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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14071/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BINAYA HaAim ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del furto di una borsa riqualificato il fatto come furto semplice e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato che sarebbe scaturita dal riconosci- mento della persona offesa basato su una ripresa di una telecannera privo di ele- menti di riscontro.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria analisi censoria rispetto alle argomentazioni poste a fonda- mento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Gi3Itelli) a fronte di motivazione priva di contraddizioni e logica fondata non solo sul riconoscimento dell'imputato visionando una videoripresa ma riconoscendo "de visu" la persona che aveva compiuto il furto che si era ripresentata nel giorno successivo nel me- desimo luogo in cui aveva commesso il reato e con lo stesso abbigliamento, nonché sulla testimonianza del teste GUERRIERO alla quale, nell'immediatezza, la persona offesa aveva confidato di avere riconosciuto l'autore del furto, tanto da sollecitarla a chiamare la Polizia che procedeva al fermo del BINAYA.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto dispo- sto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione al ri- spetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BINAYA HaAim ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del furto di una borsa riqualificato il fatto come furto semplice e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato che sarebbe scaturita dal riconosci- mento della persona offesa basato su una ripresa di una telecannera privo di ele- menti di riscontro. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria analisi censoria rispetto alle argomentazioni poste a fonda- mento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Gi3Itelli) a fronte di motivazione priva di contraddizioni e logica fondata non solo sul riconoscimento dell'imputato visionando una videoripresa ma riconoscendo "de visu" la persona che aveva compiuto il furto che si era ripresentata nel giorno successivo nel me- desimo luogo in cui aveva commesso il reato e con lo stesso abbigliamento, nonché sulla testimonianza del teste GUERRIERO alla quale, nell'immediatezza, la persona offesa aveva confidato di avere riconosciuto l'autore del furto, tanto da sollecitarla a chiamare la Polizia che procedeva al fermo del BINAYA. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto dispo- sto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione al ri- spetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore
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