Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:369
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 26 giugno 2008
1
(
1
)
Cause riunite C‑200/07 e C‑201/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione]
1.
Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte suprema di cassazione chiede alla Corte di giustizia la corretta
interpretazione delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e del regolamento
interno del [OSCURATO:PERSONA] europeo in relazione all’immunità di cui godono i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo.
2.
Le due cause che hanno dato origine a questa domanda di pronuncia pregiudiziale sono azioni di risarcimento danni per diffamazione
proposte nei confronti di un membro italiano del [OSCURATO:PERSONA] europeo. Il giudice nazionale lo ha considerato responsabile e
lo ha condannato a risarcire i danni alle parti attrici. Si chiede alla Corte, in primo luogo, se un giudice nazionale dinanzi
al quale pende una causa civile contro un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo sia tenuto a richiedere al [OSCURATO:PERSONA] europeo di revocare
la sua immunità qualora il parlamentare europeo non abbia egli stesso chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di difendere tale immunità e,
in secondo luogo, se, in assenza della comunicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] europeo di voler difendere l’immunità del parlamentare
interessato, il giudice nazionale stesso sia competente a decidere se la condotta del MPE sia coperta da immunità.
I –
Fatti
3.
Il convenuto nelle cause principali, sig. [OSCURATO:PERSONA], è stato membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo dal 1994 al 1999. In
questo periodo, egli metteva in circolazione una serie di volantini che criticavano il sistema giudiziario italiano e singoli
giudici. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], nominati nei volantini, agivano in giudizio contro il sig.
[OSCURATO:PERSONA] per diffamazione. Avendo il Tribunale accolto la loro domanda e condannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni,
quest’ultimo presentava appello presso la Corte d’appello di Napoli. Con sentenze 23 gennaio e 6 marzo 2002 (nella causa relativa
al sig. [OSCURATO:PERSONA]) e 22 febbraio 2002 (nella causa relativa al sig. [OSCURATO:PERSONA]) la Corte d’appello di Napoli confermava le
sentenze di primo grado, dichiarando che le affermazioni in questione non erano coperte dal Protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza dinanzi alla Corte suprema di cassazione, facendo valere,
tra l’altro, che la Corte d’appello di Napoli aveva applicato in modo errato l’art. 6 del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA]
europeo, il quale specifica la procedura da seguire per quanto riguarda le richieste di revoca dell’immunità di un suo membro.
4.
Nel frattempo, il 16 febbraio 2001, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva scritto al Presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo chiedendo che il [OSCURATO:PERSONA]
intervenisse ai sensi dell’art. 6 per difendere la sua immunità. La sua richiesta veniva trasmessa alla commissione giuridica
e del mercato interno con lettera del Presidente dell’11 aprile 2001. Nel corso della riunione del 23 gennaio 2002, la commissione
decideva di intervenire a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] e, il 30 maggio 2002, formulava una raccomandazione in tal senso nella Relazione
sull’immunità dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo eletti in Italia e le prassi delle autorità italiane in materia (
2
). L’11 giugno 2002 il [OSCURATO:PERSONA] europeo adottava una risoluzione sull’immunità dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo eletti
in Italia e le prassi delle autorità italiane in materia (
3
), che concludeva quanto segue:
«1. [[OSCURATO:PERSONA]] decide che i casi degli onorevoli (…) e [OSCURATO:PERSONA] configurano “prima facie” un caso di insindacabilità
e che i giudici competenti devono essere invitati a trasmettere al [OSCURATO:PERSONA] la documentazione necessaria a stabilire se
i casi in questione rientrino nell’ipotesi di insindacabilità prevista dall’articolo 9 del Protocollo per le opinioni o i
voti espressi dai membri in questione nell’esercizio delle loro funzioni; decide inoltre che i giudici competenti devono essere
invitati a sospendere il procedimento in attesa di una decisione definitiva del [OSCURATO:PERSONA];
2. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la relazione della sua commissione al Rappresentante
permanente italiano affinché la comunichi all’autorità competente della Repubblica italiana».
II –
Le questioni pregiudiziali
5.
Con ordinanza 20 febbraio 2007 la Corte suprema di cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni relative
alle disposizioni in materia di immunità dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo:
«1. Se nell’ipotesi di inerzia del parlamentare europeo, che non si avvalga della facoltà attribuitagli dall’art. 6, [n. 3],
del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] di richiedere direttamente al Presidente la difesa dei privilegi e delle immunità, il giudice
avanti al quale pende la causa civile sia comunque tenuto a richiedere al Presidente la revoca dell’immunità, ai fini della
prosecuzione del procedimento e della adozione della decisione;
ovvero
2. se in assenza della comunicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] europeo di voler difendere le immunità e i privilegi del parlamentare,
il giudice avanti al quale pende la causa civile possa decidere sull’esistenza o meno della prerogativa, avuto riguardo alle
condizioni concrete del caso di specie».
6.
Considerato il modo in cui le questioni sono formulate, sembra che il giudice nazionale parta dal presupposto che il sig. [OSCURATO:PERSONA]
non abbia richiesto al Presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo di difendere la sua immunità e che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia comunicato
la propria intenzione in tal senso. Tuttavia, non vi è dubbio che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato siffatta richiesta e che il
[OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le sue dichiarazioni possono essere coperte da immunità, ha richiesto che i giudici nazionali
competenti fossero invitati a trasmettere la documentazione rilevante e ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la
sua decisione alla Rappresentanza permanente italiana (
4
). In sede di udienza, il rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che la risoluzione è stata trasmessa non direttamente
al giudice nazionale, bensì alla Rappresentanza permanente italiana. Nell’ordinanza di rinvio viene menzionata la relazione
della commissione giuridica e del mercato interno del 30 maggio 2002, ma non la vera e propria risoluzione del [OSCURATO:PERSONA]
europeo dell’11 giugno 2002, che ha adottato le raccomandazioni formulate nella relazione. Alla richiesta di chiarimenti in
udienza, per quanto concerne i punti dell’ordinanza in cui è menzionata la relazione del 30 maggio 2002 il rappresentante
del governo italiano ha spiegato che il giudice nazionale ha formulato le sue questioni in questo modo poiché ha considerato
la relazione alla stregua della posizione provvisoria, e non definitiva, del [OSCURATO:PERSONA]. Ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato
una posizione definitiva nella sua risoluzione dell’11 giugno 2002 che, come ci ha riferito il rappresentante del [OSCURATO:PERSONA],
è stata trasmessa alla Rappresentanza permanente italiana.
7.
In ogni caso, dato che sia il sig. [OSCURATO:PERSONA] sia il [OSCURATO:PERSONA] europeo si sono attivati, credo che le due questioni vadano riformulate
nei seguenti termini:
«Se il giudice dinanzi al quale pende una causa civile contro un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo sia tenuto a richiedere l’opinione
del [OSCURATO:PERSONA] sulla questione se la condotta ascrittagli sia tutelata dall’immunità parlamentare, o se il giudice stesso
possa decidere in merito all’esistenza, o meno, di tale prerogativa».
III –
L’immunità parlamentare nel diritto comunitario
Principi
8.
Le disposizioni rilevanti sono gli artt. 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. L’art. 9
così recita:
«I membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi
nell’esercizio delle loro funzioni».
9.
L’art. 10 stabilisce quanto segue:
«Per la durata delle sessioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, i membri di esso beneficiano:
a. sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del [OSCURATO:PERSONA] del loro paese,
b. sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del [OSCURATO:PERSONA] europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del [OSCURATO:PERSONA]
europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri».
10.
Il primo punto da rilevare è che questi due articoli non si escludono reciprocamente. Essi si applicano in modo cumulativo
e devono essere letti congiuntamente. Pertanto, lo stesso comportamento può ricadere nell’ambito di tutti due gli articoli
e può beneficiare della tutela conferita da entrambi.
11.
In secondo luogo, nell’interpretare tali disposizioni è importante tenere a mente il loro scopo ed il loro oggetto. Come giustamente
fatto valere dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione, l’immunità parlamentare è un meccanismo istituzionale diretto a garantire
l’indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] europeo e dei suoi membri e ad agevolare il suo funzionamento di organo collegiale che svolge
una funzione essenziale nel contesto di una società libera e democratica. Allo stesso tempo occorre però riconoscere che anche
determinati soggetti, ossia i membri di tale [OSCURATO:PERSONA], sono a loro volta beneficiari di questo meccanismo. Per la sua stessa
natura, l’immunità parlamentare conferisce a taluni soggetti, in ragione della loro funzione istituzionale, che è strumentale
al ruolo democratico del [OSCURATO:PERSONA], una prerogativa che non è concessa ad altri cittadini che non svolgono tale funzione.
L’idea di fondo è che, in qualità di membri della comunità politica, abbiamo convenuto che, nell’ambito della democrazia rappresentativa,
corrisponde all’interesse di ciascun membro della comunità che coloro che sono stati eletti per rappresentarci godano di questa
prerogativa per poter svolgere la loro funzione in modo adeguato ed efficace. Di conseguenza, non dovrebbe esservi alcun dubbio
sul fatto che lo scopo dell’immunità parlamentare è di tutelare sia il [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione sia i suoi membri
in quanto individui.
12.
La duplice natura dell’immunità parlamentare è riconoscibile nella formulazione e nella struttura degli artt. 9 e 10 del Protocollo.
L’art. 10 definisce le circostanze in presenza delle quali un membro può godere dell’immunità per la durata delle sessioni
del [OSCURATO:PERSONA] sul territorio nazionale del suo Stato membro o di un altro Stato membro, o quando si reca al luogo di riunione
del [OSCURATO:PERSONA] europeo o ne ritorna. Tale articolo stabilisce poi che l’immunità può essere revocata dal [OSCURATO:PERSONA] e non
può affatto essere invocata nel caso in cui il membro sia colto in flagranza. In questo contesto la preoccupazione del legislatore
comunitario è quella di tutelare i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo nei confronti di provvedimenti che potrebbero interferire
con la loro capacità di partecipare alle sessioni del [OSCURATO:PERSONA] e di svolgere i loro doveri parlamentari. Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA]
può sempre revocare questa prerogativa qualora ritenga che il comportamento del membro non sia collegato al suo ruolo di membro
del [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non possa valersi dell’immunità parlamentare. Ad esempio, se un membro è accusato di truffa o
di omicidio, in linea di principio il [OSCURATO:PERSONA] deve revocare la sua immunità nonostante la condanna renda impossibile l’adempimento
dei suoi doveri parlamentari, e ciò poiché tali azioni sono completamente slegate dalla natura della funzione di parlamentare
europeo, a meno che, naturalmente, non vi siano motivi per ritenere che l’accusa sia priva di fondamento e volta ad interferire
nelle funzioni politiche del parlamentare europeo e ad impedirgli di esercitare i suoi doveri parlamentari. Per contro, l’art. 9,
che si applica alle opinioni o ai voti espressi dai membri del [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio delle loro funzioni, è precipuamente
diretto a tutelare l’integrità del discorso politico e, pertanto, l’integrità del [OSCURATO:PERSONA] europeo e delle sue attività
in quanto tali. L’adozione di provvedimenti contro un membro che si riferiscono ad un’opinione o ad un voto che egli ha espresso
nell’esercizio delle sue funzioni di parlamentare europeo lederebbe il [OSCURATO:PERSONA] stesso come istituzione, in quanto pregiudicherebbe
la sua funzione di sede
par excellence
di dibattito aperto e di discussione democratica. Ovviamente, l’art. 9, come l’art. 10, conferisce l’immunità anche ai singoli
membri, nel senso che viene loro risparmiato di comparire in giudizio, ma tale meccanismo è motivato dalla considerazione
che consentire procedimenti giudiziari relativi ad opinioni o voti colpirebbe il nucleo della democrazia rappresentativa e
deliberativa.
13.
Questa differenza di registro è evidenziata dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] europeo può revocare l’immunità ai sensi dell’art. 10,
ma non a norma dell’art. 9. Il primo ha una portata più ampia rispetto al secondo, in quanto comprende non solo opinioni e
voti, ma anche altri comportamenti; tuttavia, la tutela che esso offre è condizionata, poiché l’immunità può essere revocata
dal [OSCURATO:PERSONA]. D’altro lato, l’art. 9 riguarda un ambito più ristretto – protegge solo le opinioni e i voti espressi nell’esercizio
delle funzioni di membro del [OSCURATO:PERSONA] – ma offre una tutela assoluta: una volta che un’opinione o un voto sia ritenuto riconducibile
alle funzioni parlamentari di un membro, la prerogativa non può essere revocata in nessun modo. In questo senso, si potrebbe
dire che l’art. 9 costituisce il fulcro della prerogativa parlamentare, in quanto quest’ultima non può essere revocata e può
essere fatta valere dai membri del [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione a procedimenti che sono stati avviati dopo che il loro mandato
è terminato, mentre l’art. 10 conferisce una tutela aggiuntiva (perché il suo ambito di applicazione è più esteso rispetto
a quello dell’art. 9) che però può essere revocata dal [OSCURATO:PERSONA], e contempla unicamente procedimenti promossi nel corso
del mandato parlamentare.
