CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42690/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato chiesto che nella determinazione delle spese processuali, derivanti dalla condanna inflittale con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Livorno del 4 marzo 2008, confermata dalla Corte di appello di Firenze in data 2 marzo 2012, irrevocabile dall'8 luglio 2014, fosse applicata la disciplina dettata dalla legge n. 69/2009, con esonero dal vincolo della solidarietà. [OSCURATO:PERSONA] adito fondava la decisione sul richiamo delle argomentazioni espresse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 491 del 29/9/2011, con la quale si è ritenuto che l'esclusione del vincolo della solidarietà tra imputati, quanto all'obbligazione al pagamento delle spese processuali, stabilita dalla L. n. 69 del 2009, può avere effetto soltanto per le statuizioni di condanna emesse dopo la sua entrata in vigore e non per quelle oggetto di pronuncia divenuta irrevocabile in precedenza, come accaduto nel caso della Alina, in quanto la statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in solido con il coimputato non era stata oggetto di impugnazione nei successivi gradi di giudizio e aveva acquistato autorità di giudicato interno prima dell'entrata in vigore della I. n. 69 del 2009. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, a mezzo del difensore, per chiederne l'annullamento per erronea applicazione degli artt. 535 cod. proc. pen. e 205 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il giudice dell'esecuzione non ha correttamente risolto il tema dell'applicazione al caso della norma di cui all'art. 535 cod. proc. pen., come modificata dalla legge n. 69 del 2009, ponendosi in contrasto con il pronunciamento delle Sezioni Unite, secondo cui la nuova regola di imputazione delle spese processuali è preclusa per le sole fattispecie per le quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna prima dell'entrata in vigore della legge citata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.2. Il giudice dell'esecuzione, con la decisione avversata, non ha aderito alle indicazioni contenute nella pronuncia, pur richiamata testualmente, delle Sezioni unite di questa Corte, n. 491 del 29/9/2011, Pislor, Rv. 251265, secondo la quale il nuovo testo dell'art. 535 cod. proc. pen., come modificato a seguito dell'intervento novellatore operato dalla L. n. 69 del 2009, non è suscettibile di applicazione retroattiva alle spese giudiziali, oggetto di statuizione di condanna emessa anteriormente alla sua entrata in vigore e passata in giudicato; " In effetti, se si pone mente... alla natura di sanzione economica accessoria alla pena, che deve ormai attribuirsi alla statuizione di condanna alle spese del procedimento penale, non può non ritenersi che un intervento che delimiti l'entità di tale sanzione abbia natura di norma non processuale ma sostanziale. Da ciò tuttavia, ... non può derivare l'applicabilità retroattiva della nuova regola del pro quota alle fattispecie.. per le quali sia stata anteriormente pronunciata sentenza irrevocabile, stante la preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen.". 3. L'applicazione del più favorevole criterio dell'accollo pro quota, pertanto, non trova applicazione solo con riferimento a debiti maturati in forza di sentenze di condanna che, pronunciate anteriormente al 4 luglio 2009, siano divenute irrevocabili prima di tale data. Potendosi qui solo aggiungere che il principio della necessaria applicabilità della disciplina legislativa sopravvenuta più favorevole -e il dovere del giudice di applicare la /ex mitior-, per espressa previsione normativa dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., trova il suo limite operativo solo nell'irrevocabilità della pronuncia e nel formarsi del giudicato. Da ciò deriva che la sua applicabilità non può essere rimessa all'iniziativa dell'imputato e non è impedita dalle preclusioni che si formano nel corso del giudizio, incontrando, come si è detto, il solo limite del giudicato. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Livorno che, nel pronunciarsi sulla domanda della ricorrente, dovrà attenersi ai superiori principi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del •bunale di Livorno. Così deciso in Roma, il 21 apri