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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 27957/2021

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la seguente ORDINANZA L\A sul ricorso 33561-2018 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3621/2018 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 17/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 33561-18 [OSCURATO:PERSONA]:. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Acunto impugnavano l'avviso di ac- certamento catastale n.

NA0425207/2011, con il quale l'Ufficio retti- ficava il classamento e l'attribuzione della rendita catastale di una unità abitativa sita nel Comune di Casamic:ciola Terme, di cui [OSCURATO:PERSONA]Acunto era nudo proprietario e [OSCURATO:PERSONA]Acunto usu- fruttuario.

A seguito di lavori edili, i contribuenti avevano realizzato una fusione ed un ampliamento di un immobile, presentando ai fini ca- tastali un DOCFA e proponendo un classamento in categoria A/2, classe 4, vani 8, con attribuzione di una rendita catastale di euro 1.634,14, mentre l'Agenzia delle entrate con il suddetto avviso di ac- certamento riclassificava l'immobile ed attribuiva una nuova rendita catastale in categoria A/7, classe 4, vani 10,5, rendita catastale 2.516,18. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sen- tenza n. 18598/2016, rigettava il ricorso rilevando la correttezza della procedura di attribuzione della rendita da parte dell'ufficio e ritenendo congruamente motivato l'atto impositivo.

I contribuenti proponevano appello, che veniva respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania con sentenza n. 3621/7/18, in ragione della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, la quale evidenziava che nella fattispecie si individuavano puntualmente i riferimenti giustificativi R.G.N. 33561-18 delle variazioni catastali, non assumendo rilievo la contraria valutazio- ne espressa da una consulenza tecnica di parte. 1 contribuenti propon- gono ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza in quanto recherebbe una motivazione apparente in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..

I ri- correnti lamentano che la [OSCURATO:PERSONA] motive- rebbe la pronuncia per relationem alla decisione di primo grado, ma non spiegherebbe le ragioni di tale condivisione.

La motivazione della deci- sione sarebbe pertanto apparente, in quanto inidonea a fornire le ra- gioni circa la presenza di elementi critici sui quali risulterebbe fondata la legittimità dell'atto di accertamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in subordine, violazione dell'art. 3 della

1. n. 241 del 1990 e dell'art. 7

1. n. 212 del 2000 in rela- zione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente giudicato l'atto di accertamento come vali- damente motivato, laddove, invece, non conterrebbe alcuna motiva- zione.

L'accertamento si limiterebbe a comunicare il classamento attri- buito dall'Agenzia in difformità a quello proposto dai contribuenti, senza però motivare le ragioni dello scostamento che coinvolge ele- menti di fatto e connotati intrinseci dell'immobile.

La lettura del DOCFA e dell'accertamento evindenzierebbero come l'Agenzia abbia R.G.N. 33561-18 disatteso radicalmente gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente senza fornire alcuna valida giustificazione della variazione operata.

3. Il primo motivo è infondato.

In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia rilevi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convin- cimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul qua- dro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866 del 2010; Cass. n. 12664 del 2014). [OSCURATO:PERSONA], motivando anche ( e non solo) "per relationem" alla sentenza di primo grado, non esprime una gene- rica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, ma svolge un esame critico delle stesse in ba- se ai motivi di gravame, rappresentando, sia pure sinteticamente, le ra- gioni del rinvio alle asserzione della [OSCURATO:PERSONA]- ciale.

Nella sentenza impugnata, pertanto, non sussiste il predicato vizio motivazionale, posto che il giudice di appello ha dato atto del percorso logico- giuridico seguito per giungere al proprio convincimento, illu- strando anche di avere tenuto conto delle prove offerte dalle parti, pur avendole disattese, laddove espressamente si afferma che non può ave- re "pregio la contraria valutazione espressa dalla prodotta relazione tecnica, non utilizzabile appunto in quanto espressione di giudizi e non di fatti".

Le ragioni del condiviso riclassamento vengono, pertanto, esplicitate, sul presupposto dell'asserita completa motivazione dell'atto impositivo.R.G.N. 33561-18

4. Va accolto, invece, il secondo mezzo relativo alla questione della valutazione della corretta motivazione dell'avviso di accertamento che ha disposto la rideterminazione del riclassamento.

Le critiche sono fondate.

