CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Re e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla viaVittoria Colonna n. 40, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 20066/2018Numero sezionale 3489/2026Numero di raccolta generale 18412/2026Data pubblicazione 08/06/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 11017/8/2017, depositata in data 29/12/2017;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 aprile 2026;Rilevato che:La sentenza d’appello indicata in epigrafe è stata impugnata con ricorsoper cassazione da [OSCURATO:PERSONA] (“il contribuente”), che hadepositato anche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1.c.p.c.;L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso;Considerato che:Il contribuente ha definito in maniera agevolata la presentecontroversia relativa ai due avvisi di accertamento impugnati in primecure, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018;Ha depositato le quietanze di pagamento in atti;Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute; P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 20066/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]