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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 13156/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 14069/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.0 A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 531/2021 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 14069/2021 sez.

M3 - ud. 02-02-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 9/3/2021 (n. 531/2021), la Corte d'ap- pello di Venezia, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a., e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art.2901 c.c., degli atti con i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (debitori della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.) avevano ceduto taluni diritti im- mobiliari propri in favore di [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopo aver rilevato come il primo giudice avesse disatteso l'actio pauliana esercitata dalla società attrice in ragione della mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo al terzo acqui- rente ("pur in presenza di tutti gli altri presupposti della domanda pro- posta") - ha viceversa ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva indispensabili ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a., perve- nendo all'accertamento dell'inefficacia relativa dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 2901 c.c.; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- guolo e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.c.a. resiste con controricorso proponendo, a sua volta ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo d'impugnazione; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato memoria; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza d'appello per omesso, insufficiente e contraddittorio esame Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 14069/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di un fatto decisivo della controversia, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il presupposto costituito dalla po- steriorità della compravendita del gennaio 2016 (dichiarata inefficace), rispetto al sorgere del credito in capo alla società avversaria; credito, nella specie sorto solo a seguito della transazione conclusa tra le parti nell'aprile del 2016, come peraltro confermato nelle stesse indicazioni contenute nell'originaria domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.; sotto altro profilo, i ricorrenti si dolgono dall'avvenuta afferma- zione, da parte del giudice d'appello, dell'esistenza dell'elemento dell'eventus damni, e della relativa conoscenza da parte del terzo ac- quirente, sulla base di una circostanza di fatto del tutto impossibile ed illogicamente richiamata, non potendo ritenersi detto terzo a cono- scenza, nel gennaio del 2016, di un danno che si sarebbe provocato, a carico della società originaria attrice, solo in conseguenza di una scrit- tura privata venuta ad esistenza nell'aprile dello stesso anno; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come, secondo quanto espressamente indicato nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ebbe a rigettare l'azione revocatoria originariamente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a. sul presupposto della mancata prova dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente dei diritti immobiliari del Ferro e della Mene- guolo; e tanto, "pur in presenza di tutti gli altri presupposti della do- manda proposta" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); in particolare, la corte territoriale ha esplicitamente sottolineato come il Tribunale di Venezia avesse ritenuto comprovata l'esistenza dei seguenti presupposti dell'azione revocatoria: 1) il credito vantato dall'odierna appellante "sorto in data antecedente alla conclusione dell'atto impugnato" (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); 2) l'even- tus damni, e 3) la scientia damni in capo ai venditori, ossia la consa- pevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori;Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 14069/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sempre secondo la corte territoriale, non avendo gli appellati (odierni ricorrenti) proposto alcuna impugnazione su tali punti della sentenza di primo grado, gli elementi indicati "non devono essere og- getto di ulteriore accertamento", in quanto evidentemente coperti dal giudicato interno formatosi al riguardo; ciò posto, dovendo ritenersi ricompresi, entro i limiti oggettivi del giudicato interno formatosi nel corso dell'odierno giudizio, tanto la cir- costanza di fatto costituita dall'anteriorità del credito vantato dalla so- cietà originaria attrice rispetto all'atto impugnato con l'actio pauliana dell'[OSCURATO:PERSONA] s.c.a., quanto l'eventus damni a carico della società attrice, la censura in esame, nella misura in cui intende ridiscutere l'ef- fettivo accertamento positivo di tali circostanze di fatto (viceversa co- perte da giudicato interno), deve ritenersi inammissibile; è appena il caso di rilevare l'inammissibilità della censura avanzata dai ricorrenti in relazione alla questione concernente la consapevo- lezza, da parte del terzo acquirente, del danno arrecato alla società attrice, essendosi detti ricorrenti totalmente sottratti al dovere di con- futare la complessa e articolata motivazione sul punto dettata dal giu- dice d'appello, limitandosi all'incomprensibile e apodittica affermazione dell'impossibilità che