CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 26603/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, escludendo la circostanza aggravante ex art. 61, n. 4, cod. pen., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo l'imputato responsabile di concorso nel delitto di lesioni personali pluriaggravate; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura (incertezza della prova e inattendibilità dei testi) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 8-10 della sentenza impugnata), sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non si procede alla liquidazione delle spese richieste dalla parte civile, alla luce dell'assenza di un concreto contributo al dibattito processuale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]