La causa concernente il sig. [OSCURATO:PERSONA]
14.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un cittadino italiano che desidera godere in Italia dell’immunità per avvenimenti verificatisi mentre era
membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo. Egli ha messo in circolazione i volantini in oggetto tra il 1996 e il 1997 e il sig. [OSCURATO:PERSONA]
ha proposto la sua azione per diffamazione l’8 giugno 1998 (
5
). Dato che i procedimenti sono stati iniziati quando era ancora parlamentare europeo, egli aveva diritto, in primo luogo,
alla protezione offerta dall’art. 10 del protocollo. Ai sensi dell’art. 10, primo comma, lett. a), egli deve beneficiare delle
stesse prerogative riconosciute ai membri del [OSCURATO:PERSONA] italiano.
15.
L’art. 68, primo comma, della Costituzione italiana tutela le dichiarazioni rese dai membri del [OSCURATO:PERSONA] italiano nei seguenti
termini: «[i] membri del [OSCURATO:PERSONA] non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni». Emerge chiaramente dall’ordinanza di rinvio che un giudice italiano dinanzi al quale sia promosso un
procedimento civile o penale contro un membro del [OSCURATO:PERSONA] italiano non è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione
di tale [OSCURATO:PERSONA] prima di avviare il procedimento contro tale suo membro, o a chiedere la sua opinione sull’applicabilità
dell’immunità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione italiana. Quest’ultimo garantisce ai parlamentari italiani
la tutela delle opinioni e dei voti in termini identici a quelli dell’art. 9 del Protocollo e, come ha osservato il [OSCURATO:PERSONA]
europeo nella sua risoluzione 11 giugno 2002, entrambe le disposizioni offrono lo stesso tipo di prerogativa assoluta (
6
). È compito del giudice stesso valutare se questa prerogativa si applichi ad una determinata fattispecie e agire di conseguenza.
Tuttavia, sembra che, ove il [OSCURATO:PERSONA] italiano decida espressamente che il caso rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione, ed è pertanto coperto dall’insindacabilità assoluta, il giudice deve adeguarsi e sospendere
tutti i procedimenti a carico del parlamentare in questione, oppure impugnare questa decisione dinanzi alla Corte costituzionale.
16.
La previa autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] italiano è invece necessaria se un giudice intende applicare ad un parlamentare una
delle misure elencate nell’art. 68, secondo e terzo comma: tali misure comprendono la perquisizione personale, l’arresto o
altra privazione della libertà, l’intercettazione di comunicazioni e il sequestro della corrispondenza. Queste disposizioni
offrono ai parlamentari italiani una forma di prerogativa condizionata: in linea di massima, essi sono tutelati nei confronti
delle suddette misure a meno che il [OSCURATO:PERSONA] decida di autorizzare queste ultime su istanza dell’autorità giudiziaria.
17.
Quindi, se il sig. [OSCURATO:PERSONA] rischiasse di subire un arresto o un’altra misura privativa della libertà personale come conseguenza
delle azioni per diffamazione presentate nei suoi confronti, il giudice sarebbe tenuto a chiedere al [OSCURATO:PERSONA] europeo di
revocare la sua immunità ex art. 10, terzo comma, del Protocollo e ad astenersi da qualsiasi azione prima della decisione
del [OSCURATO:PERSONA] sulla sua istanza. Tuttavia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato soggetto a tale rischio: gli attori della causa
principale hanno promosso un procedimento civile nei suoi confronti ed egli è stato condannato al risarcimento dei danni.
I giudici italiani non erano tenuti a richiedere la revoca dell’immunità prima di riconoscere il diritto al risarcimento e
l’art. 10, terzo comma, del Protocollo non è applicabile in un caso di questo genere.
18.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le sue affermazioni erano tutelate dalla prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 9 del
Protocollo, che, in sostanza, garantisce ai membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo, quanto alle loro opinioni, la medesima tutela che
l’art. 68, primo comma, della Costituzione italiana garantisce ai membri del [OSCURATO:PERSONA] italiano (
7
). Qual è la procedura che i giudici nazionali devono seguire di fronte ad un’allegazione di questo genere? Questo è il punto
centrale sul quale il giudice del rinvio chiede lumi alla Corte di giustizia. Ai sensi della corrispondente disposizione della
Costituzione italiana sull’insindacabilità (art. 68, primo comma), i giudici possono formarsi una propria opinione in merito
all’esistenza o meno della prerogativa in un particolare caso senza chiedere l’opinione del [OSCURATO:PERSONA] qualora quest’ultimo
non si sia pronunciato. Possono fare lo stesso quando interpretano l’art. 9 del Protocollo? Oppure è necessario richiedere
al [OSCURATO:PERSONA] europeo una decisione su questo punto?
19.
Nella prima questione, la Corte suprema di cassazione si riferisce alla richiesta di «revoca dell’immunità». Come spiegato
sopra, tale possibilità non esiste in relazione alla prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 9 del protocollo. Ciò
che si intende domandare, in sostanza, è se il giudice nazionale debba chiedere al [OSCURATO:PERSONA] europeo un’
opinione
o una
raccomandazione
quanto all’eventualità che i fatti di una particolare controversia determinino il sorgere di un caso di insindacabilità quando
il [OSCURATO:PERSONA] europeo non si è pronunciato in merito.
20.
Il punto di partenza per risolvere tale questione deve essere il dettato dell’art. 9. Questa disposizione conferisce una prerogativa
sostanziale – l’immunità assoluta da qualsiasi forma di procedimento – ma non comporta l’obbligo processuale in capo ai giudici
nazionali di consultare il [OSCURATO:PERSONA] europeo in merito all’esistenza della prerogativa in un particolare caso. Se il legislatore
comunitario avesse inteso limitare i poteri dei giudici nazionali in questa materia, lo avrebbe fatto esplicitamente. In mancanza
di una siffatta disposizione, l’art. 9 del Protocollo non può essere interpretato nel senso che i giudici nazionali debbano
richiedere l’opinione del [OSCURATO:PERSONA] europeo in merito all’esistenza della prerogativa.
