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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21942/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni e nota spese depositate; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 luglio 2020, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, in seguito ad appello del Pubblico Ministero, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di truffa commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] , eccependo l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen., per avere la Corte di appello omesso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come richiesto nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative: nel caso in esame la Corte territoriale, al fine di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 640 cod.pen., aveva operato una dettagliata ricostruzione dei fatti, valorizzando unicamente soltanto alcune delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, obliterandone del tutto altre che avevano correttamente indotto il giudice di primo grado a non ritenere la sussistenza della responsabilità penale degli imputati [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 E' noto infatti il principio secondo cui il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale solo se la decisione sia presa sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, ma non quando la valutazione di attendibilità rimanga la stessa, ma vi sia una diversa valutazione dell'intero compendio probatorio.

Inoltre, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.18620 del 19/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269786 - 01, secondo cui "Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.": nel caso in esame, la Corte di appello è giunta alla declaratoria di responsabilità degli imputati sulla base non solo delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche degli altri testimoni (in particolare, il teste Tuzzami) e della documentazione prodotta, non considerate dal giudice di primo grado, per cui non sussisteva alcun obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale.

Come osservato da Sez. 5, Sentenza n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593 - 01, "il giudice d'appello che, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza assolutoria di primo grado resa all'esito di un giudizio abbreviato, non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una - JA• diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado.(Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la "reformatio in peius" fondata sulla considerazione che, ferma restando l'attendibilità della persona offesa, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la deposizione del testimone, una volta correlata a ulteriori risultanze, non fosse sufficiente per pervenire ad un giudizio di penale responsabilità)." Deve essere quindi precisato che nel caso in esame non ricorrono i presupposti per applicare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sentenze Dasgupta e Patalano, in forza delle quali in caso di ribaltamento in appello del giudizio assolutorio, il collegio del gravame è tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, qualora pervenga ad una valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, differente da quella compiuta dal giudice di primo grado: è stato infatti precisato che "Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove." (Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016 - dep. 27/04/2017, Chiri, Rv. 26978201) Nel caso in esame, l'obbligo di rinnovazione non ricorre, in quanto la Corte di appello non ha fondato il diverso epilogo decisorio su una differente valutazione ed interpretazione del dato conoscitivo, non avendo riformato la sentenza assolutoria di primo grado in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità della prova dichiarativa, bensì in base all'esito di una differente valutazione giuridica della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553).

Corretta è pertanto la decisione del giudice di appello, che ha analizzato in maniera specifica le dichiarazioni del teste Tuzzami, il contratto preliminare del 5 luglio 2013 relativo al terreno ceduto da Liviero alla persona offesa Loporcaro, il contratto preliminare del 22 luglio 2013 relativo alla vendita di porzione di villetta bifamiliare su terreno che Liviero avrebbe dovuto acquistare da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il versamento da parte di Loporcaro di euro 40.200 a titolo di caparra confirmatorio, la scrittura transattiva con cui si dava atto del versamento da parte di Loporcaro della somma di euro 69.200,00 e del fatto che l'immobile non poteva essere realizzato per responsabilità delle parti venditrici e della consegna a Loporcaro di tre effetti cambiari per euro 70.000,00, poi non onorati; in base a tali elementi, la Corte di appello è giunta alla conclusione della responsabilità degli imputati per il reato di truffa loro ascritto, e sul punto il ricorso è generico, in quanto non contesta nessuno degli elementi sopra indicati, ma si è limitato ad illustrare la giurisprudenza formatasi sull'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Condanna, inoltre, l'imputato, al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in C 3.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 06/05/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni e nota spese depositate; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 luglio 2020, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, in seguito ad appello del Pubblico Ministero, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di truffa commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] , eccependo l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen., per avere la Corte di appello omesso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come richiesto nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative: nel caso in esame la Corte territoriale, al fine di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 640 cod.pen., aveva operato una dettagliata ricostruzione dei fatti, valorizzando unicamente soltanto alcune delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, obliterandone del tutto altre che avevano correttamente indotto il giudice di primo grado a non ritenere la sussistenza della responsabilità penale degli imputati [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 E' noto infatti il principio secondo cui il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale solo se la decisione sia presa sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, ma non quando la valutazione di attendibilità rimanga la stessa, ma vi sia una diversa valutazione dell'intero compendio probatorio. Inoltre, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.18620 del 19/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269786 - 01, secondo cui "Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.": nel caso in esame, la Corte di appello è giunta alla declaratoria di responsabilità degli imputati sulla base non solo delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche degli altri testimoni (in particolare, il teste Tuzzami) e della documentazione prodotta, non considerate dal giudice di primo grado, per cui non sussisteva alcun obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale. Come osservato da Sez. 5, Sentenza n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593 - 01, "il giudice d'appello che, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza assolutoria di primo grado resa all'esito di un giudizio abbreviato, non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una - JA• diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado.(Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la "reformatio in peius" fondata sulla considerazione che, ferma restando l'attendibilità della persona offesa, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la deposizione del testimone, una volta correlata a ulteriori risultanze, non fosse sufficiente per pervenire ad un giudizio di penale responsabilità)." Deve essere quindi precisato che nel caso in esame non ricorrono i presupposti per applicare il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sentenze Dasgupta e Patalano, in forza delle quali in caso di ribaltamento in appello del giudizio assolutorio, il collegio del gravame è tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, qualora pervenga ad una valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, differente da quella compiuta dal giudice di primo grado: è stato infatti precisato che "Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove." (Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016 - dep. 27/04/2017, Chiri, Rv. 26978201) Nel caso in esame, l'obbligo di rinnovazione non ricorre, in quanto la Corte di appello non ha fondato il diverso epilogo decisorio su una differente valutazione ed interpretazione del dato conoscitivo, non avendo riformato la sentenza assolutoria di primo grado in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità della prova dichiarativa, bensì in base all'esito di una differente valutazione giuridica della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553). Corretta è pertanto la decisione del giudice di appello, che ha analizzato in maniera specifica le dichiarazioni del teste Tuzzami, il contratto preliminare del 5 luglio 2013 relativo al terreno ceduto da Liviero alla persona offesa Loporcaro, il contratto preliminare del 22 luglio 2013 relativo alla vendita di porzione di villetta bifamiliare su terreno che Liviero avrebbe dovuto acquistare da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il versamento da parte di Loporcaro di euro 40.200 a titolo di caparra confirmatorio, la scrittura transattiva con cui si dava atto del versamento da parte di Loporcaro della somma di euro 69.200,00 e del fatto che l'immobile non poteva essere realizzato per responsabilità delle parti venditrici e della consegna a Loporcaro di tre effetti cambiari per euro 70.000,00, poi non onorati; in base a tali elementi, la Corte di appello è giunta alla conclusione della responsabilità degli imputati per il reato di truffa loro ascritto, e sul punto il ricorso è generico, in quanto non contesta nessuno degli elementi sopra indicati, ma si è limitato ad illustrare la giurisprudenza formatasi sull'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Condanna, inoltre, l'imputato, al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in C 3.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 06/05/2022
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