CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39689/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-0 Giudicando in sede di rinvio, la CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 23/11/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rideterminava la pena accessoria per il reato di cui agli artt. 216, 223 RD n. 267 del 1942 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione. Il ricorso è inammissibile. Non si è verificata alcuna prescrizione perché, a seguito del disposto annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, sono divenute definitive la statuizioni relative all'accertamento del fatto-reato e alla responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 [OSCURATO:PERSONA])e, / STEFANO' RILE / Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA] c , 77' A TA,