21.
Una conclusione analoga si deduce dall’art. 6, n. 3, del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] europeo, che recita quanto segue:
«[o]gni richiesta diretta al Presidente da un
deputato
o da un
ex deputato
in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al [OSCURATO:PERSONA] riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione
competente» (il corsivo è mio). In questo contesto è chiaro che l’iniziativa spetta al deputato o all’ex deputato interessato.
Spetta a quest’ultimo portare il proprio caso all’attenzione del Presidente e richiedere al [OSCURATO:PERSONA] di intervenire in difesa
della sua immunità. Non vi è alcun elemento nell’art. 6, n. 3, né in alcun’altra disposizione del regolamento interno che
possa suffragare la tesi secondo cui spetta ai giudici nazionali avviare tale procedimento d’ufficio. Inoltre, un obbligo
del genere in capo ai giudici nazionali non avrebbe potuto essere inserito nel regolamento interno. Mentre il Protocollo sui
privilegi e sulle immunità costituisce parte del diritto comunitario primario, il regolamento è un documento meramente interno
adottato dal [OSCURATO:PERSONA] europeo per disciplinare il suo funzionamento: esso non produce effetti giuridici negli ordinamenti
degli Stati membri e non può imporre obblighi ai giudici nazionali.
22.
Pertanto, ritengo che, se il [OSCURATO:PERSONA] europeo non ha indicato che un caso specifico è coperto dall’immunità, in seguito
ad istanza di un membro o ex membro, il giudice nazionale non sia obbligato ad avviare d’ufficio il procedimento e a chiedere
l’opinione del [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esistenza dell’immunità.
23.
Partiamo ora dall’ipotesi opposta e supponiamo che il [OSCURATO:PERSONA] si sia effettivamente pronunciato. In questo caso, il membro
o ex membro che intende beneficiare dell’immunità ha richiesto al Presidente di difendere la sua prerogativa ai sensi dell’art. 6,
n. 3, del regolamento interno e il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso che tale caso è coperto dall’immunità. Questa decisione è vincolante
per il giudice nazionale?
24.
In linea di principio ritengo che non lo sia. Il fondamento giuridico del procedimento mediante il quale il [OSCURATO:PERSONA] difende
le prerogative dei suoi membri ed esprime il suo parere sull’applicabilità dell’immunità al caso specifico è il regolamento
interno. Come detto sopra, si tratta di una disciplina interna per l’organizzazione del funzionamento interno del [OSCURATO:PERSONA],
che non può essere fonte di obblighi per le autorità nazionali. Ciò emerge chiaramente dall’art. 7, n. 6, che così dispone:
«[n]ei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità (…) [il [OSCURATO:PERSONA]] formula una proposta per invitare l’autorità
interessata a trarre le debite conclusioni». Qui è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che sostiene, a ragione, che l’esito del procedimento
di difesa della prerogativa consiste in un invito alle autorità nazionali a trarre le debite conclusioni su come procedere
in uno specifico caso.
25.
Tuttavia, la posizione del [OSCURATO:PERSONA] sull’insindacabilità, benché priva di efficacia vincolante, deve essere presa seriamente
in considerazione dal giudice nazionale, che le deve riconoscere una considerevole forza persuasiva. Si tratta di un obbligo
che deriva dal principio di leale cooperazione sancito dall’art. 10 CE e ribadito, per quanto riguarda il Protocollo sui privilegi
e sulle immunità, dal suo art. 19 (
8
). Se il giudice nazionale non concorda con il [OSCURATO:PERSONA], deve illustrarne i motivi. In effetti, un eventuale disaccordo di
questo genere sarebbe un indizio del fatto che si tratta di un caso idoneo a comportare un rinvio alla Corte di giustizia,
alla quale il giudice nazionale può chiedere lumi in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni rilevanti.
26.
Nei paragrafi precedenti ho spiegato che, quando il [OSCURATO:PERSONA] europeo si sia pronunciato in merito all’esistenza, o meno,
della prerogativa assoluta dell’insindacabilità ai sensi dell’art. 9 in un caso particolare, i giudici nazionali «in linea
di principio» non sono vincolati all’opinione del [OSCURATO:PERSONA] e, qualora non concordino con la stessa, «possono» (ma non sono
obbligati a) rinviare la causa alla Corte di giustizia. Tuttavia, un obbligo di questo genere potrebbe sorgere come risultato
del combinato disposto delle norme rilevanti del diritto nazionale e dell’art. 10, primo comma, lett. a).
27.
Abbiamo visto che l’art. 10, primo comma, lett. a), stabilisce che un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo gode, nel proprio Stato
di appartenenza, esattamente delle stesse prerogative dei membri del [OSCURATO:PERSONA] nazionale. Si tratta di una condizione di
stretta equivalenza. Supponiamo ora che in un determinato Stato membro viga una disposizione nazionale in forza della quale,
quando il [OSCURATO:PERSONA] nazionale si è pronunciato nel senso che le dichiarazioni di un membro sono coperte dalla prerogativa,
i giudici nazionali devono o conformarsi all’opinione del [OSCURATO:PERSONA] o rinviare la causa ad un giudice di grado superiore,
come una corte costituzionale o una corte suprema. Un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo di quello Stato ha diritto ad un trattamento
identico. Ciò significa che, ove il [OSCURATO:PERSONA] europeo si sia espresso sul caso, i giudici nazionali devono o conformarsi
alla sua opinione o rinviare la causa alla Corte di giustizia. Il fondamento di tale obbligo riposa sull’art. 10, primo comma,
lett. a), del Protocollo, che richiede una stretta equivalenza tra le prerogative attribuite ai membri del [OSCURATO:PERSONA] nazionale
e quelle conferite ai membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo nel loro Stato di appartenenza (
9
). Pertanto, un giudice nazionale dinanzi al quale penda un procedimento a carico di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo deve,
in primo luogo, domandarsi quali sarebbero i suoi obblighi ai sensi del diritto nazionale se la persona interessata non fosse
un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo bensì del [OSCURATO:PERSONA] nazionale. Qualora risulti che, in quel caso, sarebbe possibile risolvere
la questione in modo contrario all’opinione del [OSCURATO:PERSONA] nazionale, egli potrebbe agire allo stesso modo per quanto riguarda
l’opinione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, ma dovrebbe seriamente valutare l’opportunità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia. Qualora risulti invece che, in quel caso, egli sarebbe tenuto a seguire l’opinione del [OSCURATO:PERSONA] nazionale o a
rinviare la causa ad un giudice di grado superiore, dovrebbe allora o conformarsi all’opinione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, o effettuare
un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In questo modo, i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo godranno esattamente della
stessa immunità riconosciuta ai membri del [OSCURATO:PERSONA] nazionale. Ovviamente compete al giudice nazionale interpretare il diritto
interno ed accertare che cosa esso richieda.
28.
Per ricapitolare: dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità non emerge alcun elemento che, nei casi in cui il membro interessato
non abbia chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di difendere la sua prerogativa, possa essere interpretato nel senso che i giudici nazionali
sono tenuti ad avviare d’ufficio il procedimento e a chiedere al [OSCURATO:PERSONA] europeo un parere o una raccomandazione in merito
all’esistenza o meno della prerogativa in un determinato caso. Qualora un membro abbia chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di difendere
la sua prerogativa e tale istituzione abbia espresso la sua opinione, quest’ultima, in linea di principio, non è vincolante
per il giudice nazionale, ma deve essere presa seriamente in considerazione. Ove il giudice nazionale giunga ad una conclusione
diversa da quella del [OSCURATO:PERSONA] europeo, può essere opportuno un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Tuttavia,
ove risulti che, ai sensi del diritto nazionale, in una situazione analoga concernente un membro del [OSCURATO:PERSONA] nazionale,
i giudici nazionali sarebbero tenuti a seguire l’opinione del [OSCURATO:PERSONA] nazionale o a rinviare la causa ad un giudice di
grado superiore, essi hanno allora lo stesso obbligo per quanto riguarda l’opinione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, e dovrebbero conformarvisi
oppure rinviare la causa alla Corte di giustizia.
29.
In base alle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale come segue:
Il giudice nazionale dinanzi al quale sia pendente una causa civile nei confronti di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo non
è tenuto a richiedere l’opinione del [OSCURATO:PERSONA] per sapere se l’immunità parlamentare ricomprenda la condotta di cui trattasi,
se il membro interessato non ha egli stesso avviato il procedimento di cui all’art. 6, n. 3, del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA]
europeo, relativo alle richieste, presentate al [OSCURATO:PERSONA] dai suoi membri, affinché esso ne difenda le prerogative. Qualora
il membro interessato abbia avviato il procedimento e il [OSCURATO:PERSONA] abbia espresso la sua opinione in merito all’immunità,
tale opinione non è vincolante per il giudice nazionale, ma deve essere presa seriamente in considerazione. Ove il giudice
nazionale pervenga ad una conclusione diversa da quella del [OSCURATO:PERSONA], può essere opportuno un rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia. Tuttavia, ove risulti che, in una situazione analoga concernente un membro del [OSCURATO:PERSONA] nazionale, i
giudici nazionali sarebbero tenuti a seguire l’opinione del [OSCURATO:PERSONA] nazionale o a rinviare la causa ad un giudice di grado
superiore, essi hanno allora lo stesso obbligo per quanto riguarda le opinioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, e dovrebbero conformarvisi
oppure rinviare la causa alla Corte di giustizia. Quest’ultima valutazione spetta al giudice nazionale.
IV –
La portata dell’art. 9 del Protocollo: «nell’esercizio delle loro funzioni»
30.
Sebbene il giudice del rinvio non abbia chiesto alla Corte di giustizia lumi in merito alla portata dell’art. 9 del Protocollo,
una parte considerevole dell’ordinanza di rinvio riguarda proprio la seguente questione: quali espressioni di opinione vanno
considerate rientranti nell’ambito delle funzioni di un parlamentare e, quindi, coperte dalla prerogativa assoluta dell’insindacabilità
prevista da tale articolo? Ribadisco che tale argomento potrebbe costituire materia per un rinvio pregiudiziale, in particolar
modo se i giudici nazionali non concordano con il [OSCURATO:PERSONA] europeo quanto all’applicabilità, o meno, della prerogativa in
un determinato caso. Nella causa in esame la Corte suprema di cassazione sarà poi chiamata a decidere se i giudici di merito
abbiano applicato correttamente l’art. 9, pertanto è non solo ragionevole, ma anche auspicabile, che la Corte di giustizia
offra almeno qualche orientamento in materia (
10
).
31.
È vero che, quando al cittadino che si ritenga danneggiato da una dichiarazione rilasciata da un membro del [OSCURATO:PERSONA] sia
negata la possibilità di chiedere ristoro in giudizio, poiché tale membro si avvale della prerogativa parlamentare, il suo
diritto di ottenere giustizia è pregiudicato. Per evitare che si creino due classi di cittadini – da una parte i membri del
[OSCURATO:PERSONA], che non possono essere convenuti in giudizio per le dichiarazioni che rilasciano, e dall’altra i normali cittadini,
la cui libertà di parola può essere limitata in forza del diritto civile e penale – praticamente tutti gli ordinamenti giuridici
circoscrivono la facoltà di avvalersi della prerogativa alle situazioni in cui il membro sta svolgendo le sue funzioni parlamentari.
L’immunità parlamentare non è un’arma che i membri del [OSCURATO:PERSONA] possano utilizzare per risolvere controversie personali,
bensì un meccanismo istituzionale a sostegno del funzionamento democratico della comunità politica. In quanto tale, essa non
costituisce, in linea di principio, una restrizione sproporzionata del diritto di agire in giudizio (
11
).
32.
Quando è chiamato ad esaminare se un’opinione espressa da un membro del [OSCURATO:PERSONA] rientri nella nozione di svolgimento delle
funzioni parlamentari, il giudice deve muovere dal principio che giustifica l’immunità parlamentare, ossia la libertà dei
membri di discutere su materie di interesse pubblico senza essere obbligati a modellare le loro opinioni in modo da renderle
accettabili o inoffensive per chi le ascolta, senza temere, in caso contrario, di essere citati in giudizio (
12
). Ciò significa, inevitabilmente, che in certi casi qualcuno potrà considerare le opinioni espresse da un parlamentare europeo
eccessive, irritanti o offensive. Ciò nonostante, in uno Stato liberale e democratico, l’importanza di un dialogo disinibito
su temi pubblici è tale che, in linea di principio, anche le opinioni offensive o estreme non devono essere messe a tacere.
Questo vale in modo particolare per i membri del [OSCURATO:PERSONA], i quali, per la stessa natura delle loro funzioni, svolgono un
ruolo centrale nel sistema del governo rappresentativo.
