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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18952/2023

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rale dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, rappresentati e difesi, giusta procura speciale congiunta al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rinuncianti al mandato, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1 -ricorrente- contro s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Roma, alla piazza d’[OSCURATO:PERSONA], n. 1, elettivamente si domicilia -controricorrente- Oggetto: Impresa in amministrazione straordinaria- Prededucibilità-Presupposti.RG n. 23274/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione deldecreto del tribunale di M ilano , depositato in data25 giugno 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 29 marzo 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Fatti di causa Il tribunale di Milano, con decreto del 25 giugno 2019, ha accolto l’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. , proposta da [OSCURATO:PERSONA] gistica S ervizi s.r.l. , riconoscendo collocazione in prededuzione al credito dell’opponente, già ammesso in chirografo dal g.d. , di euro 2.616.364,78 oltre interessi moratori sino all’apertura della procedura e interessi legali dall’apertura al soddisfo.

A fondamento della decisione il tribunale ha accertato, anche in considerazione della condotta processuale della procedura, che le prestazioni di smaltimento dei rifiuti alle quali il credito vantato si riferiva concernessero il risanamento ambientale degl i impianti produttivi essenziali dell’Ilva, e ha ritenuto tale riferibilità sufficiente al fin e del riconoscimento della prededuzione, escludendo invece che al medesimo fine fosse necessaria l’infungibilità del soggetto che esegue le prestazioni o fornisce le materie prime, o anche l’urgenza di esse. [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria propone ricorso per la cassazione di questo decreto , che affida a due motivi, cui Ecologistica S ervizi s.r.l. replica con controricorso illustrato da memoria.

Motividella decisione 1.- La rinuncia al mandato di entrambi i difensori della controricorrente non è destinata a produrre effetti, in mancanza della nomina di altro difensore, in virtù del principio della perpetuatiofissato dall’art. 85 c.p.c. 2.- Col primo e col secondo motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché connessi, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] n. 23274/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., per omessa valutazione dei fatti decisivi , ex art. 360, comma 1, c.p.c., consistenti nella contestazione da parte della procedura della riferibilità dello smaltimento rifiuti al risanamento ambientale ( primo motivo ), nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., e 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03 per omessa valutazione della circostanza che le attività contraddistinte con codici CER dello smaltimento rifiuti esterni esulano dall’attività di smaltimento esterno, riconosciuto come essenziale per il risanamento ambientale(secondo motivo ) . 3.- La censura complessivamente svolta è inammissibile.

Questa Corte ha stabilito che la determinazione del concetto di riferimento dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03 è questione di diritto, mentre il giudizio relativo all’oggetto della prestazione in concreto svolta e, dunque, alla causa del credito vantato è questione di fatto (Cass. n. 21156/22). 3.1.- Nel caso in esame, tuttavia, si assume il fatto, ossia la riconducibilità delle prestazioni a materiali conferibili alle discariche interne o ad attività di ordinaria manutenzione, in maniera apodittica, postoche non sono richiamati, a illustrazione dei motivi, i documenti decisivi, dai quali emergerebbero i fatti in tesi non esaminati dal tribunale, né il contenuto delle relazioni tecniche di parte (al riguardo, si precisa, l’”all. sub 2” citato dalla ricorrente, che corrisponderebbe alla relazione tecnica invocata, corrisponde, invece, al ricorso notificato, come si legge a pag. 15 di questo). 4.- Il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità dei motivi in cui si articola e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese,che liquida in euro 20,000 per compensi, oltre RG n. 23274/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il29 marzo 2023.

Lapresidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, rappresentati e difesi, giusta procura speciale congiunta al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rinuncianti al mandato, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1 -ricorrente- contro s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Roma, alla piazza d’[OSCURATO:PERSONA], n. 1, elettivamente si domicilia -controricorrente- Oggetto: Impresa in amministrazione straordinaria- Prededucibilità-Presupposti.RG n. 23274/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione deldecreto del tribunale di M ilano , depositato in data25 giugno 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 29 marzo 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Il tribunale di Milano, con decreto del 25 giugno 2019, ha accolto l’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. , proposta da [OSCURATO:PERSONA] gistica S ervizi s.r.l. , riconoscendo collocazione in prededuzione al credito dell’opponente, già ammesso in chirografo dal g.d. , di euro 2.616.364,78 oltre interessi moratori sino all’apertura della procedura e interessi legali dall’apertura al soddisfo. A fondamento della decisione il tribunale ha accertato, anche in considerazione della condotta processuale della procedura, che le prestazioni di smaltimento dei rifiuti alle quali il credito vantato si riferiva concernessero il risanamento ambientale degl i impianti produttivi essenziali dell’Ilva, e ha ritenuto tale riferibilità sufficiente al fin e del riconoscimento della prededuzione, escludendo invece che al medesimo fine fosse necessaria l’infungibilità del soggetto che esegue le prestazioni o fornisce le materie prime, o anche l’urgenza di esse. [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria propone ricorso per la cassazione di questo decreto , che affida a due motivi, cui Ecologistica S ervizi s.r.l. replica con controricorso illustrato da memoria. Motividella decisione 1.- La rinuncia al mandato di entrambi i difensori della controricorrente non è destinata a produrre effetti, in mancanza della nomina di altro difensore, in virtù del principio della perpetuatiofissato dall’art. 85 c.p.c. 2.- Col primo e col secondo motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché connessi, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] n. 23274/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., per omessa valutazione dei fatti decisivi , ex art. 360, comma 1, c.p.c., consistenti nella contestazione da parte della procedura della riferibilità dello smaltimento rifiuti al risanamento ambientale ( primo motivo ), nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., e 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03 per omessa valutazione della circostanza che le attività contraddistinte con codici CER dello smaltimento rifiuti esterni esulano dall’attività di smaltimento esterno, riconosciuto come essenziale per il risanamento ambientale(secondo motivo ) . 3.- La censura complessivamente svolta è inammissibile. Questa Corte ha stabilito che la determinazione del concetto di riferimento dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03 è questione di diritto, mentre il giudizio relativo all’oggetto della prestazione in concreto svolta e, dunque, alla causa del credito vantato è questione di fatto (Cass. n. 21156/22). 3.1.- Nel caso in esame, tuttavia, si assume il fatto, ossia la riconducibilità delle prestazioni a materiali conferibili alle discariche interne o ad attività di ordinaria manutenzione, in maniera apodittica, postoche non sono richiamati, a illustrazione dei motivi, i documenti decisivi, dai quali emergerebbero i fatti in tesi non esaminati dal tribunale, né il contenuto delle relazioni tecniche di parte (al riguardo, si precisa, l’”all. sub 2” citato dalla ricorrente, che corrisponderebbe alla relazione tecnica invocata, corrisponde, invece, al ricorso notificato, come si legge a pag. 15 di questo). 4.- Il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità dei motivi in cui si articola e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese,che liquida in euro 20,000 per compensi, oltre RG n. 23274/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il29 marzo 2023. Lapresidente
Decreto Cassazione n. 18952/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris