CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11251/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 6828/2024 depositata il 04/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3886/2025Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 11251/2026Data pubblicazione 27/04/2026La presente controversia trae origine dall’emissione, da parte dell’Agenziadelle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, dell’avviso diaccertamento n. TF903M104691/2022, relativo all’anno d’imposta 2016,nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] – SocietàCooperativa Sociale. L’atto impositivo veniva emesso all’esito del processoverbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 26settembre 2022, previa utilizzazione dei dati acquisiti nell’ambito delprocedimento penale n. 7619/2018.In particolare, l’Ufficio contestava alla contribuente la deduzione di costi ela detrazione della relativa IVA in relazione a operazioni ritenuteoggettivamente inesistenti, per un imponibile pari a euro 492.122,00 eIVA pari a euro 108.267,00, afferenti a prestazioni asseritamente ricevutedalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; inoltre, rilevava un maggiorreddito ai fini IRES e IRAP e la conseguente indetraibilità dell’imposta. Conseparato atto di contestazione n. TF9COM102143/2022 veniva poi irrogataalla cooperativa la sanzione di euro 173.462,00 per omessaregolarizzazione di fatture passive emesse in regime di esenzione IVA,relative a prestazioni di alloggio e fornitura pasti rese dai subappaltatoridella contribuente.La società impugnava separatamente dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Salerno sia l’avviso di accertamento sia l’attodi contestazione. Con la sentenza n. 3486/2023, la CGT di primo grado –Sezione 8 – rigettava il ricorso relativo all’accertamento, ritenendoprovata, alla luce del PVC e dei relativi elementi indiziari (coincidenza dirappresentanza legale, identità di sede, mancata prova dei pagamenti,genericità delle fatture), l’inesistenza oggettiva delle operazioni. [OSCURATO:PERSONA] che la contribuente non aveva fornito idonea prova contrariadell’effettività delle prestazioni. Con la separata sentenza n. 4061/2023, laCGT di primo grado – Sezione 1 – rigettava anche il ricorso avverso l’attodi contestazione, affermandone la sufficiente motivazione e l’autonomiaNumero registro generale 3886/2025Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 11251/2026Data pubblicazione 27/04/2026rispetto all’avviso di accertamento, senza esaminare nel merito il regimeIVA dei servizi resi dai subappaltatori.[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] appelli separati avverso entrambe le decisioni. Con riferimentoall’avviso di accertamento, deduceva l’erroneità delle valutazioni del primogiudice in ordine agli indizi valorizzati dall’Ufficio, contestandopuntualmente sia la coincidenza delle sedi e delle cariche sociali, sia lapretesa genericità delle fatture, richiamando i contratti intercorsi con ifornitori e la documentazione prodotta, ivi inclusi i nulla osta mensilirilasciati dalla Prefettura di Salerno nell’ambito dei servizi di accoglienzaprestati. Con riguardo alla sanzione, lamentava la nullità dell’atto dicontestazione per motivazione meramente “per relationem” al PVC, maidepositato dall’Ufficio, nonché l’omessa pronuncia del primo giudice sulregime IVA applicabile ai subappaltatori, sostenendo la natura oggettivadell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 21, d.P.R. 633/1972.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione9, previa riunione dei giudizi per connessione soggettiva e oggettiva, consentenza n. 6828/09/24 depositata il 4 dicembre 2024, accoglievaentrambi gli appelli. La Corte riteneva infatti che gli elementi indiziari postidall’Ufficio a fondamento della contestazione delle operazioni inesistentifossero insufficienti, contraddittori o comunque superati dalladocumentazione prodotta dalla cooperativa, osservando in particolare cheil rapporto contrattuale con i fornitori era supportato da atti, prestazionidocumentate e dal controllo effettivo esercitato dalla Prefettura. Parimenti,la Corte accoglieva l’appello relativo all’atto di contestazione, ritenendoche la prestazione resa dai subappaltatori rientrasse nell’esenzioneoggettiva prevista per i servizi socio-assistenziali e che l’atto di irrogazionenon fosse adeguatamente motivato.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso laNumero registro generale 3886/2025Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 11251/2026Data pubblicazione 27/04/2026Communication [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA],chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., l’Agenzia censura la sentenza impugnata per nullità dellamotivazione, denunciando la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp.ricorrente che la Corte d’appello avrebbe reso una motivazione meramenteapparente, priva di un effettivo percorso argomentativo e inidonea a dareconto del superamento delle presunzioni semplici poste dall’Ufficio a basedell’accertamento, limitandosi a dichiararle “di scarso rilievo” senza unconfronto critico con le risultanze del PVC e senza svolgere la necessariavalutazione complessiva degli elementi indiziari.Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata non è affetta dal vizio di motivazione apparente.Essa possiede un percorso argomentativo compiuto e riconoscibile, idoneoa rendere intellegibili le ragioni che hanno condotto la Corte territoriale ariformare la decisione di primo grado. Le rationes decidendi si colgono daltessuto della motivazione, alla cui stregua constano elementi che, secondoil giudice d’appello, depongono per l’effettività delle prestazioni contestate.La Corte territoriale non si è limitata a un generico richiamo agli elementiistruttori, ma ha svolto una ricostruzione che, pur sintetica, dà conto delleragioni dell’accoglimento dell’appello, valorizzando dati documentali ecircostanze fattuali specificamente indicate, così da rendere percepibile ilpercorso logico-giuridico seguito.La CGT-2, dopo aver richiamato la disciplina di cui all’art. 7, comma 5-bis,d.lgs. 546/1992, ha escluso la pregnanza degli elementi valorizzatidall’Amministrazione, consistenti nella coincidenza di taluni profiliNumero registro generale 3886/2025Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 11251/2026Data pubblicazione 27/04/2026societari, nella comunanza di sede, nella promiscuità del personale, nelladatazione delle fatture e in ulteriori rilievi di natura formale. Secondo ilgiudice d’appello tali elementi non raggiungevano il livello di solidità,coerenza e specificità richiesto per fondare una presunzione grave, precisae concordante di inesistenza oggettiva delle operazioni. Essi sono statiritenuti “insufficienti e contraddittori”, poiché non escludevano che lesocietà fornitrici fossero effettivamente operative e dotate di una propriaautonoma struttura.La CGT-2 ha quindi attribuito rilievo a una serie di circostanze positivetratte dalla documentazione prodotta dalla contribuente, riportatepuntualmente in motivazione. Ha osservato, in particolare, che le societàIbarico e [OSCURATO:SOCIETA] “disponevano di una effettiva organizzazione, con propriopersonale difatti rinvenuto operante dalla Guardia di Finanza”, e che lesettore nel quale la cooperativa operava. Analogo valore è statoriconosciuto al meccanismo di controllo pubblicistico previsto dalleconvenzioni con la Prefettura di Salerno, che imponeva obblighi direndicontazione quotidiana e mensile e prevedeva la facoltà dell’autoritàamministrativa di eseguire verifiche dirette sull’esatto adempimento delleprestazioni.In tale prospettiva, la Corte ha ritenuto che il rilascio dei nulla osta fosseindice significativo della concreta esecuzione dei servizi, valorizzando unelemento documentale che assume rilievo probatorio specifico in quantolegato a verifiche pubblicistiche non eludibili.È stato inoltre evidenziato che alcune circostanze valorizzate dall’Ufficio(quali l’identità della sede o la prossimità di funzioni del personale)trovavano adeguata spiegazione nei contratti di service stipulati tra lesocietà coinvolte e non erano, di per sé, incompatibili con l’effettività delleprestazioni. Il giudice d’appello ha altresì ritenuto non significativo il fattoNumero registro generale 3886/2025Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 11251/2026Data pubblicazione 27/04/2026che talune fatture recassero datazione a fine anno, poiché relative aprestazioni periodiche contabilizzate alla chiusura dell’esercizio.Ne deriva che la motivazione, pur nella sua essenzialità, supera la sogliaminima richiesta, perché offre le coordinate logiche che hanno condottoalla decisione, senza lasciare zone d’ombra o passaggi elusivi tali daostacolare il controllo di legittimità.Con il secondo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 2727 e 2729 c.c.,assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato ilprincipio dell’onere della prova, richiedendo all’Amministrazione un gradodi dimostrazione superiore a quello previsto dall’ordinamento esostanzialmente escludendo l’operatività della prova presuntiva; il giudiced’appello, infatti, avrebbe atomizzato gli indizi valorizzati dall’Ufficio,omettendo la valutazione complessiva imposta dalla natura stessa dellaprova semplice e trascurando plurimi elementi sintomatici dell’inesistenzadelle operazioni, quali la coincidenza delle sedi, l’intreccio delle carichesociali, la promiscuità del personale e la genericità delle fatture.Il secondo motivo è fondato.La sentenza d’appello muove da premesse correttamente inquadrate nelparadigma dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, ma svolge inconcreto un’analisi degli indizi solo parziale e, soprattutto, atomistica,arrestata alla contrapposizione fra elementi dell’Ufficio e documentazionedifensiva, senza compiere la necessaria valutazione unitaria richiesta perla prova presuntiva. La CTR afferma che “gli elementi offertidall’Amministrazione … appaiono effettivamente insufficienti econtraddittori” e qualifica come “di scarso rilievo” i “punti di contatto”(collegamenti proprietari e sinergie) tra le società, aggiungendo che ciò“non è di per sé illegittima né automaticamente rivelatrice” dell’inesistenzadelle operazioni; reputa inoltre “non significativa” la concentrazione dellaNumero registro generale 3886/2025Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 11251/2026Data pubblicazione 27/04/2026fatturazione a fine anno e valorizza il monitoraggio prefettizio (“rigorosomonitoraggio da parte della P.A.”, con obbligo di trasmissionequotidiana/mensile e facoltà di verifiche dirette), traendone che “devepresumersi” l’effettiva esecuzione delle prestazioni. Tuttavia, non esplicitase e come tali elementi neutralizzino, nel loro insieme, la portatainferenziale degli indizi erariali, né svolge quel passaggio dalla analisi deisingoli alla sintesi che l’art. 2729 c.c. impone.Sul piano dei principi, questa Corte ha chiarito che l’art. 7, comma 5-bis,non ha rimosso dal sistema l’incidenza della prova presuntiva: essoribadisce l’onere della P.A. di offrire una prova “sufficientemente solida enon contraddittoria”, ammettendo il ricorso alle presunzioni semplici(Cass. n. 31878/2022), e che, anche dopo la riforma, la prova perpresunzioni resta pienamente utilizzabile (Cass. n. 18764/2024). Alcontempo, è costante l’obbligo di una valutazione complessiva e nonn. 10692/2018).La sentenza impugnata non si conforma a tali regole: svaluta i singoliindizi (coincidenza di assetti societari, comunanza di sede, promiscuità delpersonale, genericità della fatturazione, assenza di riscontri puntuali suipagamenti) senza verificarne la convergenza; specularmente, attribuisceefficacia dirimente ad elementi documentali (convenzioni, rendicontazioni,nulla osta) senza spiegare se essi, nella sintesi, siano davvero idonei aspegnere il compendio indiziario. È proprio questa la carenza metodologicache integra violazione dell’art. 2729 c.c.: quando il giudice esamina gliindizi isolatamente e omette la valutazione d’insieme, si configura erroredi sussunzione censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (Cass.n. 12002/2017; Cass. n. 5374/2017; Cass. n. 10692/2018).Né vale obiettare che la CTR abbia valorizzato elementi “positivi” dellacontribuente: in tema di operazioni oggettivamente/-soggettivamenteinesistenti, questa Corte reputa tipicamente indiziari proprio quei dati cheNumero registro generale 3886/2025Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 11251/2026Data pubblicazione 27/04/2026la CTR ha minimizzato (coincidenza di cariche/sedi, promiscuità delpersonale, concentrazione delle fatture, mancanza di tracciabilità deipagamenti), che il giudice di merito deve coordinare in un giudizioinferenziale unitario (Cass. n. 2160/2024; Cass. n. 35091/2023; già insenso conforme Cass. n. 28628/2021).Ciò che difetta, dunque, non è la considerazione dei singoli elementiprobatori, ma la necessaria verifica della loro reciproca correlazione logica,poiché il giudice d’appello ha proceduto a una frammentata valutazionedei dati indiziari, esaminandoli in modo isolato e senza ricondurli a ungiudizio complessivo di convergenza o di reciproca interferenza semantica.Proprio tale omissione del passaggio dalla analisi atomistica alla sintesiinferenziale, imposto dall’art. 2729 c.c., vulnera la corretta applicazionedella disciplina della prova presuntiva e impedisce a questa Corte diverificare la coerenza del percorso argomentativo seguito nella decisioneimpugnata.In conclusione, l’arresto impugnato ha malgovernato l’art. 2729 c.c.: hasvolto una lettura atomistica degli indizi e si è arrestato a unacontrapposizione binaria fra prova indiziaria e documentazione difensiva,senza formulare il giudizio di sintesi richiesto (valutazione unitaria digravità, precisione e concordanza). La sentenza va dunque cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale in diversacomposizione, perché proceda a nuova valutazione unitaria degli indizi edei contrapposti elementi documentali, attenendosi ai principi soprarichiamati (Cass. 31878/2022; Cass. 18764/2024; Cass. 5374/2017;Cass. 12002/2017; Cass. 10692/2018; Cass. 2160/2024; Cass.35091/2023).Con il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., è articolato in due sotto-censure: con la prima, la ricorrentedenuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 21,DPR 633/1972 e dell’art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997, lamentando che laNumero registro generale 3886/2025Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 11251/2026Data pubblicazione 27/04/2026Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il regime diesenzione IVA alle prestazioni di alloggio e somministrazione pasti fornitedai subappaltatori della contribuente, senza considerare i presuppostisoggettivi richiesti dalla norma e senza distinguere tra attività propriedegli enti assistenziali e servizi resi da soggetti commerciali; con laseconda