33.
Le origini della prerogativa parlamentare della libertà di espressione risalgono al periodo in cui in Inghilterra regnavano
le dinastie dei Tudor e degli Stuart. La prerogativa si sviluppò progressivamente come reazione del [OSCURATO:PERSONA] ai tentativi
della corona di intervenire nel dibattito parlamentare e di limitare il diritto del [OSCURATO:PERSONA] di avviare proprie iniziative (
13
). Essa trovò espressione legislativa nell’art. 9 del Bill of Rights: «che la libertà di parola e di dibattito o procedura
in [OSCURATO:PERSONA] non siano poste sotto accusa o contestate in alcuna corte né in alcuna sede fuori dal [OSCURATO:PERSONA]». La prerogativa
nacque come meccanismo istituzionale limitato nello spazio poiché, a quel tempo, la dialettica politica era concentrata nel
[OSCURATO:PERSONA]. Il potere del [OSCURATO:PERSONA] e quello della monarchia erano antagonisti. La monarchia considerava l’attività parlamentare
una minaccia al suo status: di qui il tentativo di interferire con quanto accadeva all’interno del [OSCURATO:PERSONA] e la reazione
di quest’ultimo, che determinò l’istituzione della prerogativa.
34.
Al giorno d’oggi, tuttavia, il foro in cui si svolge il dibattito politico sulle questioni di rilevanza pubblica è considerevolmente
più ampio. Nella nostra epoca esiste un’arena pubblica assai più vasta – comprendente mezzi di comunicazione stampati ed elettronici,
nonché Internet – all’interno della quale i singoli interagiscono e partecipano al dibattito pubblico. Il ruolo di vettori
e di istigatori del dibattito politico svolto dai membri del [OSCURATO:PERSONA] in questa vasta arena pubblica riveste la stessa importanza
del loro ruolo all’interno degli stretti confini del [OSCURATO:PERSONA]. L’aspettativa che essi si impegnino in un dialogo con la
società civile e presentino le loro idee non solo nella tribuna del [OSCURATO:PERSONA], ma anche nelle sedi messe a loro disposizione
dalla società civile, costituisce un tratto fondamentale della moderna democrazia. In verità, oserei dire che una parte alquanto
significativa del dibattito politico contemporaneo si svolge fuori dal [OSCURATO:PERSONA]. Ignoreremmo questa realtà se dovessimo
ritenere che la prerogativa parlamentare tuteli unicamente le dichiarazioni rilasciate all’interno del [OSCURATO:PERSONA] stesso.
35.
Pertanto, il criterio di cui avvalersi per individuare quali siano le dichiarazioni effettuate nello svolgimento delle funzioni
di membro del [OSCURATO:PERSONA] non può essere di tipo spaziale. Sarebbe limitativo ritenere che unicamente le dichiarazioni effettuate
nel corso dei procedimenti parlamentari all’interno del [OSCURATO:PERSONA] europeo godano della tutela di cui all’art. 9 del Protocollo.
Per i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo, poter partecipare a dibattiti in [OSCURATO:PERSONA] senza temere procedimenti giudiziari è importante
tanto quanto poter partecipare a dibattiti pubblici su una scena più ampia senza il detto timore. In altre parole, nella valutazione
dell’applicabilità dell’art. 9 del Protocollo ciò che conta è la
natura
di quello che i parlamentari dicono e non il
luogo
in cui si esprimono (
14
).
36.
A mio parere questa tesi è in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’importanza del dibattito
politico. È un principio consolidato che tale dibattito gode del massimo livello di protezione ai sensi dell’art. 10 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e che i provvedimenti nazionali che incidono sull’espressione
delle opinioni politiche sono attentamente vagliati dalla Corte di Strasburgo (
15
). Quest’ultima ha esteso questa intensa tutela del discorso politico ad altre materie di interesse generale (
16
). La logica sottesa a questo orientamento risiede nella necessità di garantire l’esistenza di uno spazio sicuro dove possa
svolgersi il dibattito pubblico. All’interno di tale spazio possono essere tutelati persino discorsi offensivi o oltraggiosi,
i quali molto spesso possiedono «una capacità unica di focalizzare l’attenzione, di smontare i preconcetti e di colpire il
pubblico presentandogli aspetti della vita insoliti» (
17
). È proprio questo il genere di dibattito pubblico che l’art. 9 del Protocollo era diretto a tutelare e a promuovere, in particolar
modo con riferimento alle opinioni espresse dai membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo.
37.
La regola secondo cui l’art. 9 deve essere interpretato estensivamente e deve conferire un’ampia tutela ai membri del [OSCURATO:PERSONA]
europeo è assoggettata a due specificazioni: in primo luogo, l’opinione oggetto di un determinato caso deve riguardare una
materia di autentico interesse pubblico. Una dichiarazione su un tema di interesse generale sarà coperta dalla prerogativa
assoluta dell’insindacabilità garantita dall’art. 9 a prescindere dal fatto che sia stata rilasciata all’interno o all’esterno
della sede del [OSCURATO:PERSONA] europeo, mentre la stessa prerogativa non può essere concessa ai membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo nell’ambito
di cause o controversie con altri soggetti che li riguardino personalmente ma siano prive di significato per il pubblico in
generale. Analogo orientamento è stato seguito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per quanto riguarda il livello di
protezione di cui godono i diversi tipi di discorso. Una dichiarazione che non contribuisce a un dibattito di interesse generale,
pur rientrando nell’ambito di tutela della libertà d’espressione, non beneficerà dello stesso elevato livello di tutela di
cui godono i discorsi politici e i discorsi su altre materie di importanza generale (
18
). Intendo essere chiaro su questo punto: la circostanza che una dichiarazione contribuisca o meno al dibattito pubblico non
deve essere accertata sulla scorta dello stile, dell’accuratezza o della correttezza della dichiarazione, bensì alla luce
della natura della materia in oggetto. Anche una dichiarazione potenzialmente offensiva o inesatta può essere tutelata se
è collegata all’espressione di un particolare orientamento nel contesto della discussione di un tema di pubblico interesse.
Non spetta al giudice sostituire le proprie opinioni a quelle del pubblico nella valutazione della correttezza e dell’esattezza
delle dichiarazioni politiche.
38.