il Passadore potesse essere a conoscenza, nel gennaio del 2016, di un danno che si sarebbe provocato, a carico della società originaria attrice, in conseguenza di una scrittura privata ve- nuta ad esistenza solo nell'aprile dello stesso anno, avendo il giudice a quo esaurientemente argomentato, sul piano probatorio, come già all'epoca del compimento dell'atto impugnato, la situazione debitoria del Ferro e della Meneguolo fossero ben note al Passadore, così come adeguatamente comprovata fosse rimasta la circostanza consistita dalla consapevolezza, da parte dello stesso, del danno arrecato, attra- verso il compimento di tale atto, alle ragioni dei propri creditori; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente rilevata l'inam- missibilità dell'odierno ricorso principale;Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 14069/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con l'unico motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] s.c.a. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta, avanzata dalla società istante, vòlta alla condanna di controparte alla restituzione di quanto versato in esecuzione della condanna pronunciata dal giudice di primo grado (in relazione al rimborso delle spese relative al giudizio) successivamente riformata in appello; il motivo è fondato; osserva il Collegio come, sulla base di quanto risultante dagli atti depositati in questa sede (da un lato, la sentenza impugnata e, dall'al- tro, le conclusioni tempestivamente avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a. in sede d'appello), emerga per tabulas l'avvenuta omissione, da parte del giudice d'appello (a seguito della riforma della decisione di primo grado e del conseguente accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.), di alcuna pronuncia sulla domanda di condanna avanzata da tale ultima società ai fini del recupero di quanto corrispo- sto in esecuzione della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado e contestualmente riformata in grado di appello; sulla base di tale premessa, rilevata la fondatezza del ricorso inci- dentale, dev'essere disposta la cassazione sul punto della sentenza im- pugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Venezia (af- finché provveda sulla domanda di restituzione avanzata in sede d'ap- pello dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.), cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in re- lazione al ricorso incidentale e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, cui Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 14069/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del pre- sente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 2/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] .ide Amendola j(fiks [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 14069/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.0 A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 531/2021 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 14069/2021 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 9/3/2021 (n. 531/2021), la Corte d'ap- pello di Venezia, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a., e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art.2901 c.c., degli atti con i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (debitori della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.) avevano ceduto taluni diritti im- mobiliari propri in favore di [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopo aver rilevato come il primo giudice avesse disatteso l'actio pauliana esercitata dalla società attrice in ragione della mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo al terzo acqui- rente ("pur in presenza di tutti gli altri presupposti della domanda pro- posta") - ha viceversa ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva indispensabili ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a., perve- nendo all'accertamento dell'inefficacia relativa dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 2901 c.c.; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- guolo e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.c.a. resiste con controricorso proponendo, a sua volta ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo d'impugnazione; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato memoria; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza d'appello per omesso, insufficiente e contraddittorio esame Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 14069/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di un fatto decisivo della controversia, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il presupposto costituito dalla po- steriorità della compravendita del gennaio 2016 (dichiarata inefficace), rispetto al sorgere del credito in capo alla società avversaria; credito, nella specie sorto solo a seguito della transazione conclusa tra le parti nell'aprile del 2016, come peraltro confermato nelle stesse indicazioni contenute nell'originaria domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.; sotto altro profilo, i ricorrenti si dolgono dall'avvenuta afferma- zione, da parte del giudice d'appello, dell'esistenza dell'elemento dell'eventus damni, e della relativa conoscenza da parte del terzo ac- quirente, sulla base di una circostanza di fatto del tutto impossibile ed illogicamente richiamata, non potendo ritenersi detto terzo a cono- scenza, nel gennaio del 2016, di un danno che si sarebbe