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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04982/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26353/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima farmacia, rappresen- tatoe difesodall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Salerno n. 16/20, depositata l'8 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima farmacia, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 4611/09, emesso il 14 settembre 2009, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 85.124,62, oltre interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corrispettivo per fornituredi medicinali effettuate nel mese di giugno 2009 in favore degli assistiti dal [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepì l'inapplicabilità del tasso d'in- teresse previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, affermando che il rapporto inter- corrente tra le Asl e i farmacisti ha natura concessoria ed è disciplinato dallo [OSCURATO:PERSONA] approvato con il d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, il quale esclude l'applicabilità d'interessi superiori alla misura legale, ed aggiun- gendo che il d.lgs. n. 231 cit. non trova applicazione ai contratti conclusi in data anteriore all'8 agosto 2002.

Si costituì il Barela, e resistette all'opposizione, facendo valere il giudicato esterno derivante dalla mancata proposizione dell'opposizione avverso altri decreti ingiuntivi, con cui era stata riconosciuta l'applicabilità del tasso d'in- teresse previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.

1.1. Con sentenza del 13 maggio 2014, il Tribunale di Salerno rigettò l'opposizione.

2. L'impugnazione proposta dall'Aslè stata accolta dalla Corte d'appello di Salerno, che con sentenza dell'8 gennaio 2020 ha revocato il decreto in- giuntivo, condannando l'Asl al pagamento della somma di Euro 85.124,62, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda, ed il Barela al pagamento della metà delle spese processuali, liquidate in Euro 1.868,00per il giudizio di primo grado, ivi compresi Euro 1.618,00 per compensi, ed in Euro 3.026,50 per il giudizio di appello, ivi compresi Euro 1.888,00 per compensi, con la compensazione del residuo.

A fondamento della decisione, la Corte ha rigettato innanzitutto l'ecce- zione di giudicato esterno sollevata dall'appellato, ritenendo non provata la mancata impugnazione della sentenza n. 1263/09, emessa dal Tribunale di Salerno in un analogo giudizio svoltosi tra le stesse parti, giacché la copia prodotta non risultava munita della certificazionerilasciata dal Cancelliere del Tribunale ai sensi dell'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ma solo dell'attesta- zione della mancata iscrizione a ruolo di un atto di appello, rilasciata da un funzionario della Corte d'appello.

Nel merito, la Corte ha escluso l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002, osservando che il rapporto intercorrente tra il SSN e le farmacie, tutte con- venzionate ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non ha natura di transazione commerciale, dal momento che la relativa disciplina è affidata alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'[OSCURATO:PERSONA] stipulato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Avverso la predetta sentenza il Barela ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

L'Asl ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sen- tenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, senza tenere conto dell'esito finale della lite, contrassegnato dal parziale accoglimento della domanda da lui proposta, con la conseguente con- figurabilità di una soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensa- zione delle spese, in applicazione del principio di causalità.

2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 2909 e 2967 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata la forma- zione del giudicato esterno, nonostante la produzione di un certificato di man- cata proposizione dell'appello.Premesso che la sentenza prodotta era stata emessa dal Tribunale di Nocera e non già da quello di Salerno, sostiene che il certificato rilasciato dal Cancelliere non svolge una funzione costitutiva, ma si limita a dare atto di un effetto che consegue ope legisal verificarsi di de- terminati eventi, aggiungendo che lo stesso non è indispensabile, non es- sendo le sue risultanze incontestabili, e spettando al giudice l'accertamento dell'esistenza e del contenuto del giudicato, nonché la determinazione dei suoi effetti sul giudizio in corso: afferma pertanto chequalora, come nella specie, non siano state sollevate contestazioni, la parte che abbia eccepito l'esistenza del giudicato resta esonerata dalla relativa prova.

3. Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente rispetto al primo, in quanto riguardante il merito della controversia, è infondato.

Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non provato che in ordine alla misura degl'interessi dovuti sul corri- spettivo delle prestazioni farmaceutiche rese dal ricorrente si fosse formato il giudicato esterno, per effetto di una sentenza pronunciata in un altro giudizio avente analogo oggetto, negando ogni efficacia, a tal fine, alla copia prodotta in giudizio dal ricorrente, in quanto non corredata della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ma solo da un certificato di mancata iscrizione a ruolo di un appello.

Premesso chel'errata indicazione del Tribunale di Salerno, quale giudice che aveva pronunciato la sentenza prodotta, costituisce un mero errore ma- teriale emendabile ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., non compor- tando incertezza nell'individuazione del provvedimento, e non incidendo quin- di sulla sostanza della valutazione effettuata dalla sentenza impugnata, si osserva che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di unasentenza emessa in un altro giudizio ha l'onere di fornire la relativa prova,anche nel caso di mancata contestazione ad opera della controparte, restandone esonerata soltanto nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (cfr. Cass., Sez.

I, 2/03/2022, n. 6868; Cass., Sez.

III, 23/08/2018, n. 20974; Cass., Sez.

VI, 1/03/2018, n. 4803).

In assenza di tale ammissione, nella specie neppure dedotta, l'unico modo di fornire la pre- detta prova è costituito dalla produzione della copia della sentenza munita della certificazione rilasciata dal Cancelliere ai sensi dell'art. 124 disp. att. cod. proc. civ.(cfr. Cass., Sez.

III, 25/ 11/1976, n. 4466) , non surrogabile da un certificato attestante la mancata iscrizione a ruolo di un atto di appello, giacché quest'ultima, pur comportando la dichiarazione d'improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., una volta che siano decorsi i relativi termini, non esclude la pendenza del relativo giudizio, finché non intervenga tale dichiarazione, nella quale non può sostituirsi alcun giudice diverso da quello chiamato a pronunciarla in via principale (cfr. Cass., Sez. lav., 2/04/2008, n. 8477).

4. E' invece fondato il primo motivo, avente ad oggetto il regolamento delle spese processuali.

La sentenza impugnata, pur avendo riformato quella di primo grado, nella parte riguardante la misura degl'interessi, ed avendo quindi disposto la re- voca del decreto ingiuntivo, non ha rigettato integralmente la domanda pro- posta dal ricorrente nel procedimento monitorio, ma ha confermato l'obbligo dell'opponente di corrispondere il corrispettivo delle prestazioni farmaceuti- che, rimasto peraltro incontestato, e l'ha quindi condannata al pagamento della sorta capitale, oltre agl'interessi legali.

L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soc- combenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a carico della ricorrente, risultata comunque vittoriosa, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, confi- gurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass., Sez.

Un., 31/10/2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., l a valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche mi- nima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pa- gamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di di- sporne la compensazione(cfr. Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass., Sez.

VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez.

III, 12/05/2015, n. 9587).

5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del primo motivo d'impugnazione, e, non risultando necessari ul- teriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la rinnovazione del rego- lamento delle spese del giudizio di merito, che vanno compensate per la metà, avuto riguardo all'accoglimento dell'unico motivo di opposizione formulato dall'Asl avverso il decreto ingiuntivo, e per il residuo vanno poste a carico dell'opponente, in qualità di parte soccombente, con liquidazione come da dispositivo.

La soccombenza della controricorrente quanto al primo motivo del ricorso per cassazionegiustifica altresì la condanna della controricorrente al paga- mento della metà delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo, dovendosi invece compensare le spese quanto all’ulteriore metà.