In secondo luogo, occorre tracciare una distinzione tra l’attribuzione di fatti a determinati soggetti e le opinioni o i giudizi
di valore (
19
). Come ha dichiarato la Corte europea dei diritti dell’uomo, «mentre l’esistenza di fatti può essere dimostrata, la veridicità
dei giudizi di valore non è suscettibile di prova. Il requisito relativo alla prova della veridicità di un giudizio di valore
è impossibile da soddisfare e viola la libertà di opinione stessa, che è un elemento fondamentale del diritto garantito dall’art. 10» (
20
). Quando un membro del [OSCURATO:PERSONA] esprime un giudizio di valore su una questione di interesse generale, a prescindere da quanto
tale giudizio possa essere considerato irritante o offensivo da alcune persone, in linea di principio egli deve godere della
prerogativa assoluta dell’insindacabilità. Tuttavia, l’art. 9 del Protocollo, che fa espressamente riferimento alle «opinioni»,
non include dichiarazioni rilasciate da membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo che contengano l’attribuzione di fatti ad altri soggetti.
Ad esempio, dire che qualcuno è incompetente e dovrebbe dimettersi dalla sua funzione rappresenta una forma di critica che,
seppur offensiva per la persona che ne è oggetto, costituisce l’espressione di un’opinione e rientra nell’ambito dell’art. 9
del Protocollo. Allo stesso modo, dichiarazioni non rivolte a soggetti specifici, ma che riguardano istituzioni, devono godere
di ampia tutela. Senza voler entrare nel merito dei fatti della causa in esame, mi sembra che sussista una differenza rilevante
tra dichiarazioni riguardanti singoli giudici e dichiarazioni concernenti il sistema giudiziario in generale. Quest’ultimo
costituisce un aspetto importante della vita pubblica, la cui discussione è sicuramente rilevante nel dibattito politico.
Al contrario, dire che qualcuno, sia esso un giudice o altra persona, si è appropriato di denaro pubblico o è corrotto, è
un’affermazione di fatto, e alla persona oggetto di tale dichiarazione deve essere consentito ricorrere alle vie giudiziarie
per tutelare la sua reputazione, mentre l’autore delle dichiarazioni deve essere chiamato a dimostrarne la veridicità, a prescindere
dal fatto che sia un membro del [OSCURATO:PERSONA].
39.
Questa distinzione tra una dichiarazione che contiene una critica generale e l’attribuzione di fatti ad un soggetto è stata
al centro della sentenza della Corte di Strasburgo nella causa Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia
(
21
)
,
cui fa riferimento la Corte suprema di cassazione nell’ordinanza di rinvio. La causa riguardava talune dichiarazioni rilasciate
da due parlamentari nei confronti di una serie di giudici in merito alla loro condotta professionale mentre lavoravano all’ufficio
legislativo del Ministero della Giustizia. La Corte di Strasburgo ha sottolineato che i parlamentari convenuti non avevano
espresso opinioni politiche generali sul rapporto tra la magistratura e il potere esecutivo, ma avevano attribuito ai giudici
ricorrenti specifici atti censurabili, lasciando intendere che essi fossero penalmente perseguibili(
22
). È vero che la Corte ha anche fatto riferimento alla circostanza che le dichiarazioni erano state rilasciate in una conferenza
stampa e non in una sessione legislativa, ma questo profilo costituisce una considerazione secondaria. La Corte europea dei
diritti dell’uomo non ha mai statuito che una dichiarazione non è tutelata dalla prerogativa parlamentare unicamente perché
è stata rilasciata fuori dalle sedi parlamentari.
40.
Per concludere, l’art. 9 del Protocollo, che garantisce ai membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo la prerogativa assoluta dell’insindacabilità
con riguardo alle opinioni espresse nello svolgimento delle loro funzioni, deve essere interpretato estensivamente. Esso include
dichiarazioni di opinioni e giudizi di valore su materie di interesse pubblico e/o di rilevanza politica, a prescindere dalla
circostanza che siano rilasciate all’interno o all’esterno del [OSCURATO:PERSONA] europeo. Sono incluse le dichiarazioni che possono
irritare o offendere il pubblico in generale o singoli che ne siano i destinatari diretti o indiretti. Tale prerogativa, tuttavia,
non può essere invocata con riferimento ad allegazioni di fatti relativi ad un singolo, né nel contesto di questioni private
avulse da temi di rilevanza pubblica o riconducibili al dibattito politico.
V –
Conclusione
41.
Per i motivi innanzi esposti, ritengo che la Corte debba risolvere la questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione
come segue:
Il giudice nazionale dinanzi al quale sia pendente un processo civile nei confronti di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo non
è tenuto a richiedere l’opinione del [OSCURATO:PERSONA] per sapere se l’immunità parlamentare ricomprenda la condotta di cui trattasi,
se il membro interessato non ha egli stesso avviato il procedimento di cui all’art. 6, n. 3, del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA]
europeo, relativo alle richieste inoltrate al [OSCURATO:PERSONA] dai suoi membri affinché esso ne difenda le prerogative. Qualora
il membro interessato abbia avviato il procedimento e il [OSCURATO:PERSONA] abbia espresso la sua opinione in merito all’immunità,
tale opinione non è vincolante per il giudice nazionale, ma deve essere presa seriamente in considerazione. Ove il giudice
nazionale pervenga ad una conclusione diversa da quella del [OSCURATO:PERSONA], può essere opportuno un rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia. Tuttavia, ove risulti che, in una situazione analoga concernente un membro del [OSCURATO:PERSONA] nazionale, i
giudici nazionali sarebbero tenuti a seguire l’opinione del [OSCURATO:PERSONA] nazionale o a rinviare la causa ad un giudice di grado
superiore, essi hanno allora lo stesso obbligo per quanto riguarda le opinioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, e dovrebbero conformarvisi
oppure rinviare la causa alla Corte di giustizia. Quest’ultima valutazione spetta al giudice nazionale.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– [2001/2099(REG)], A5‑0213/2002, relatore: [OSCURATO:PERSONA]Cormick.
3
– [2001/2099(REG)], P5_TA (2002)0291.
4
– Una possibile spiegazione potrebbe essere che, quando il tribunale ha trattato le cause contro il sig. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA]
europeo ancora non aveva emanato la propria risoluzione, di modo che la Corte suprema di cassazione, nel riesaminare le decisioni
dei giudici di merito, si è concentrata sulla questione della loro correttezza nel caso di inerzia da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA]
o del [OSCURATO:PERSONA] europeo. Ad ogni modo, credo che le risposte che darò nelle pagine seguenti forniranno un adeguato orientamento
per l’interpretazione delle disposizioni del Protocollo qui rilevanti, così da consentire al giudice nazionale di decidere
la causa, anche se i fatti si fossero svolti come descritto nell’ordinanza di rinvio.
