CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 38008/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA E JT C1 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5298, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23.11.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 22.11.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento: n. 097 2014 0190792229; n. 097 2015 0075164504; n. 097 2016 0101343272; e n. 097 2017 0089598668; sottese "ad una intimazione di pagamento cui la ricorrente fa solo generico riferimento" (controric., p. 2). 2. La contribuente proponeva ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, contestando, innanzitutto, l'omessa notifica delle ricordate cartelle di pagamento, atti prodromici dell'intimazione, e comunque l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie azionate. La CTR dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo il vizio della procura difensiva conferita da [OSCURATO:PERSONA], e comunque la regolarità della notificazione delle cartelle esattoriali. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, spiegava appello la contribuente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, rinnovando le proprie censure. La CTR respingeva l'appello, confermando la decisione di primo grado. 4. Ha proposto impugnazione per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell'appello, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad una pluralità di motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]. Ragioni della decisione 1. La ricorrente, invero, ha provveduto a notificare il suo atto di impugnazione per cassazione all'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], che infatti si è costituita m iante controricorso, ,,_ ma poi la ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso presso questa Corte. Tanto comporta, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso con condanna alle spese, in applicazione del principio di soccombenza. 2. La scrivente sottosezione della sezione tributaria della Corte, però, con provvedimenti 11.11.2022, nn. 33270 e 33271, ha rimesso alle Sezioni Unite di decidere circa gli orientamenti contrastanti riscontrati nella giurisprudenza di legittimità circa la questione del se sia dovuto da parte del ricorrente, in un simile caso, anche il pagamento del c.d. doppio contributo, di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto opportuno differire la definizione di questo giudizio, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo, al fine di poterlo rifissare per la trattazione quando le Sezioni Unite si saranno espresse. 3.1. Tenuto conto della prossima cessazione dell'attività della sottosezione sesta, occorre rinviare per la fissazione del giudizio innanzi alla sezione tributaria del giudice di legittimità. La Corte, P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], per la trattazione innanzi alla sezione tributaria della Corte di cassa