Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27026/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 41958/25 ritenuto che i motivi riferiti al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono generici avendo la Corte di appello di L'Aquila fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sia sulla maggiore pericolosità dell'imputato cui è stata riconosciuta la recidiva specifica e reiterata incidente sulla maggiore gravità del reato, oltre che sull'abitualità del reato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 41958/25 ritenuto che i motivi riferiti al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono generici avendo la Corte di appello di L'Aquila fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sia sulla maggiore pericolosità dell'imputato cui è stata riconosciuta la recidiva specifica e reiterata incidente sulla maggiore gravità del reato, oltre che sull'abitualità del reato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Di P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27026/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris