CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1978
Cassazione n. 04147/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/02/1978 avverso l'ordinanza del 09/10/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Nocera inferiore in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] concesso con la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore del 25 settembre 2015, divenuta irrevocabile in data 29 luglio 2022, per inosservanza dell'obbligo risarcitorio (del versamento della somma di euro duecento al liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] e giustizia) cui era stata subordinata la concessione della sospensione condizionale. Considerato che il motivo unico dedotto (erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen., 666, comma 5, cod. proc. peri.) è inammissibile in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di questioni già vagliate dal Giudice dell'esecuzione quanto alla dedotta impossibilità di adempimento avendo, anzi, il provvedimento censurato dato conto della carenza di allegazioni circa l'impossibilità di adempimento, protrattasi per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, essendo, anzi, stata dedotta dalla difesa tecnica, all'attualità, una carenza di reddito contraddetta dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri dallo stesso condannato. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]