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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:218
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011 – Grecia / Commissione (causa C‑321/09 P) «[OSCURATO:PERSONA] – FEAOG – Spese escluse dal finanziamento comunitario per non conformità alla normativa comunitaria – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica»

1. Diritto dell’Unione – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Valutazione da effettuare in concreto – Criteri di valutazione – Valutazione rientrante nella competenza del Tribunale – Sindacato della Corte (v. punti 32-36)

2. Diritto dell’Unione – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punti 45-46)

3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 48-49) [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 11 giugno 2009, causa T‑33/07, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda diretta all’annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il n.

C(2006) 5993] – Settori dell’olio d’oliva, del cotone, delle uve secche e degli agrumi.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011 – Grecia / Commissione (causa C‑321/09 P) «[OSCURATO:PERSONA] – FEAOG – Spese escluse dal finanziamento comunitario per non conformità alla normativa comunitaria – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica» 1. Diritto dell’Unione – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Valutazione da effettuare in concreto – Criteri di valutazione – Valutazione rientrante nella competenza del Tribunale – Sindacato della Corte (v. punti 32-36) 2. Diritto dell’Unione – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punti 45-46) 3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 48-49) [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 11 giugno 2009, causa T‑33/07, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda diretta all’annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il n. C(2006) 5993] – Settori dell’olio d’oliva, del cotone, delle uve secche e degli agrumi. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.