CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. commessi il 12 aprile 2015, è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati poiché al termine massimo di prescrizione dei reati (12 ottobre 2022), occorre aggiungere le sospensioni derivanti dalla richiesta di rinvio del difensore (dal 26 novembre 2018 al 6 maggio 2019 e dal 24 ottobre 2019 al 16 aprile 2020, per astensione), per il totale mesi dieci e giorni 23 oltre trenta giorni di sospensione per effetto della normativa COVID che ha sospeso i termini processuali fino al 13 maggio 2020, con la conseguenza che il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata né lo è alla data odierna anche tenuto conto che la proposizione di un ricorso, per motivi manifestamente infondati, non determina il valido insorgere del rapporto processuale e, di conseguenza, è irrilevante la decorrenza della prescrizione successiva alla data della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre