2018). L'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019) [...]» (Cass. n. 38466/2021). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Non sussistono i presupposti, ex art.13, comma 1-quater, d.P.R.115/2002, per il versamento, a carico della parte ricorrente soccombente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778/2016). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13064/2021 Numero sezionale 1575/2022 Numero di raccolta generale 10662/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 100,00 e agli accessori di legge; non sussistono i presupposti, ex art.13, comma 1-quater, d.P.R.115/2002, per il versamento, a carico della parte ricorrente soccombente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G