CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12344/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17-01-2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni trasmesse il 06-12-2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni trasmesse il 06-12-2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 gennaio 2022, la Corte di appello di Torino confermava la decisione del 12 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Torino, per quanto in questa sede rileva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anni e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuti colpevoli, il primo, del delitto di cui agli art. 81 cod. pen. e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Torino il 29 settembre 2011, il 29 settembre 2012 e il 29 settembre 2013 (capo A) e, il secondo, del reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Torino il. 29 dicembre 2021 (capo E). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa si duole del diniego delle attenuanti generiche, rilevando che la Corte di appello non ha preso in considerazione le ragioni rappresentate dalla difesa, che avrebbero consentito di pervenire a una pena finale più mite e più adeguata alla vicenda. 2.1.1. Con memoria trasmessa il 6 dicembre 2022, il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle argomentazioni del Procuratore generale ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 1 del decreto legge n. 119 del 2018, osservando che, per quanto riguarda l'anno di imposta 2012, l'imputato ha aderito alla cd. "pace fiscale", per cui tale iniziativa, perfezionatasi il 30 maggio 2019, comportava l'estinzione del debito tributario e dunque la non punibilità del ricorrente per il reato riferito alle fatture emesse nel 2012. Con il secondo motivo, correlato al precedente, la difesa lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata, nella misura in cui non ha né applicato né menzionato la normativa di cui al decreto legge n. 119 del 2018, affrontando un argomento mai affrontato nell'atto di appello, ossia la diversa questione sulla applicabilità della causa di non punibilità ex art. 13 del d. Igs. n. 74 del 2000. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la contraddittorietà della motivazione della sentenza del Tribunale, non rilevata dalla Corte di appello, nella parte in cui, per le fatture dell'anno 2012, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], ma ciononostante aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo fatto. Il quarto motivo è dedicato al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., posto che sia il Tribunale che la Corte di appello non si sono espressi sulla richiesta difensiva, facendo riferimento alla circostanza ex art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, che non era stata invocata dalla difesa. Con il quinto motivo, correlato al precedente, la difesa deduce la violazione degli art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 e 62 n. 6 cod. pen., osservando che le , norme prevedono circostanze tra loro diverse, nel senso che la prima richiede l'estinzione integrale degli importi dovuti, mentre la seconda può essere riconosciuta laddove, come avvenuto nel caso di specie, l'imputato, pur non estinguendo il debito, si adoperi per attenuare le conseguenze del reato, provvedendo a pagare buona parte del debito, non condividendosi l'impostazione della sentenza impugnata, secondo cui l'attenuante ex art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 deve ritenersi speciale rispetto a quella ex art. 62 n. 6 cod. pen. 2.2.1. Con memoria trasmessa il 6 dicembre 2022, il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione, precisando tra l'altro che il saldo del debito fiscale è avvenuto nel mese di novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] occorre evidenziare il diniego delle attenuanti generiche da parte dei giudici di merito non presenta alcuna criticità. Occorre premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. È stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899) che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi il difetto o l'illogicità della motivazione evocati dalla difesa: sul punto occorre rilevare che il Tribunale, pur escludendo la contestata recidiva, ha tuttavia negato le attenuanti generiche, rimarcando l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, con una valutazione che non può essere considerata contraddilria, posto che il giudizio sulla configurabilità delle attenuanti generiche, per la sua ampiezza, non è sovrapponibile a quello sull'applicabilità della recidiva, che si incentra prevalentemente sul profilo soggettivo dell'agente. La Corte di appello ha confermato l'impostazione del primo giudice, valorizzando in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche l'entità delle violazioni commesse, dovendosi al riguardo considerare che è stato addebitato a [OSCURATO:PERSONA] al capo E il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (con evasione iva per 86.690 euro), oltre che il reato ex art. 8 del medesimo decreto (capo D), rispetto al quale è intervenuta declaratoria estinzione per prescrizione per gli anni 2010 e 2011, con assoluzione dalla sola annualità 2012. In presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito, che non possono trovare ingresso in questa sede. 2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e partendo dai primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre osservare che la questione circa l'applicazione nel caso di specie della normativa sulla cd. pace fiscale risulta mal posta, nel senso che, procedendosi per il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, la non punibilità dell'autore del reato, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, è ricollegabile unicamente all'estinzione integrale del debito tributario, ove tuttavia il ravvedimento (o la presentazione della dichiarazione omessa) intervengano prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Dunque, ciò che rileva, a prescindere dal ricorso o meno alle speciali procedure conciliative di cui al decreto legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018 (e quelle analoghe previste dal decreto legge n. 193 del 2016 e dal decreto legge n. 148 del 2017), è l'integrale estinzione del debito tributario che, nella vicenda in esame, non si è realizzata prima della conoscenza da parte dell'imputato dell'inizio delle verifiche amministrative e investigative svolte nei suoi confronti, atteso che dalla stessa prospettazione difensiva risulta che il saldo del debito fiscale da parte della società di [OSCURATO:PERSONA] ha avuto luogo solo nel novembre 2022, dunque ben oltre il perimetro temporale tracciato dal citato art. 13 comma 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (il procedimento penale, instaurato nel 2016, è approdato alla fase dibattimentale nel 2019, per cui l'estinzione del debito risulta intempestiva per quanto in questa sede rileva). Di qui la manifesta infondatezza delle obiezioni difensive. 2.1. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al terzo motivo. Sul punto deve evidenziarsi che la difesa lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, per avere il Tribunale assolto .il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (rispetto al capo D, avente ad oggetto il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti), con riferimento alle fatture emesse nell'anno 2012, mentre per i medesimi fatti [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato. Orbene, si tratta di doglianza inammissibile, in quanto volta a introdurre per la prima volta nel giudizio di legittimità un tema fattuale nuovo, dovendosi considerare che la questione circa la presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado rispetto all'annualità 2012 e all'asserita disparità di trattamento tra le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era stata devoluta nell'atto di appello, incentrato solo sul tema dell'adesione alla cd. "pace fiscale" per il 2012, per cui la questione proposta nel ricorso non può ritenersi deducibile in questa sede, avendo questa Corte precisato più volte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. 2.2. Venendo infine agli ultimi due motivi di ricorso, anch'essi suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che, rispetto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello, con valutazione invero molto sintetica ma non manifestamente illogica, ha escluso che vi fossero i presupposti per mitigare la pena inflitta dal primo giudice, non potendosi sottacere al riguardo che anche l'appello, rispetto al tema del trattamento sanzionatorio, non conteneva considerazioni adeguatamente specifiche. Quanto poi alla richiesta di applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., deve osservarsi che la stessa era stata già legittimamente disattesa dal primo giudice, che, in modo pertinente, aveva rimarcato il mancato pagamento del debito tributario entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento. Né può ritenersi impropria l'affermazione del Tribunale secondo cui vi sarebbe una stretta interferenza tra la previsione di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e quella di cui all'art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, risultando il rapporto tra le due attenuanti in esame già chiarito in termini analoghi da questa Corte (cfr. Sez. 7, n. 25227 del 10/03/2017, Rv. 270669), che ha sottolineato come l'attenuante prevista dal citato art. 13 bis si configuri come una circostanza attenuante speciale, rispetto a quella comune di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. In ogni caso, resta il dato, in sé dirimente, che sia nell'atto di appello che nell'odierno ricorso, non risultano adeguatamente illustrate le ragioni che avrebbero giustificato il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., il che corrobora il giudizio circa la genericità delle relative doglianze difensive. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte • costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e