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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 11198/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40704-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.216 co.1 n.1, 219 co.2 n.1 e 223 RD 267/1942 e 216 co.1 n.2, 223 e 219 co.2 n.1 RD 267/1942.

Rilevato che il ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto ai profili della qualificazione del fatto contestato e al trattamento sanzionatorio —è intrinsecamente ed estrinsecamente generico perché fondato su considerazioni vaghe, del tutto disancorate dalle argomentazioni della sentenza impugnata, in spregio agli insegnamenti di Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

4. 11198 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4134/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40704/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40704-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.216 co.1 n.1, 219 co.2 n.1 e 223 RD 267/1942 e 216 co.1 n.2, 223 e 219 co.2 n.1 RD 267/1942.

Rilevato che il ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto ai profili della qualificazione del fatto contestato e al trattamento sanzionatorio —è intrinsecamente ed estrinsecamente generico perché fondato su considerazioni vaghe, del tutto disancorate dalle argomentazioni della sentenza impugnata, in spregio agli insegnamenti di Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40704-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.216 co.1 n.1, 219 co.2 n.1 e 223 RD 267/1942 e 216 co.1 n.2, 223 e 219 co.2 n.1 RD 267/1942. Rilevato che il ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto ai profili della qualificazione del fatto contestato e al trattamento sanzionatorio —è intrinsecamente ed estrinsecamente generico perché fondato su considerazioni vaghe, del tutto disancorate dalle argomentazioni della sentenza impugnata, in spregio agli insegnamenti di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                       4.  11198 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   - Presidente -        Ord. n. sez. 4134/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 40704/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40704-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.216 co.1 n.1, 219 co.2 n.1 e 223 RD 267/1942 e 216 co.1 n.2, 223 e 219 co.2 n.1 RD 267/1942. Rilevato che il ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto ai profili della qualificazione del fatto contestato e al trattamento sanzionatorio —è intrinsecamente ed estrinsecamente generico perché fondato su considerazioni vaghe, del tutto disancorate dalle argomentazioni della sentenza impugnata, in spregio agli insegnamenti di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                         P.Q.MP.Q.M