CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 40245/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata in punto di responsabilità la sentenza emessa dal GUP presso il medesimo Tribunale. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole della applicazione della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod pen, mentre la Corte territoriale ha applicato l'art. 99 comma 3, cod pen, essendo accertato che l'imputato aveva riportato condanna definitiva per un reato in materia di stupefacenti nel 2018 ed è stato giudicato per un fatto della medesima indole commesso nel 2021. La doglianza articolata nel ricorso è invero unicamente incentrata sulla erronea applicazione dell'art. 99, comma 4 che la Corte territoriale non ha applicato, facendo invece corretto riferimento dell'art. 99, comma 3, cod pen ed assolvendo in misura congrua e pertinente il relativo onere motivazionale, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 Il onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]