P.Q.M. accoglie il primomotivo di ricorso, rigetta il secondo motivo , cassa la sentenzaimpugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, compensa per la metà le spese del giudizio di merito, condannandola con- troricorrente al pagamentodel residuo in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.618,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 250,00, ed agli accessori di leggeper il giudizio di primo grado, e in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di leggeper il giudizio di appello; condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, della metà dellespese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26353/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima farmacia, rappresen- tatoe difesodall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difes a da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Salerno n. 16/20, depositata l'8 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima farmacia, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 4611/09, emesso il 14 settembre 2009, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 85.124,62, oltre interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corrispettivo per fornituredi medicinali effettuate nel mese di giugno 2009 in favore degli assistiti dal [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepì l'inapplicabilità del tasso d'in- teresse previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, affermando che il rapporto inter- corrente tra le Asl e i farmacisti ha natura concessoria ed è disciplinato dallo [OSCURATO:PERSONA] approvato con il d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, il quale esclude l'applicabilità d'interessi superiori alla misura legale, ed aggiun- gendo che il d.lgs. n. 231 cit. non trova applicazione ai contratti conclusi in data anteriore all'8 agosto 2002. Si costituì il Barela, e resistette all'opposizione, facendo valere il giudicato esterno derivante dalla mancata proposizione dell'opposizione avverso altri decreti ingiuntivi, con cui era stata riconosciuta l'applicabilità del tasso d'in- teresse previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002. 1.1. Con sentenza del 13 maggio 2014, il Tribunale di Salerno rigettò l'opposizione. 2. L'impugnazione proposta dall'Aslè stata accolta dalla Corte d'appello di Salerno, che con sentenza dell'8 gennaio 2020 ha revocato il decreto in- giuntivo, condannando l'Asl al pagamento della somma di Euro 85.124,62, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda, ed il Barela al pagamento della metà delle spese processuali, liquidate in Euro 1.868,00per il giudizio di primo grado, ivi compresi Euro 1.618,00 per compensi, ed in Euro 3.026,50 per il giudizio di appello, ivi compresi Euro 1.888,00 per compensi, con la compensazione del residuo. A fondamento della decisione, la Corte ha rigettato innanzitutto l'ecce- zione di giudicato esterno sollevata dall'appellato, ritenendo non provata la mancata impugnazione della sentenza n. 1263/09, emessa dal Tribunale di Salerno in un analogo giudizio svoltosi tra le stesse parti, giacché la copia prodotta non risultava munita della certificazionerilasciata dal Cancelliere del Tribunale ai sensi dell'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ma solo dell'attesta- zione della mancata iscrizione a ruolo di un atto di appello, rilasciata da un funzionario della Corte d'appello. Nel merito, la Corte ha escluso l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002, osservando che il rapporto intercorrente tra il SSN e le farmacie, tutte con- venzionate ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non ha natura di transazione commerciale, dal momento che la relativa disciplina è affidata alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'[OSCURATO:PERSONA] stipulato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 3. Avverso la predetta sentenza il Barela ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L'Asl ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sen- tenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, senza tenere conto dell'esito finale della lite, contrassegnato dal parziale accoglimento della domanda da lui proposta, con la conseguente con- figurabilità di una soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensa- zione delle spese, in applicazione del principio di causalità. 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 2909 e 2967 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata la forma- zione del giudicato esterno, nonostante la produzione di un certificato di man- cata proposizione dell'appello.Premesso che la sentenza prodotta era stata emessa dal Tribunale di Nocera e non già da quello di Salerno, sostiene che il certificato rilasciato dal Cancelliere non svolge una funzione costitutiva, ma si limita a dare atto di un effetto che consegue ope legisal verificarsi di de- terminati eventi, aggiungendo che lo stesso non è indispensabile, non es- sendo le sue risultanze incontestabili, e spettando al giudice l'accertamento dell'esistenza e del contenuto del giudicato, nonché la determinazione dei suoi effetti sul giudizio in corso: afferma pertanto chequalora, come nella specie, non siano state sollevate contestazioni, la parte che abbia eccepito l'esistenza del giudicato resta esonerata dalla relativa prova. 3. Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente rispetto al primo, in quanto riguardante il merito della controversia, è infondato. Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non provato che in ordine alla misura degl'interessi dovuti sul corri- spettivo delle prestazioni farmaceutiche rese dal ricorrente si fosse formato il giudicato esterno, per effetto di una sentenza pronunciata in un altro giudizio avente analogo oggetto, negando ogni efficacia, a tal fine, alla copia prodotta in giudizio dal ricorrente, in quanto non corredata della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ma solo da un certificato di mancata iscrizione a ruolo di un appello. Premesso chel'errata indicazione del Tribunale di Salerno, quale giudice che aveva pronunciato la sentenza prodotta, costituisce un mero errore ma- teriale emendabile ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., non compor- tando incertezza nell'individuazione del provvedimento, e non incidendo quin- di sulla sostanza della valutazione effettuata dalla sentenza impugnata, si osserva che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di unasentenza emessa in un altro giudizio ha l'onere di fornire la relativa prova,anche nel caso di mancata contestazione ad opera della controparte, restandone esonerata soltanto nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (cfr. Cass., Sez. I, 2/03/2022, n. 6868; Cass., Sez. III, 23/08/2018, n. 20974; Cass., Sez. VI, 1/03/2018, n. 4803). In assenza di tale ammissione, nella specie neppure dedotta, l'unico modo di fornire la pre- detta prova è costituito dalla produzione della copia della sentenza munita della certificazione rilasciata dal Cancelliere ai sensi dell'art. 124 disp. att. cod. proc. civ.(cfr. Cass., Sez. III, 25/ 11/1976, n. 4466) , non surrogabile da un certificato attestante la mancata iscrizione a ruolo di un atto di appello, giacché quest'ultima, pur comportando la dichiarazione d'improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., una volta che siano decorsi i relativi termini, non esclude la pendenza del relativo giudizio, finché non intervenga tale dichiarazione, nella quale non può sostituirsi alcun giudice diverso da quello chiamato a pronunciarla in via principale (cfr. Cass., Sez. lav., 2/04/2008, n. 8477). 4. E' invece fondato il primo motivo, avente ad oggetto il regolamento delle spese processuali. La sentenza impugnata, pur avendo riformato quella di primo grado, nella parte riguardante la misura degl'interessi, ed avendo quindi disposto la re- voca del decreto ingiuntivo, non ha rigettato integralmente la domanda pro- posta dal ricorrente nel procedimento monitorio, ma ha confermato l'obbligo dell'opponente di corrispondere il corrispettivo delle prestazioni farmaceuti- che, rimasto peraltro incontestato, e l'ha quindi condannata al pagamento della sorta capitale, oltre agl'interessi legali. L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soc- combenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a carico della ricorrente, risultata comunque vittoriosa, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, confi- gurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., l a valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche mi- nima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pa- gamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di di- sporne la compensazione(cfr. Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587). 5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del primo motivo d'impugnazione, e, non risultando necessari ul- teriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la rinnovazione del rego- lamento delle spese del giudizio di merito, che vanno compensate per la metà, avuto riguardo all'accoglimento dell'unico motivo di opposizione formulato dall'Asl avverso il decreto ingiuntivo, e per il residuo vanno poste a carico dell'opponente, in qualità di parte soccombente, con liquidazione come da dispositivo. La soccombenza della controricorrente quanto al primo motivo del ricorso per cassazionegiustifica altresì la condanna della controricorrente al paga- mento della metà delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo, dovendosi invece compensare le spese quanto all’ulteriore metà. P.Q.M. accoglie il primomotivo di ricorso, rigetta il secondo motivo , cassa la sentenzaimpugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, compensa per la metà le spese del giudizio di merito, condannandola con- troricorrente al pagamentodel residuo in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.618,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 250,00, ed agli accessori di leggeper il giudizio di primo grado, e in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di leggeper il giudizio di appello; condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, della metà dellespese del giudiz
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