Secondo l'indirizzo espresso da questi giudici di legittimità, che si con- divide, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n.701 (c.d. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra la rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, cioè nell'ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più appro- fondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 23237 del 2014; Cass. n. 12497 del 2016; Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018; Cass. n. 25006 del 2019; Cass. n. 17016 del 2020).

La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla seconda ipo- tesi.

Si rileva dalla lettura della motivazione dell'atto impositivo che i ricorrenti hanno riportato in ricorso, in ossequio al principio di auto- sufficienza, che l'accertamento coinvolge gli elementi di fatto indicati dal contribuente, quali: la tipologia, modificata da categoria A/2 civile R.G.N. 33561-18 abitazione a catagoria A/7 villino ed il numero dei vani, modificati da n. 8 a n. 10,5.

La motivazione dell'atto impositivo consiste nella indi- cazione del nuovo classamento attribuito dall'Agenzia, fondato sulla modifica della tipologia dell'immobile e del numero dei vani indicati dai contribuenti nel DOCFA.

E' noto al Collegio l'indirizzo espresso da questa Corte, che non si condivide per le ragioni di seguito illustrate, secondo cui la ridetermi- nazione del numero dei "vani catastali”, che non rispecchia lo stato materiale della suddivisione interna dell'immobile, è frutto di plurime operazioni di calcolo aritmetico sulla base di parametri oggettivi, nella cui applicazione si tiene conto della natura, della superficie, dell'utilizzo, della funzione e della redditività in relazione alla destina- zione edilizia dell'immobile (art. 40 ss. del "Regolamento per la forma- zione del nuovo catasto edilizio urbano", approvato con d.P.R. 1 di- cembre 1949 n. 1142).

Da tale premessa logica, il suddetto orienta- mento trae la conclusione che la eventuale difformità tra la consistenza denunciata dai ricorrenti e la consistenza accertata dall'Ufficio o della qualificazione dell'immobile (es.da civile abitazione a villino) nell'ambito della procedura DOCFA può derivare da una diversa valu- tazione, qualificazione o classificazione dei medesimi elementi di fatto (descrizione, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale.

Sicché, non sarebbe necessario che l'Amministrazione forni- sca al contribuente una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle differenze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta dallo stesso formulata con DOCFA (v.

Cass. n. 3104 del 2021 con cui è affermato che: "In tema di classamento di immobili, qualora l'attriblqione della rendita catastale avvenga a R.G.N. 33561-18 seguito della c. ci. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di ridetermina.zione del numero dei vani catastali, è soddisfatto con la mera indica ione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenryz tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una di- versa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei crite- ri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale') .

A tali principi questo Collegio non intende dare continuità, tenuto conto che proprio l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quel- la attribuita non è una operazione che scaturisce da una differente va- lutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma proprio dal mu- tamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essen- ziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento.

Questa Corte, con altra condivisibile pronuncia, ha precisato che "l'incidemza sul classamento del numero e della distribnione dei vani e della loro idoneità in concreto a determinare un incremento di consistemza implicasse appunto l'accertamento di elementi fattuali richiedenti", già ne//'avviso e quindi prima che nella sede processuale, una più diffusa motivazione; e — dall'altro — come il passag- gio di classe e rendita per effetto della maggiora.zione del numero dei vani da 7 a 8,5 comportasse non già una mera insignificante 'rettifica', come vorrebbe la ricor- rente, ma proprio una diversa ricostru.zione di elementi estimativi di origine pretta- mente fattuale" (v.

Cass. n. 12278 del 2021 in motivazione).

A questa so- luzione interpretativa si intende dare seguito, essendo dirimente la cir- costanza che la diversa distribuzione dei vani è nella sostanza una di- versa ricostruzione di elementi estimativi di orgine fattuale, con la con- seguenza che la motivazione dell'avviso di accertamento deve consen- tire di evidenziare adeguatamente le ragioni della pretesa fiscale, e R.G.N. 33561-18 quindi le ragioni della rettifica del classamento richiesto dal contri- buente con DOCFA.

5. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulte- riori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con accogli- mento del ricorso introduttivo proposto dai contribuenti.

Tenuto con- to della mancanza di univocità di indirizzi giurisprudenziali sulle que- stioni oggetto di esame, le spese di lite di ogni fase e grado vanno inte- ramente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cas- sa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dai contribuenti.

Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA L\A sul ricorso 33561-2018 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3621/2018 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 17/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 33561-18 [OSCURATO:PERSONA]:. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Acunto impugnavano l'avviso di ac- certamento catastale n. NA0425207/2011, con il quale l'Ufficio retti- ficava il classamento e l'attribuzione della rendita catastale di una unità abitativa sita nel Comune di Casamic:ciola Terme, di cui [OSCURATO:PERSONA]Acunto era nudo proprietario e [OSCURATO:PERSONA]Acunto usu- fruttuario. A seguito di lavori edili, i contribuenti avevano realizzato una fusione ed un ampliamento di un immobile, presentando ai fini ca- tastali un DOCFA e proponendo un classamento in categoria A/2, classe 4, vani 8, con attribuzione di una rendita catastale di euro 1.634,14, mentre l'Agenzia delle entrate con il suddetto avviso di ac- certamento riclassificava l'immobile ed attribuiva una nuova rendita catastale in categoria A/7, classe 4, vani 10,5, rendita catastale 2.516,18. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sen- tenza n. 18598/2016, rigettava il ricorso rilevando la correttezza della procedura di attribuzione della rendita da parte dell'ufficio e ritenendo congruamente motivato l'atto impositivo. I contribuenti proponevano appello, che veniva respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania con sentenza n. 3621/7/18, in ragione della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, la quale evidenziava che nella fattispecie si individuavano puntualmente i riferimenti giustificativi R.G.N. 33561-18 delle variazioni catastali, non assumendo rilievo la contraria valutazio- ne espressa da una consulenza tecnica di parte. 1 contribuenti propon- gono ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza in quanto recherebbe una motivazione apparente in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. I ri- correnti lamentano che la [OSCURATO:PERSONA] motive- rebbe la pronuncia per relationem alla decisione di primo grado, ma non spiegherebbe le ragioni di tale condivisione. La motivazione della deci- sione sarebbe pertanto apparente, in quanto inidonea a fornire le ra- gioni circa la presenza di elementi critici sui quali risulterebbe fondata la legittimità dell'atto di accertamento. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in subordine, violazione dell'art. 3 della 1. n. 241 del 1990 e dell'art. 7 1. n. 212 del 2000 in rela- zione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente giudicato l'atto di accertamento come vali- damente motivato, laddove, invece, non conterrebbe alcuna motiva- zione. L'accertamento si limiterebbe a comunicare il classamento attri- buito dall'Agenzia in difformità a quello proposto dai contribuenti, senza però motivare le ragioni dello scostamento che coinvolge ele- menti di fatto e connotati intrinseci dell'immobile. La lettura del DOCFA e dell'accertamento evindenzierebbero come l'Agenzia abbia R.G.N. 33561-18 disatteso radicalmente gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente senza fornire alcuna valida giustificazione della variazione operata. 3. Il primo motivo è infondato. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia rilevi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convin- cimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul qua- dro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866 del 2010; Cass. n. 12664 del 2014). [OSCURATO:PERSONA], motivando anche ( e non solo) "per relationem" alla sentenza di primo grado, non esprime una gene- rica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, ma svolge un esame critico delle stesse in ba- se ai motivi di gravame, rappresentando, sia pure sinteticamente, le ra- gioni del rinvio alle asserzione della [OSCURATO:PERSONA]- ciale. Nella sentenza impugnata, pertanto, non sussiste il predicato vizio motivazionale, posto che il giudice di appello ha dato atto del percorso logico- giuridico seguito per giungere al proprio convincimento, illu- strando anche di avere tenuto conto delle prove offerte dalle parti, pur avendole disattese, laddove espressamente si afferma che non può ave- re "pregio la contraria valutazione espressa dalla prodotta relazione tecnica, non utilizzabile appunto in quanto espressione di giudizi e non di fatti". Le ragioni del condiviso riclassamento vengono, pertanto, esplicitate, sul presupposto dell'asserita completa motivazione dell'atto impositivo.R.G.N. 33561-18 4. Va accolto, invece, il secondo mezzo relativo alla questione della valutazione della corretta motivazione dell'avviso di accertamento che ha disposto la rideterminazione del riclassamento. Le critiche sono fondate. Secondo l'indirizzo espresso da questi giudici di legittimità, che si con- divide, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n.701 (c.d. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra la rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, cioè nell'ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più appro- fondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 23237 del 2014; Cass. n. 12497 del 2016; Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018; Cass. n. 25006 del 2019; Cass. n. 17016 del 2020). La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla seconda ipo- tesi. Si rileva dalla lettura della motivazione dell'atto impositivo che i ricorrenti hanno riportato in ricorso, in ossequio al principio di auto- sufficienza, che l'accertamento coinvolge gli elementi di fatto indicati dal contribuente, quali: la tipologia, modificata da categoria A/2 civile R.G.N. 33561-18 abitazione a catagoria A/7 villino ed il numero dei vani, modificati da n. 8 a n. 10,5. La motivazione dell'atto impositivo consiste nella indi- cazione del nuovo classamento attribuito dall'Agenzia, fondato sulla modifica della tipologia dell'immobile e del numero dei vani indicati dai contribuenti nel DOCFA. E' noto al Collegio l'indirizzo espresso da questa Corte, che non si condivide per le ragioni di seguito illustrate, secondo cui la ridetermi- nazione del numero dei "vani catastali”, che non rispecchia lo stato materiale della suddivisione interna dell'immobile, è frutto di plurime operazioni di calcolo aritmetico sulla base di parametri oggettivi, nella cui applicazione si tiene conto della natura, della superficie, dell'utilizzo, della funzione e della redditività in relazione alla destina- zione edilizia dell'immobile (art. 40 ss. del "Regolamento per la forma- zione del nuovo catasto edilizio urbano", approvato con d.P.R. 1 di- cembre 1949 n. 1142). Da tale premessa logica, il suddetto orienta- mento trae la conclusione che la eventuale difformità tra la consistenza denunciata dai ricorrenti e la consistenza accertata dall'Ufficio o della qualificazione dell'immobile (es.da civile abitazione a villino) nell'ambito della procedura DOCFA può derivare da una diversa valu- tazione, qualificazione o classificazione dei medesimi elementi di fatto (descrizione, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Sicché, non sarebbe necessario che l'Amministrazione forni- sca al contribuente una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle differenze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta dallo stesso formulata con DOCFA (v. Cass. n. 3104 del 2021 con cui è affermato che: "In tema di classamento di immobili, qualora l'attriblqione della rendita catastale avvenga a R.G.N. 33561-18 seguito della c. ci. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di ridetermina.zione del numero dei vani catastali, è soddisfatto con la mera indica ione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenryz tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una di- versa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei crite- ri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale') . A tali principi questo Collegio non intende dare continuità, tenuto conto che proprio l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quel- la attribuita non è una operazione che scaturisce da una differente va- lutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma proprio dal mu- tamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essen- ziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento. Questa Corte, con altra condivisibile pronuncia, ha precisato che "l'incidemza sul classamento del numero e della distribnione dei vani e della loro idoneità in concreto a determinare un incremento di consistemza implicasse appunto l'accertamento di elementi fattuali richiedenti", già ne//'avviso e quindi prima che nella sede processuale, una più diffusa motivazione; e — dall'altro — come il passag- gio di classe e rendita per effetto della maggiora.zione del numero dei vani da 7 a 8,5 comportasse non già una mera insignificante 'rettifica', come vorrebbe la ricor- rente, ma proprio una diversa ricostru.zione di elementi estimativi di origine pretta- mente fattuale" (v. Cass. n. 12278 del 2021 in motivazione). A questa so- luzione interpretativa si intende dare seguito, essendo dirimente la cir- costanza che la diversa distribuzione dei vani è nella sostanza una di- versa ricostruzione di elementi estimativi di orgine fattuale, con la con- seguenza che la motivazione dell'avviso di accertamento deve consen- tire di evidenziare adeguatamente le ragioni della pretesa fiscale, e R.G.N. 33561-18 quindi le ragioni della rettifica del classamento richiesto dal contri- buente con DOCFA. 5. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulte- riori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con accogli- mento del ricorso introduttivo proposto dai contribuenti. Tenuto con- to della mancanza di univocità di indirizzi giurisprudenziali sulle que- stioni oggetto di esame, le spese di lite di ogni fase e grado vanno inte- ramente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cas- sa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dai contribuenti. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.
Sentenza Cassazione n. 27957/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris