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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29142/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA];9 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 novembre 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 28 aprile 2025, ha rideterminato - per quanto di specifico interesse in questa sede - la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 22.666,00 di multa, previa assoluzione dal reato ex artt. 110, 697 cod. pen. contestato al capo 3), in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 110 cod. pen., 23

I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo 2).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della sua responsabilità penale per il delitto contestatogli al capo 1); violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta funzionalità dell'arma rinvenuta in suo possesso, con conseguente mancata integrazione del reato rubricato al capo 2).

Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Deve essere osservato, infatti, come con le dedotte censure il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di sussistenza della sua responsabilità penale in ordine ai delitti contestatigli nei primi due capi di imputazione (cfr. pp. 9 e s. della sentenza impugnata) - reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica 2indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro D'[OSCURATO:PERSONA] ci\ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 31 LU 2026 L'ASSISTENT i DIZIARIO Dott.ssa Ka emente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA];9 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 novembre 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 28 aprile 2025, ha rideterminato - per quanto di specifico interesse in questa sede - la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 22.666,00 di multa, previa assoluzione dal reato ex artt. 110, 697 cod. pen. contestato al capo 3), in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 110 cod. pen., 23 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo 2). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della sua responsabilità penale per il delitto contestatogli al capo 1); violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta funzionalità dell'arma rinvenuta in suo possesso, con conseguente mancata integrazione del reato rubricato al capo 2). Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come con le dedotte censure il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di sussistenza della sua responsabilità penale in ordine ai delitti contestatigli nei primi due capi di imputazione (cfr. pp. 9 e s. della sentenza impugnata) - reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica 2indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro D'[OSCURATO:PERSONA] ci\ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 31 LU 2026 L'ASSISTENT i DIZIARIO Dott.ssa Ka emente