5
– L’ordinanza di rinvio nella causa relativa al sig. [OSCURATO:PERSONA] non indica la data in cui egli ha proposto la sua azione contro
il sig. [OSCURATO:PERSONA].
6
– Risoluzione [2001/2099(REG)], P5_TA (2002)0291, punto C.
7
– Pertanto, il rapporto di equivalenza richiesto dall’art. 10, primo comma, lett. a), del Protocollo è, in questo caso, tra
l’insindacabilità di cui godono i membri del [OSCURATO:PERSONA] italiano ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e
quella di cui usufruiscono i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo ex art. 9 del protocollo.
8
– «Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d’intesa con le autorità responsabili
degli Stati membri interessati».
9
– Naturalmente, l’opinione del [OSCURATO:PERSONA] europeo sarà rilevante solo se decide che un parlamentare europeo ancora in carica
gode dell’immunità a norma dell’art. 10, primo comma, lett. a). Se il [OSCURATO:PERSONA] dovesse revocare l'immunità ai sensi dell’art. 10,
il giudice nazionale potrebbe ancora riconoscere tale prerogativa se ritenesse che una particolare dichiarazione fosse coperta
dall’insindacabilità derivante dall'art. 9, che il [OSCURATO:PERSONA] stesso non può revocare. L’apparente complessità che emerge
dall'applicazione cumulativa degli artt. 9 e 10 risulta dal fatto che la loro interpretazione dipende da due diverse istituzioni
(il [OSCURATO:PERSONA] europeo e i giudici) e che una decisione sull'immunità in un caso specifico può dipendere da decisioni di entrambe
tali istituzioni.
10
– Si potrebbe obiettare che la Corte suprema di cassazione, se desiderasse informazioni sull’interpretazione sostanziale
dell'art. 9 del protocollo, potrebbe effettuare un secondo rinvio pregiudiziale nella causa in esame. Tuttavia, considerazioni
di economia processuale, la necessità di una rapida soluzione della controversia e l’auspicabile risparmio del tempo e delle
risorse della Corte depongono a favore di una discussione dell’argomento in questa sede. Ovviamente, anche ove la Corte proceda
in tal senso, nulla impedisce al giudice nazionale di effettuare un ulteriore rinvio pregiudiziale, se lo considera necessario.
11
– Si veda la discussione in Corte eur. D. U., sentenza Cordova c. Italia (n. 1), n. 40877/98, §§ 58‑61,
Recueil des arrêts et décisions
2003‑I.
12
– Come rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in Corte eur. D. U., sentenza A. c. [OSCURATO:PERSONA]
,
n. 35373/97, § 75,
Recueil des arrêts et décisions
2002‑X «[la] finalità dell'immunità concessa ai [membri del [OSCURATO:PERSONA]] (…) è di consentire loro di partecipare costruttivamente
ai dibattiti parlamentari e di rappresentare i loro elettori su questioni di interesse pubblico formulando liberamente le
proprie opinioni e le proprie osservazioni senza rischio di essere citati in giudizio in tribunale o dinanzi ad un’altra autorità»
[N. d. T: traduzione libera].
13
– D. Limon e W.R. McKay,
[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA], Privileges, Proceedings and Usage of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 1997, pag. 69 e segg.; R. Blackburn. e A. Kennon,
Griffith and Ryle on [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Procedures
, Sweet and Maxwell, 2003, pag. 126.
14
– [OSCURATO:PERSONA] europeo e la Commissione hanno fatto valere che un criterio spaziale è inadeguato e che anche le dichiarazioni
fatte fuori dal [OSCURATO:PERSONA] devono essere coperte dalla tutela offerta dall’art. 9 del Protocollo se sono collegate alle attività
del membro del [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale.
15
– V. Corte eur. D. U., sentenze Lingens c. Austria dell’8 luglio 1986, serie A, n. 103; Barfod c. Danimarca del 22 febbraio
1989, serie A, n. 149: Castells c. Spagna del 23 aprile 1992, serie A n. 236; Schwabe c. Austria del 28 agosto 1992, serie
A, n. 242‑B; Oberschlik c. Austria del 23 maggio 1991, serie A, n. 204; Lehideux e Isorni c. Francia del 23 settembre 1998,
Recueil des arrêts et décisions
1998‑VII. Si veda anche I. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2000, pag. 107 e segg.
16
– V. Corte eur. D. U., sentenza Thorgeirson c. Islanda del 25 giugno 1992, serie A, n. 239, § 64: «non vi è alcuna giustificazione
nella giurisprudenza per distinguere (…) tra il dibattito politico ed il dibattito su altre materie di interesse generale»
[N.d.T: traduzione libera].
17
– R. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]: Democracy, Community, [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 1995, pag. 139.
18
– Ad esempio, nella sentenza Corte eur. D. U. 1, von Hannover c. Germania (2005) 40,, la Corte di Strasburgo ha dichiarato
che la pubblicazione di fotografie della principessa Carolina di Monaco impegnata in varie attività quotidiane, come cenare
o fare spese, godeva di una tutela limitata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, rispetto alle pubblicazioni di natura
politica.
19
– Non è sempre facile distinguere tra un giudizio di valore e una dichiarazione relativa ad un fatto. A tal fine, i giudici
e la dottrina hanno adottato diversi metodi. Rimane tuttavia la miglior distinzione possibile. Si veda R. [OSCURATO:PERSONA], cit. alla
nota 17
,
pag. 153 e segg.
20
– V. Corte eur. D. U., sentenza Feldek c. Slovacchia, n. 29032/95, § 75,
Recueil des arrêts et décisions
2001‑VIII. [N.d.T: traduzione libera].
21
– V. Corte eur. D. U., sentenza 20 aprile 2006, n. 10180/04.
22
– Ibidem, § 62: «[i convenuti] non hanno espresso opinioni politiche relative al rapporto tra la magistratura e il potere
esecutivo, o in merito al progetto di legge sulle commissioni rogatorie, bensì, piuttosto, ascritto precisi comportamenti
censurabili ai ricorrenti. In un caso del genere non è possibile giustificare il diniego di accesso alla giustizia per il
solo motivo che la controversia potrebbe avere natura politica o potrebbe essere collegata all'attività politica» [N.d.T:
traduzione libera].