doglianza, la ricorrente adduce che la Corte avrebbe omesso discrutinare autonomamente le ragioni poste a fondamento dell’atto dicontestazione concernente l’omessa regolarizzazione delle fatture,ritenendolo assorbito dall’annullamento dell’avviso di accertamento.Il motivo è infondato avuto riguardo alla prima delle due sotto-censureche lo articolano. Non coglie nel segno, infatti, nella parte in cui contestal’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 21, d.P.R.633/1972 alle prestazioni di alloggio e vitto rese in favore di soggettisvantaggiati nell’ambito dell’accoglienza. Invero, la lettura che subordinal’esenzione alla natura soggettiva del prestatore non è conforme altracciato nomofilattico e unionale: l’area applicativa della disposizione èdefinita, in via primaria, dalla natura oggettiva dei servizisocio-assistenziali resi, non essendo di per sé ostativa la veste societaria ocommerciale dell’ente erogatore, ove l’attività svolta sia effettivamentericonducibile alla funzione sociale tutelata. È la funzionalità in concretodelle prestazioni a determinare l’accesso al regime di favore, secondo uncriterio sostanzialistico che la giurisprudenza nazionale e unionale haripetutamente ammesso (Cass. n. 22963/2021; CGUE, KingscrestAssociates e Montecello, C-498/03; CGUE, Hoffmann, C-144/00; CGUE,Zimmermann, C-174/11).Nel medesimo solco si collocano gli orientamenti che, in coerenza coldiritto dell’Unione, hanno escluso che l’esenzione in parola richieda, per isoggetti diversi da quelli pubblici, un divieto di lucro normativamenteimposto, valorizzando invece il riconoscimento del carattere socialedell’attività e la sua concreta gestione in un perimetro di interesseNumero registro generale 3886/2025Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 11251/2026Data pubblicazione 27/04/2026pubblico (ancora Cass. n. 22963/2021; CGUE, Kingscrest, Hoffmann,Zimmermann).Nel caso in esame, le prestazioni di alloggio e vitto si inseriscono inconvenzioni pubblicistiche con la Prefettura e sono presidiate da unsistema di rendicontazione e controllo (verifiche, obblighi informativi,nulla-osta ai pagamenti) che ne qualifica la finalità sociale e l’effettivosvolgimento: proprio il tipo di attività, la destinazione dei servizi e ilregime di controllo pubblico concludono, sul piano sostanziale, perl’astratta riconducibilità alla norma esentativa. Ne consegue il rigetto delmotivo sotto il profilo IVA.In particolare, il modello organizzativo delineato nei rapporti convenzionalievidenzia una stretta correlazione funzionale tra le prestazioni rese e leesigenze pubblicistiche affidate alla cooperativa, così che l’intervento deisubappaltatori si inserisce in un contesto operativo rigidamente verificatoe conforme alla logica solidaristica che permea il settore dell’accoglienza.Tale inserimento sistemico conferma la natura oggettiva del servizio reso,prevalente rispetto al profilo soggettivo dell’operatore economicocoinvolto.Diversa è la sorte del segmento del mezzo di ricorso che investe l’atto dicontestazione e la sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture (art.6, comma 8, d.lgs. 471/1997). In relazione a tale profilo il motivo vaaccolto. Invero, l’accoglimento del secondo motivo impone al giudice delrinvio una nuova valutazione unitaria del compendio indiziario e deicontrapposti elementi documentali; in tale prospettiva, anche l’“an” e il“quantum” della violazione amministrativa — che si innesta sullaqualificazione dei rapporti a monte — debbono essere riesaminati in sededi merito. Il relativo profilo, pertanto, resta collegato al secondo.Ciò discende logicamente dal fatto che l’eventuale inesistenza oggettivadelle operazioni – ove nuovamente accertata in sede di rinvio –costituirebbe la premessa stessa dell’obbligo di regolarizzazione, sicchéNumero registro generale 3886/2025Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 11251/2026Data pubblicazione 27/04/2026ogni valutazione sulla sanzione presuppone l’esito del nuovo giudizio sullanatura dei rapporti contrattuali.In ultima analisi, va rigettato il primo motivo di ricorso, per le ragioniesposte, mentre il secondo motivo merita accoglimento, nei termini sopraprecisati. Quanto al terzo motivo, esso deve essere respinto nella parteconcernente il regime IVA applicabile alle prestazioni socio-assistenzialioggetto di causa, mentre è accolto per il restante profilo sanzionatorio,dall’accoglimento del secondo motivo. La sentenza d’appello va, dunque,cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione dellespese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo neitermini di cui in motivazione; rigetta il terzo motivo nella parteconcernente l’interpretazione dell’art. 10, comma 1, n. 21, d.P.R.633/1972, e lo accoglie avuto riguardo al profilo relativo alla sanzione peromessa regolarizzazione ex art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, perché provveda a nuovo esame e anche alla regolazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il Presidente