CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22315/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MNCSFN65A2111501T ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM), alla Via dei Salici n. 7, ed elettivamente domiciliato in Roma, al V iale Angelico n. 301, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PRGRTR74112011501O) e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresentano e difendono in forza di mandato a margine del ricorso , ammesso in via provvisoria a patrocinio a spese dello Stato; -ricorrente - Intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali – Iscrizione a ruolo provvisoria contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – e Regione Lazio; - intimata - -avverso la sentenza n. 446/2021 emessa dalla C TR Lazi o il 22 / 0 1 /20 2 1 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un’intimazione di pagamento relativa ad otto cartelle esattoriali, eccependo l’omessa notifica di queste ultime, con conseguente prescrizione della sottostante pretesa erariale. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l’illegittimità dell’intimazione di pagamento con riferimento a tutte le cartelle impugnate, fatta eccezione per quella riportante il n. 09720130333375200000 (relativa ad omesso versamento Irpef per l’anno 2010), ed annullando le altre tre cartelle, in quanto oggetto di precedente contenzioso in cui la pretesa era stata rideterminata. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, ritenendo che, mentre per quanto concerneva la cartella n. 09720080083044054, relativa ad Irpef 1999, la stessa risultava notificata in data 16.4.2008 a “familiare convivente”, sicchè, in mancanza di tempestiva impugnazione, la pretesa tributaria ad essa sottesa doveva intendersi definitiva, avuto riguardo alle altre due cartelle (nn. 0972009912469613 e 09720090278675403) l’Ufficio aveva tenuto conto della nuova determinazione operata dalle commissioni tributarie in sede di ricorso avverso le stesse, provvedendo a ridurre la relativa pretesa. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.Regione Lazio non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 14, 18 e 19 d.lgs. n. 546/1992 e 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR ordinato l’integrazione del contraddittorio con la Regione Lazio che era stata parte del giudizio di primo grado e nei confronti della quale la CTP aveva dichiarato la illegittimità dei relativi ruoli esattoriali. 1.1. Il motivo è inammissibile. L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr., di recente, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019). In particolare, l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nellafase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado (Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017). Nel caso di specie, premesso che tra i contraddittori in primo grado vi era altresì la Regione Lazio e che alla base delle otto cartelle esattoriali poi sfociate nell’intimazione di pagamento vi erano l’Irpef e la tassa automobilistica, va ricordato che, in tema di tasse automobilistiche trasferite alle Regioni, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, ex art. 23 del d.lgs. n. 504 del 1992, la legittimazione attiva sostanziale e processuale spetta, comunque, all'Agenzia delle entrate sino a quando la loro amministrazione è rimasta alla Stato e, cioè, sino all'1 gennaio 1999, data a decorrere dalla quale sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, in base all'art. 17, comma 10, della l. n. 449 del 1997, il loro accertamento e la loro riscossione (Sez. 5, Sentenza n. 736 del 13/01/2017). Pertanto, considerato che le tasse automobilistiche si riferivano agli anni di imposta 1999, 2000, 2003 e 2004 (cfr. pag. 2 del ricorso), era innegabile la legittimazione passiva anche in capo alla Regione Lazio.Tuttavia, il contribuente non è titolare di un interesse a far valere il vizio processuale, essendo solo la Regione legittimata (nei cui confronti il ricorso per cassazione risulta regolarmente notificato) a dolersi della mancata integrità del contraddittorio. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., 11 e 15 bis dPR n. 602/1973 e 68 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Agenzia delle Entrate, essendosi in primo grado limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, non avrebbe poi potuto formulare contestazioni nuove in sede di appello. 2.1. Il motivo èinfondato. Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Sez. 5, Ordinanza n. 22105 del 22/09/2017; conf. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 31224 del 29/12/2017). Il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell'art.345 c.p.c., e successivamente esteso al giudizio tributario dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò fatti, allegazioni probatorie e argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6391 del 13/03/2013). Da quanto precede deriva che non è precluso all’Ufficio formulare in sede di appello per la prima volta difese finalizzate alla contestazione delle censure del contribuente, così come è accaduto nel caso di specie in cui, a fronte dell’eccezione di omessa notifica degli atti (cartelle esattoriali) presupposti alla contestata intimazione (con conseguente prescrizione della sottostante pretesa erariale), l’Agenzia ha, con l’atto di gravame, ribadito la tesi (già prospettata in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) della corretta notifica delle cartelle di pagamento ed affermato di aver ridotto l’importo dovuto nei termini decisi dalle commissioni tributarie nei giudizi riguardanti le cartelle nn. 0972009912469613 e 09720090278675403 (pur tenendo ferma l’iscrizione a ruolo originaria). 3. Con il terzo motivo il ricorrente genericamente si duole della violazione degli artt. 11 e 15 bis dPR n. 602/1973 e 68 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, avuto riguardo alle cartelle nn. 0972009912469613 e 09720090278675403, le sentenze nn. 244 e 245 del 2013, passate in giudicato, con le quali la CTP di Roma aveva accolto parzialmente i suoi ricorsi, avevano determinato il venir meno degliatti sui quali erano state fondate le iscrizioni a ruolo provvisorie che, conseguentemente, avevano perso efficacia. 3.1. Il motivo èfondato. In tema di contenzioso tributario, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti, ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, sicché fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dall'Amministrazione finanziaria in ossequio alla pronuncia giudiziale, l'obbligazione tributaria non è esigibile (Sez. 5, Sentenza n. 24092 del 12/11/2014). L’iscrizione a ruolo, pertanto, ove sia stata disposta a tuteladi un credito tributario, diviene illegittima a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo: tale sentenza, infatti, fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria. In definitiva, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Sez. U, Sentenza n. 758 del 13/01/2017), l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicchè, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia se, come nel caso di specie, già effettuata. Dalle considerazioni che precedono deriva che errata è l’affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui l’Ufficio, all’esito della nuova determinazione operata dalle commissioni tributarie in sede di ricorso avverse le cartelle nn. 0972009912469613 e 09720090278675403, aveva correttamente provveduto a ridurre la relativa pretesa, “tenendo ferma l’originaria iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in pendenza di giudizio ex art. 15 d.P.R. n. 602/73”. 5. Il ricorso va, pertanto, accolto con riferimento al terzo motivo e rinvio della causa, anche per le spesedel presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo ed accoglieil terzo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motiv o accolt o e rinvia la causa, a