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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34950/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto quello riguardante la prescrizione è manifestamente infondato perché a tacer d'altro il rilievo non tiene conto del fatto che nel caso il reato di evasione è stato consumato il 9 giugno 2018 con conseguente operatività della sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017 (sì la prescrizione nel caso sarebbe maturata alla data del 9 giugno 2027) mentre le altre due doglianze replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla non applicabilità dell'ad 47 comma 3 cp ( oltre alle considerazioni spese dalla Corte del merito si vedano quelle contenutenella sentenza appellata, alla pagina 5) e in relazione alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

D P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] SILVJA1GIORGI rl/ 30 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Duri emente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto quello riguardante la prescrizione è manifestamente infondato perché a tacer d'altro il rilievo non tiene conto del fatto che nel caso il reato di evasione è stato consumato il 9 giugno 2018 con conseguente operatività della sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017 (sì la prescrizione nel caso sarebbe maturata alla data del 9 giugno 2027) mentre le altre due doglianze replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla non applicabilità dell'ad 47 comma 3 cp ( oltre alle considerazioni spese dalla Corte del merito si vedano quelle contenutenella sentenza appellata, alla pagina 5) e in relazione alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. D P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] SILVJA1GIORGI rl/ 30 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Duri emente 2
Sentenza Cassazione n. 34950/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris