CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 30/06/2022 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; udito per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e riportandosi alla memoria [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 30 giugno 2022 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 17 giugno 2019 del Tribunale di Milano, dopo aver dichiarato alcune prescrizioni, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per le violazioni del d.lgs. n. 74 del 2000, di cui ai capi 3 (art. 2), 4 (art. 5), 8 (art. 5) e 13 (art. 8), e ha del pari confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per le violazioni del d.lgs. n. 74 del 2000, di cui ai capi 14, 15 e 16 commessi dopo il 25 settembre 2011 (art. 2) e di cui al capo 18 (art. 8). 2. [OSCURATO:PERSONA] presenta due ricorsi per cassazione, uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'altra a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi affidati a due motivi. 2.1 L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello perché l'imputato, in occasione della perquisizione del 24 settembre 2013, aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 10; successivamente, in data 25 ottobre 2019, aveva nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre confermando l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ma revocando ogni altra nomina, e quindi quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, non aveva mai revocato l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore sostiene che la notifica del decreto che dispone il giudizio a mani proprie nell'indirizzo dell'abitazione in Milano alla piazza Angilberto II, n. 2 aveva determinato la costituzione di un domicilio implicito e che in ogni caso vi era pur sempre il domicilio eletto, per cui giammai la notifica avrebbe potuto essere eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso i difensori in carica. Con il secondo motivo si duole dell'omessa motivazione in merito all'entità delle pene accessorie. 2.2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo lamenta il travisamento probatorio. Dopo aver riassunto le varie testimonianze, osserva che la teste Patorniti non aveva reso dichiarazioni concludenti in merito al ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], in particolare non aveva saputo p dire da chi avesse saputo che era socio della società mentre l'ipotesi che i pagamenti effettuati in nero avessero avuto a oggetto degli utili era solo congetturale; il teste Costantino aveva affermato di aver amministrato la società personalmente con l'aiuto dei sindacati, il che escludeva l'amministrazione di fatto del [OSCURATO:PERSONA]; la teste Franzini aveva reso delle dichiarazioni inattendibili perché animata da ragioni di astio nei confronti dell'imputato; i finanzieri non avevano verificato se le prestazioni indicate in fattura fossero state mai eseguite. Con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche 3. [OSCURATO:PERSONA] presenta per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio e la violazione del diritto di difesa, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU.Con il secondo eccepisce il travisamento della prova perché nessuno aveva verificato che le fatture erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti e anzi la teste Patorniti aveva dichiarato che erano invece effettive. La difesa deposita altresì delle sentenze della CTR Lombardia, una relativa alla CSI Milano e due relative alla Cogeos. [OSCURATO:PERSONA] 4. E' fondato il motivo processuale formulato dal [OSCURATO:PERSONA], ciò che esonera questa Corte dall'esame dei motivi di merito. Risulta in atti che l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione è stata tempestivamente sollevata alla prima udienza in Corte di appello che l'ha respinta asserendo che l'elezione di domicilio avrebbe dovuto essere attuale, reale, e comunicata all'ufficio giudiziario procedente in quanto espressione di volontà inequivoca della parte, ciò che non era nel caso in esame. Tale risposta non è coerente con le emergenze processuali e in particolare con l'elezione di domicilio quanto meno dal 2013 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] 10, che non risulta sia stata mai revocata. Peraltro, la circostanza che il decreto che dispone il giudizio sia stato notificato a mani proprie dell'imputato presso la sua residenza non scalfisce la regolarità ed effettività dell'elezione di domicilio, che quindi rimane ferma a prescindere dalla formazione di eventuali domicili "impliciti". Quando vi è l'elezione di domicilio di fatto non opera l'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. Sul punto sono intervenute più volte le Sezioni Unite. Con la sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 le Sezioni Unite hanno dichiarato la nullità della notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, decisione questa in continuità con la sentenza Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, che aveva già affermato che si trattava di una nullità di ordine generale a regime intermedio, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, in quanto soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., alle sanatorie generali di cui all'art. 183 cod. proc. pen., alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen., per far valere la quale è necessaria la compiuta rappresentazione di non avere avuto cognizione dell'atto e l'indicazione degli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice stesso. Con la sentenza n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120, le Sezioni Unite hanno chiarito poi che la notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. Con la sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, le Sezioni Unite hanno infine affermato che la nullità, come detto di ordine generale ma a regime intermedio, non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, per cui il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto. Nel caso in esame, mentre la notifica del decreto che dispone il giudizio emesso il 28 ottobre 2016 è avvenuta a mani proprie dell'imputato nella sua residenza, che l'ha accettata e nulla ha lamentato per il mancato rispetto del dato formale del domicilio eletto, la notifica dell'atto di citazione in appello è avvenuta ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., nonostante l'elezione di domicilio. Ciò ha comportato, alla stregua della giurisprudenza citata, una nullità che l'interessato ha tempestivamente eccepito alla prima udienza utile in Corte di appello, per cui il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dev'essere nuovamente celebrato in grado di appello. S'impone, pertanto, in accoglimento di tale eccezione l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore seguito. 5. E' manifestamente infondato invece il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo motivo, la risposta della Corte territoriale in merito ai presunti vizi del decreto che dispone il giudizio è ineccepibile: i fatti contestati sono stati indicati in modo esaustivo, quanto agli anni d'imposta e agli importi delle fatture, sia nei capi d'imputazione che negli elenchi e nelle schede allegati all'avviso ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. e sono stati altresì richiamati dal decreto che dispone il giudizio. Quanto al secondo motivo, relativo all'esistenza delle prestazioni fatturate, perché non era infrequente l'uso promiscuo di manodopera tra le varie cooperative secondo le esigenze dei clienti, la risposta della Corte territoriale è del pari ineccepibile. Infatti, i Giudici di merito hanno ricostruito in fatto, anche sulla scorta della sentenza irrevocabile del GUP del Tribunale di Milano n. 2622 del 2014, che alla [OSCURATO:PERSONA] erano riconducibili varie cooperative, la CSI Milano, [OSCURATO:PERSONA], la COGEOS, la CGS [OSCURATO:PERSONA], tutte aventi sede legale nell'immobile di sua proprietà, in Milano alla via Romilli n. 21; che le fatture avevano a oggetto prestazioni indicate in modo generico senza una reale logica economica; che la teste Patorniti aveva dichiarato che queste società erano di fatto fungibili e che le fatture emesse erano false; che la stessa [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del 13 gennaio 2014, acquisito all'udienza del 18 marzo 2019, aveva dichiarato di essere a conoscenza delle fatture false tra le varie società e di aver partecipato alla divisione degli utili con i soci di fatto. Sebbene la Corte territoriale abbia contemplato la possibilità che le fatture verso terzi fossero vere, ha tuttavia ulteriormente precisato che non erano emersi elementi di riscontro documentale o fattuale per giustificare economicamente le prestazioni di manodopera o di noleggio di beni strumentali: le fatture erano emesse dalle varie cooperative, riconducibili al medesimo centro di interessi economico, reciprocamente, e tutte sono risultate svolgere la medesima attività e sono state coinvolte fin dalla loro costituzione nel sistema fraudolento che ha riguardato i medesimi soggetti. Pertanto, l'ipotesi difensiva che le varie società, in caso di picchi di lavorazione, attingessero a soci-lavoratori delle società collegate non è supportata dagli accordi negoziali tra le varie società e presenta un carattere di ordinarietà e non di eccezionalità. Peraltro, non è risultata sempre l'esatta corrispondenza dei pagamenti con le fatture oggetto dei capi d'imputazione. La difesa non si è confrontata con tale robusta motivazione e si è limitata a svolgere generiche censure di fatto non idonee a disarticolare il ragionamento dei Giudici di merito. In particolare, ha contestato il travisamento delle dichiarazioni testimoniali della Patorniti riproducendo solo uno stralcio delle dichiarazioni testimoniali, in spregio all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui è necessario riportare l'atto per intero per eccepire il travisamento della prova (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635 - 01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01). La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha infine depositato delle sentenze della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Tuttavia, a prescindere dal fatto che non si tratta di sentenze irrevocabili e che comunque non sono vincolanti per il giudice penale (Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Campedelli, Rv. 266328-01), va osservato che non è stato rappresentato alcuno specifico collegamento tra gli accertamenti ivi contenuti e i fatti oggetto del processo penale. Nel ricorso tali sentenze non sono richiamate, mentre nella memoria di accompagnamento la difesa le riferisce come inerenti alla seconda censura senza ulteriori analisi. Pertanto, non possono ritenersi utilmente prodotte. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimehto. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condan