CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 32683/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 27890-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1557/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/07/2018 R.G.N. 174/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 27890/2018 Fatti di causa 1. Con comunicazione del 20.4.2016 la [OSCURATO:SOCIETA] ha addebitato a [OSCURATO:PERSONA], suo dipendente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la stazione di servizio "Canne della [OSCURATO:PERSONA]", sita nel Comune di Andria, con mansioni di [OSCURATO:PERSONA] e inquadramento nel V livello del CCNL Turismo, la sottrazione furtiva di merce aziendale: in particolare, in data 26.3.2016, nel corso di abituali verifiche delle giacenze di prodotti utilizzati per l'attività di bar e ristorazione dell'area di servizio, il personale addetto ai controlli, rilevando la mancanza di diversi contenitori di grani di caffè a marchio "Illy" aveva provveduto ad effettuare approfondite ricerche a mezzo delle telecamere di sicurezza riscontrando che nelle giornate del 22.3.2016 e del 24.3.2016 il Fiore, allontanatosi dalla zona del bancone bar-pizzeria, si era recato nella zona magazzino prelevando n. 2 cartoni di caffè (a giornata) dal ripiano in cui questi erano riposti senza, però, recarli con sé nella ridetta zona del bancone bar-pizzeria ove effettivamente veniva fatto utilizzo di detta merce. 2. Acquisite le giustificazioni del lavoratore, con lettera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato intimato dalla datrice di lavoro il licenziamento per giusta causa e con effetto immediato. 3. Impugnato il recesso con il rito previsto dalla legge n. 92 del 2012, il Tribunale di Trani con ordinanza del 7.4.2017, ritenendo insussistente la violazione di cui all'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e reputando grave il comportamento contestato al dipendente tanto da incidere sul rapporto fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, ha respinto il ricorso. 4. Lo stesso Tribunale, con sentenza definitiva del 12.1.2018, ha respinto l'opposizione e ha condannato il Fiore al rimborso delle spese processuali in favore della società opposta. 5. La Corte di appello di Bari, con la pronuncia n. 1557 del 2018, ha rigettato il reclamo proposto dal lavoratore, con condanna al pagamento delle spese di lite. 6. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato, sul presupposto della ammissibilità processuale del gravame, che: a) non ricorreva la dedotta violazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970, in ordine alla utilizzabilità delle immagini video-registrate, sia perché RG 27890/2018 l'installazione degli impianti audiovisivi, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], nell'area CI A di servizio era stata richiesta esclusivamente ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro e della tutela del patrimonio dell'Azienda e, per tale motivo, era stata autorizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, sia perché tutti i dipendenti, compreso il Fiore, erano stati resi edotti, al momento dell'assunzione, della installazione suddetta; b) dalla istruttoria svolta era emersa incontrovertibilmente la prova degli addebiti contestati al lavoratore; c) la reiterata e consapevole condotta illecita, in violazione dell'obbligo di correttezza e fedeltà, era idonea a ledere il vincolo fiduciario posto a base del rapporto di lavoro, tanto da giustificare un provvedimento di tipo espulsivo per giusta causa da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 8. La società ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si censura la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la violazione dell'art. 4 co. 1 della legge n. 300 del 1970, per avere omesso la Corte di appello di esaminare il verbale di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro in merito alla utilizzazione presso i luoghi di lavoro della società, degli impianti audiovisivi, in particolare relativamente al limite che le immagini registrate non potevano in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché l'illegittimità del licenziamento per mancanza di prova della dedotta giusta causa ex artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, art. 18 della legge n. 300 del 1970, art.2119 cc e 2697 cc. Deduce che in tutti i gradi di merito aveva sempre RG 27890/2018 contestato che mancava del tutto la prova che vi era stato un ammanco di merce e che non era stata mai prodotta né una scheda di prelievo dei prodotti né la documentazione relativa alla "chiusura di cassa". 4. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; l'illegittimità del licenziamento per mancanza di prova della dedotta giusta causa ex artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, art. 18 della legge n. 300 del 1970, 2119 cc e 2697 cc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che esso ricorrente aveva prelevato la merce "senza annotarne il prelievo nelle apposite schede di prelievo di merce", quando invece tali schede non erano state mai depositate, e per non avere mai accertato quanti contenitori di caffè Illy vi fossero in magazzino prima e dopo i fatti e che nessuno altro dipendente, il 26.3.2016, aveva prelevato confezioni di caffè Illy. 5. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 2697 cc, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte di merito omesso di tenere conto del fatto che, in tutte le fasi del processo, la società resistente non aveva provveduto a depositare la documentazione (riguardante l'annotazione in ordine al prelievo e all'utilizzo dei contenitori e concernente la chiusura di cassa) la quale, invece, era stata data sempre per esistente. 6. Il primo motivo è infondato. 7. In punto di fatto, è opportuno evidenziare alcune circostanze utili ai fini del decidere. 8. L'autorizzazione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari alla società [OSCURATO:SOCIETA] -per l'installazione dell'impianto di video- sorveglianza e che prevedeva al punto 6) che le immagini registrate non potevano essere in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari- reca la data del 7 ottobre 2014. 9. La nuova versione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970 è stata modificata dall'art. 23 del D.Igs. n. 151 del 2015 e dall'art. 5 D.Igs. n. 185 RG 27890/2018 del 2016 (novelle entrate rispettivamente in vigore il 24.9.2015 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) in tali termini: L'art. 23 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, prevede, per quanto qui interessa: "1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti í fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»". L'art. 5, comma 2, del d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, dispone: "All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle (recte: "della") sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi»". 10. Nella fattispecie in esame, il licenziamento è stato intimato con lettera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4 Al- RG 27890/2018 o 11. Orbene, il recesso sicuramente rientra nell'ambito di operatività della nuova disposizione, che ammette l'impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti per la tutela del patrimonio aziendale, le cui informazioni possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (vedi modifiche entrate in vigore nel 2015), venendo appunto in rilievo la contestazione, al lavoratore, di un fatto reato incidente sul patrimonio del datore di lavoro, mediante esame di informazioni raccolte da un impianto in precedenza autorizzato. 12. Non è in contestazione, nel caso de quo, l'insussistenza delle condizioni di utilizzabilità e, cioè, che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e che sia stato rispettato quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003. 13. Il problema di diritto che viene veicolato con le censure di cui al primo motivo attiene, invece, alla interferenza che può aversi tra una autorizzazione amministrativa alla utilizzabilità degli impianti, rilasciata prima della novella legislativa dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970, con limiti precisi relativamente all'uso delle informazioni e, in particolare, per l'adozione dei provvedimenti disciplinari, ed il nuovo dettato normativo, vigente al momento dell'adottato licenziamento, che consente, invece, l'utilizzabilità delle informazioni a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro. 14. Nella soluzione del problema, un primo aspetto che va sottolineato, sotto il profilo processuale, è quello relativo ad un riscontrato difetto di autosufficienza nella formulazione del motivo, circa la trascrizione del testo integrale della autorizzazione amministrativa del 7.10.2014, essendo stata nell'articolazione della censura riportata solo la clausola limitativa di cui al punto 6). 15. Ciò non consente, pertanto, a questo Collegio di valutare l'eventuale inscindibilità di tutte le clausole del provvedimento amministrativo, nel senso di ritenere, o meno, che la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro non avrebbe concesso l'autorizzazione in questione senza i limiti di utilizzabilità delle informazioni, con la conseguenza che essa, a seguito della novella legislativa, avrebbe dovuto considerarsi caducata ex nunc.RG 27890/2018 16. Oltre, infatti, alla "localizzazione" del documento, qualora la doglianza investa l'omesso esame di esso, è indispensabile anche il profilo "contenutistico" nel senso che il ricorrente ha l'onere di trascriverne il testo integrale, quando ciò sia necessario, come nel caso di specie, al fine del vaglio di decisività, con la specificazione degli argomenti, deduzioni ed istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione che non assicura il contraddittorio e non comporta, per il giudice di legittimità, un onere di ricerca del documento e di perimetrazione officiosa della censura. 17. Ciò premesso, a parere di questa Corte due sono le opzioni praticabili per risolvere la questione di diritto come prospettata: la prima, consistente nel ravvisare un obbligo per il datore di lavoro, in possesso di una pregressa autorizzazione che si ponga in contrasto con il nuovo dettato legislativo, di richiedere una nuova autorizzazione all'Autorità amministrativa; la seconda è quella, invece, di ritenere la clausola del provvedimento non apposta perché viziata per effetto dello ius superveniens. 18. Ritiene questo Collegio che la prima soluzione sia praticabile unicamente quando l'autorizzazione amministrativa si ponga, per il suo contenuto sostanziale, in palese e totale contrasto con la legge, perché il dictum dell'Autorità amministrativa si rivela, alla luce della nuova normativa, totalmente illegittimo e tale illegittimità coinvolga il provvedimento amministrativo nel suo complesso e nella sua interezza. 19. Quando, invece, la illegittimità per contrasto alla legge sopravvenuta riguardi una singola clausola che, in relazione al contesto dell'atto in cui è inserita, si manifesti con profili di scindibilità e di autonomia, a parere del Collegio non vi è ragione per non applicare il principio "utile per inutile non vitiatur" e, quindi, ritenere il provvedimento ancora valido ed efficace e la clausola apposta "tamquam non esser. 20. Ciò in virtù del principio generale di conservazione degli atti giuridici, applicabile anche al diritto amministrativo, in quanto espressione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa statuiti dall'art. 97 Cost. (Consiglio di Stato, Sez. 4 sent. del RG 27890/2018 30.9.2002; Consiglio di Stato, Sez. 6 sent. del 3.3.2016 n. 882) e dei principi di efficienza e di efficacia riconosciuti dall'art. 1 della legge n. 241/1990. 21. Il principio di conservazione degli atti giuridici assume, infatti, in diritto amministrativo una valenza rafforzata in relazione alle regole di economicità tipiche dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento che, in una situazione come quella in esame, richiederebbe una reiterazione, senza dubbio gravosa per la PA, di domande di autorizzazioni già rilasciate sicuramente adeguabili alle nuove disposizioni legislative. 22. La soluzione sopra indicata, sebbene la Corte territoriale non abbia valutato la questione, va adottata ed applicata nella fattispecie in esame una volta esclusa, per quanto sopra detto, la inscindibilità delle clausole. 23. La motivazione della gravata sentenza deve, pertanto, essere integrata (essendo il dispositivo conforme a legge) nel senso che l'autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in possesso della [OSCURATO:SOCIETA], non poteva reputarsi in ogni caso idonea, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, a rendere inutilizzabili le informazioni raccolte ai fini disciplinari perché la clausola che imponeva tale limite, da considerare autonoma e scindibile rispetto al contesto del provvedimento, doveva ritenersi successivamente caducata e, quindi, tamquam non esset, in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art. 4 legge n. 300 del 1970 come modificata con le novelle del 2015 (che qui ci interessa) e del 2016. 24. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per connessione, non sono, anche essi, meritevoli di accoglimento. 25. In primo luogo, deve osservarsi che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito RG 27890/2018 della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 17313/2020). 26. Con riferimento a tale ultimo vizio va precisato che l'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, con la conseguenza che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 27415/2018). 27. In realtà, le censure formulate dal ricorrente in relazione alle suddette disposizioni, si risolvono nel sollecitare un rinnovato esame del materiale probatorio e nel chiedere un nuovo apprezzamento nel merito: esame, questo, inammissibile in sede di legittimità. 28. Inoltre, anche le altre violazioni di legge denunciate sono insussistenti, in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 287/2016). 29. Anche in questo caso le doglianze scrutinate sono essenzialmente intese alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197/2011; Cass.n. 331/2020).RG 27890/2018 30. Ciò per la corretta ed esauriente argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni per le quali è stata ritenuta incontrovertibilmente dimostrata la prova degli addebiti contestati, a mezzo lettera del 20.4.2016, dalla [OSCURATO:SOCIETA] al lavoratore. 31. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 32. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor