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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23340/2026

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on l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresaindividuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mascitti- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] TARANTINI- intimati -avverso la sentenza n. 1085/2024 della Corte d’Appello diAncona, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14.7.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18199/2024Numero sezionale 3110/2026Numero di raccolta generale 23340/2026Data pubblicazione 16/07/2026Su istanza dei creditori [OSCURATO:PERSONA] e AndreaTarantini, il Tribunale di Fermo dichiarò aperta la liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale«[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», non comparso nelprocedimento attivato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. (Codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019).[OSCURATO:PERSONA] propose reclamo, che fu però rigettatodalla Corte d’Appello di Ancona.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.La liquidazione giudiziale si è difesa con controricorso,mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati.Il ricorrente e la controricorrente hanno depositatomemoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla datafissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. con ilcombinato disposto dell’art. 2 e 121 c.c.i.i.».Oggetto di censura è l’accertamento del presuppostosoggettivo per l’apertura della liquidazione giudiziale e, inparticolare, dell’assenza di prova che l’imprenditore non avessesuperato il limite di «un ammontare di debiti anche non scadutinon superiore ad euro cinquecentomila» (art. 2, lett. d, n. 3,c.c.i.i.).

La corte d’appello ha tenuto fermo che il superamentodi tale limite da parte dell’imprenditore – «risultante dallamedesima documentazione da lui proveniente» – non potevaNumero registro generale 18199/2024Numero sezionale 3110/2026Numero di raccolta generale 23340/2026Data pubblicazione 16/07/2026ritenersi smentito dall’esito del giudizio di opposizione al decretoingiuntivo che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva chiesto e ottenuto peril pagamento di un credito € 75.716,53.

In quel giudizio eraintervenuta [OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratasi cessionaria del creditodella banca (nel frattempo posta in liquidazione coattaamministrativa), ma il Tribunale di Ancona, ritenendo nonprovata la cessione e, quindi, la titolarità del credito in capo aS.[OSCURATO:SOCIETA]., revocò il decreto ingiuntivo.Secondo il ricorrente, l’accertamento negativo contenutoin tale sentenza, comporterebbe la riduzione di un pari importodei suoi debiti complessivi, con la conseguenza che questi siridurrebbero al di sotto del limite di €

500.000.1.1. Il motivo è inammissibile, perché è basato su unacircostanza che – come correttamente osservato dalla corteterritoriale – non è pertinente rispetto al tema in discussione.L’«ammontare di debiti anche non scaduti» non dipendedall’identificazione soggettiva dei creditori.

In altri termini, lacessione di un credito non influisce sull’entità del passivo,perché il credito rimane invariato, cambiando soltanto il suotitolare.

Allo stesso modo, l’accertamento negativo dellacessione lascia invariata l’esistenza del credito in capo al suooriginario titolare e non fa venir meno il debito del soggettoobbligato.

L’accertamento della cessione del credito sarebberilevante se si discutesse della legittimazione del (preteso)cessionario a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale(art. 37, comma 2, c.c.i.i.).

Ma costituisce un fatto del tuttoneutro rispetto all’accertamento del presupposto soggettivo perl’apertura della procedura liquidatoria e, in particolare, delleNumero registro generale 18199/2024Numero sezionale 3110/2026Numero di raccolta generale 23340/2026Data pubblicazione 16/07/2026dimensioni dell’impresa sotto il profilo dell’ammontarecomplessivo dei debiti.Non rileva il fatto che il Tribunale di Ancona, negando latitolarità del credito in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., abbia revocato ildecreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], lafonte del credito di quest’ultima – riconosciuto e portato nellacontabilità dell’imprenditore – non è certo il decreto ingiuntivo,bensì il sottostante rapporto contrattuale, la cui esistenza non èscalfita dalla revoca del decreto.

Né il ricorrente risulta avereallegato sopravvenuti fatti estintivi del debito.2.

Il secondo motivo è rubricato «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. con ilcombinato disposto dell’art. 2 e 121 c.c.i.i. e 116 c.p.c.».La ricorrente imputa alla corte d’appello l’errore di averedell’imprenditore al fine della valutazione delle dimensionidell’impresa (e, in particolare, del passivo), così disattendendol’orientamento giurisprudenziale secondo cui sarebbero a talfine utilizzabili anche altri strumenti probatori.2.1.

Anche questo motivo è inammissibile, perché noncoglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.La corte territoriale non ha affatto attribuito alle risultanzecontabili una sorta di valore di prova legale necessaria delledimensioni dell’impresa, né negato che, a tal fine, possanoessere apprezzate anche altre prove.

Si è piuttosto limitata aconstatare che non c’erano, in concreto, altre prove idonee adimostrare il possesso di tutti i requisiti dell’impresa minore,tale non potendo certo essere considerata la decisione delTribunale di Ancona sull’opposizione al decreto ingiuntivoNumero registro generale 18199/2024Numero sezionale 3110/2026Numero di raccolta generale 23340/2026Data pubblicazione 16/07/2026ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in quanto tale decisione nonaveva ad oggetto l’esistenza del debito, ma – come premesso -soltanto la titolarità del credito in capo alla banca o alla pretesacessionaria.3.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legalirelative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo, fermo restando chenon si dà luogo a decisione sulle spese nei confronti della parterimasta intimata.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presentegiudizio di legittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltrealle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessoridi legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del14.7.2026.Il PresidenteMassimo FERRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresaindividuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mascitti- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] TARANTINI- intimati -avverso la sentenza n. 1085/2024 della Corte d’Appello diAncona, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14.7.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18199/2024Numero sezionale 3110/2026Numero di raccolta generale 23340/2026Data pubblicazione 16/07/2026Su istanza dei creditori [OSCURATO:PERSONA] e AndreaTarantini, il Tribunale di Fermo dichiarò aperta la liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale«[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», non comparso nelprocedimento attivato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. (Codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019).[OSCURATO:PERSONA] propose reclamo, che fu però rigettatodalla Corte d’Appello di Ancona.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.La liquidazione giudiziale si è difesa con controricorso,mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati.Il ricorrente e la controricorrente hanno depositatomemoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla datafissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. con ilcombinato disposto dell’art. 2 e 121 c.c.i.i.».Oggetto di censura è l’accertamento del presuppostosoggettivo per l’apertura della liquidazione giudiziale e, inparticolare, dell’assenza di prova che l’imprenditore non avessesuperato il limite di «un ammontare di debiti anche non scadutinon superiore ad euro cinquecentomila» (art. 2, lett. d, n. 3,c.c.i.i.). La corte d’appello ha tenuto fermo che il superamentodi tale limite da parte dell’imprenditore – «risultante dallamedesima documentazione da lui proveniente» – non potevaNumero registro generale 18199/2024Numero sezionale 3110/2026Numero di raccolta generale 23340/2026Data pubblicazione 16/07/2026ritenersi smentito dall’esito del giudizio di opposizione al decretoingiuntivo che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva chiesto e ottenuto peril pagamento di un credito € 75.716,53. In quel giudizio eraintervenuta [OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratasi cessionaria del creditodella banca (nel frattempo posta in liquidazione coattaamministrativa), ma il Tribunale di Ancona, ritenendo nonprovata la cessione e, quindi, la titolarità del credito in capo aS.[OSCURATO:SOCIETA]., revocò il decreto ingiuntivo.Secondo il ricorrente, l’accertamento negativo contenutoin tale sentenza, comporterebbe la riduzione di un pari importodei suoi debiti complessivi, con la conseguenza che questi siridurrebbero al di sotto del limite di € 500.000.1.1. Il motivo è inammissibile, perché è basato su unacircostanza che – come correttamente osservato dalla corteterritoriale – non è pertinente rispetto al tema in discussione.L’«ammontare di debiti anche non scaduti» non dipendedall’identificazione soggettiva dei creditori. In altri termini, lacessione di un credito non influisce sull’entità del passivo,perché il credito rimane invariato, cambiando soltanto il suotitolare. Allo stesso modo, l’accertamento negativo dellacessione lascia invariata l’esistenza del credito in capo al suooriginario titolare e non fa venir meno il debito del soggettoobbligato. L’accertamento della cessione del credito sarebberilevante se si discutesse della legittimazione del (preteso)cessionario a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale(art. 37, comma 2, c.c.i.i.). Ma costituisce un fatto del tuttoneutro rispetto all’accertamento del presupposto soggettivo perl’apertura della procedura liquidatoria e, in particolare, delleNumero registro generale 18199/2024Numero sezionale 3110/2026Numero di raccolta generale 23340/2026Data pubblicazione 16/07/2026dimensioni dell’impresa sotto il profilo dell’ammontarecomplessivo dei debiti.Non rileva il fatto che il Tribunale di Ancona, negando latitolarità del credito in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., abbia revocato ildecreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], lafonte del credito di quest’ultima – riconosciuto e portato nellacontabilità dell’imprenditore – non è certo il decreto ingiuntivo,bensì il sottostante rapporto contrattuale, la cui esistenza non èscalfita dalla revoca del decreto. Né il ricorrente risulta avereallegato sopravvenuti fatti estintivi del debito.2. Il secondo motivo è rubricato «Violazione e falsaapplicazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. con ilcombinato disposto dell’art. 2 e 121 c.c.i.i. e 116 c.p.c.».La ricorrente imputa alla corte d’appello l’errore di averedell’imprenditore al fine della valutazione delle dimensionidell’impresa (e, in particolare, del passivo), così disattendendol’orientamento giurisprudenziale secondo cui sarebbero a talfine utilizzabili anche altri strumenti probatori.2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché noncoglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.La corte territoriale non ha affatto attribuito alle risultanzecontabili una sorta di valore di prova legale necessaria delledimensioni dell’impresa, né negato che, a tal fine, possanoessere apprezzate anche altre prove. Si è piuttosto limitata aconstatare che non c’erano, in concreto, altre prove idonee adimostrare il possesso di tutti i requisiti dell’impresa minore,tale non potendo certo essere considerata la decisione delTribunale di Ancona sull’opposizione al decreto ingiuntivoNumero registro generale 18199/2024Numero sezionale 3110/2026Numero di raccolta generale 23340/2026Data pubblicazione 16/07/2026ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in quanto tale decisione nonaveva ad oggetto l’esistenza del debito, ma – come premesso -soltanto la titolarità del credito in capo alla banca o alla pretesacessionaria.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legalirelative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo, fermo restando chenon si dà luogo a decisione sulle spese nei confronti della parterimasta intimata. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presentegiudizio di legittimità, liquidate in € 10.000 per compensi, oltrealle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessoridi legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del14.7.2026.Il PresidenteMassimo FERRO
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