provocato, a carico della società originaria attrice, solo in conseguenza di una scrit- tura privata venuta ad esistenza nell'aprile dello stesso anno; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come, secondo quanto espressamente indicato nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ebbe a rigettare l'azione revocatoria originariamente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a. sul presupposto della mancata prova dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente dei diritti immobiliari del Ferro e della Mene- guolo; e tanto, "pur in presenza di tutti gli altri presupposti della do- manda proposta" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); in particolare, la corte territoriale ha esplicitamente sottolineato come il Tribunale di Venezia avesse ritenuto comprovata l'esistenza dei seguenti presupposti dell'azione revocatoria: 1) il credito vantato dall'odierna appellante "sorto in data antecedente alla conclusione dell'atto impugnato" (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); 2) l'even- tus damni, e 3) la scientia damni in capo ai venditori, ossia la consa- pevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori;Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 14069/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sempre secondo la corte territoriale, non avendo gli appellati (odierni ricorrenti) proposto alcuna impugnazione su tali punti della sentenza di primo grado, gli elementi indicati "non devono essere og- getto di ulteriore accertamento", in quanto evidentemente coperti dal giudicato interno formatosi al riguardo; ciò posto, dovendo ritenersi ricompresi, entro i limiti oggettivi del giudicato interno formatosi nel corso dell'odierno giudizio, tanto la cir- costanza di fatto costituita dall'anteriorità del credito vantato dalla so- cietà originaria attrice rispetto all'atto impugnato con l'actio pauliana dell'[OSCURATO:PERSONA] s.c.a., quanto l'eventus damni a carico della società attrice, la censura in esame, nella misura in cui intende ridiscutere l'ef- fettivo accertamento positivo di tali circostanze di fatto (viceversa co- perte da giudicato interno), deve ritenersi inammissibile; è appena il caso di rilevare l'inammissibilità della censura avanzata dai ricorrenti in relazione alla questione concernente la consapevo- lezza, da parte del terzo acquirente, del danno arrecato alla società attrice, essendosi detti ricorrenti totalmente sottratti al dovere di con- futare la complessa e articolata motivazione sul punto dettata dal giu- dice d'appello, limitandosi all'incomprensibile e apodittica affermazione dell'impossibilità che il Passadore potesse essere a conoscenza, nel gennaio del 2016, di un danno che si sarebbe provocato, a carico della società originaria attrice, in conseguenza di una scrittura privata ve- nuta ad esistenza solo nell'aprile dello stesso anno, avendo il giudice a quo esaurientemente argomentato, sul piano probatorio, come già all'epoca del compimento dell'atto impugnato, la situazione debitoria del Ferro e della Meneguolo fossero ben note al Passadore, così come adeguatamente comprovata fosse rimasta la circostanza consistita dalla consapevolezza, da parte dello stesso, del danno arrecato, attra- verso il compimento di tale atto, alle ragioni dei propri creditori; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente rilevata l'inam- missibilità dell'odierno ricorso principale;Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 14069/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con l'unico motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] s.c.a. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta, avanzata dalla società istante, vòlta alla condanna di controparte alla restituzione di quanto versato in esecuzione della condanna pronunciata dal giudice di primo grado (in relazione al rimborso delle spese relative al giudizio) successivamente riformata in appello; il motivo è fondato; osserva il Collegio come, sulla base di quanto risultante dagli atti depositati in questa sede (da un lato, la sentenza impugnata e, dall'al- tro, le conclusioni tempestivamente avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a. in sede d'appello), emerga per tabulas l'avvenuta omissione, da parte del giudice d'appello (a seguito della riforma della decisione di primo grado e del conseguente accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.), di alcuna pronuncia sulla domanda di condanna avanzata da tale ultima società ai fini del recupero di quanto corrispo- sto in esecuzione della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado e contestualmente riformata in grado di appello; sulla base di tale premessa, rilevata la fondatezza del ricorso inci- dentale, dev'essere disposta la cassazione sul punto della sentenza im- pugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Venezia (af- finché provveda sulla domanda di restituzione avanzata in sede d'ap- pello dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.), cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in re- lazione al ricorso incidentale e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, cui Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 14069/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del pre- sente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 2/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] .ide Amendola j(fiks [OSCURATO:PERSONA] C
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