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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03247/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/12/2021 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Bergamo, in data 23/06/2021, con la quale BARRETTA Roberto era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 5 d.l.vo n. 74 del 2000 per l'anno di imposta 2011, a lui ascritto in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale.

2. Ricorre per cassazione il BARRETTA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Con ampi richiami giurisprudenziali, il difensore evidenzia che il BARRETTA era un mero prestanome (come ritenuto anche dal primo giudice), e che la sussistenza del dolo specifico di evasione delle imposte non poteva essere desunta sulla sola scorta dell'accettazione della carica amministrativa e della sottoscrizione, tre giorni dopo, dell'atto di vendita di un immobile della società (il cui corrispettivo costituiva il presupposto per gli obblighi dichiarativi rimasti inadempiuti), dal momento che - dopo tale sottoscrizione - il BARRETTA era rimasto del tutto estraneo alla gestione della società.

Sotto altro profilo, si deduce che l'intento perseguito dal ricorrente, con l'accettazione della carica, era stato esclusivamente quello di percepire il guadagno che gli era stato prospettato per tale accettazione: nessuna prova, infatti, era stata acquisita in ordine alla sua volontà di far evadere le imposte alla società.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla confisca.

Si censura la sentenza per aver ritenuto applicabile l'art. 12-bis d.l.vo n 74 ad una fattispecie, come quella in esame, commessa anteriormente alla sua entrata in vigore.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la decisione impugnata risultava, per entrambe le questioni prospettate, del tutto conforme alle valutazioni del primo giudice e in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene questo Collegio che la concorde valutazione dei giudici di merito si ponga in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ribadito anche in epoca recentissima, secondo cui «in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto» (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 01).

Deve in particolare evidenziarsi che l'affermazione di penale responsabilità non è stata fondata sul mero riscontro formale della titolarità della carica, ma sulla scorta della sostanziale coincidenza temporale dell'assunzione della qualifica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da parte del BARRETTA, e la vendita di un terreno edificabile della società ad un prezzo pari a Euro 899.000, con una plusvalenza, rispetto alla contabilizzazione del terreno a dicembre 2010, 2 di Euro 486.586, sulla cui base è stato calcolato - considerati i costi forfettariamente calcolati nel 10%, in assenza di scritture contabili - il reddito di impresa oggetto della omessa dichiarazione.

In buona sostanza, il diretto coinvolgimento del BARRETTA in una operazione immobiliare di assoluto rilievo per la società di cui egli aveva appena assunto le funzioni di amministratore unico, e che aveva comportato ingenti ricavi per la [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuto, tutt'altro che illogicamente, un elemento decisivo per ritenere sussistente anche l'elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado e pag. 5 di quella d'appello, in cui si sottolinea la stretta connessione tra l'operazione commerciale e il dolo specifico "di consentire alla società di evadere le imposte dovute (non foss'altro in ragione del macroscopico imponibile sul quale calcolarle)").

A fronte di tale percorso argomentativo, la difesa ricorrente ha sostenuto la necessità di considerare il BARRETTA un mero prestanome, senza peraltro corredare tale prospettazione di elementi concretamente apprezzabili, idonei a sostenerla e comunque a privare di rilevanza accusatoria il coinvolgimento del ricorrente nell'importante operazione immobiliare di cui si è detto.

3. Manifestamente infondata, oltre che meramente reiterativa, appare la residua censura.

La Corte d'Appello ha condivisibilmente richiamato, a sostegno della reiezione del corrispondente motivo di appello, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12- bis, comma secondo, del predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015» (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386 - 01).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/12/2021 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Bergamo, in data 23/06/2021, con la quale BARRETTA Roberto era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 5 d.l.vo n. 74 del 2000 per l'anno di imposta 2011, a lui ascritto in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale. 2. Ricorre per cassazione il BARRETTA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con ampi richiami giurisprudenziali, il difensore evidenzia che il BARRETTA era un mero prestanome (come ritenuto anche dal primo giudice), e che la sussistenza del dolo specifico di evasione delle imposte non poteva essere desunta sulla sola scorta dell'accettazione della carica amministrativa e della sottoscrizione, tre giorni dopo, dell'atto di vendita di un immobile della società (il cui corrispettivo costituiva il presupposto per gli obblighi dichiarativi rimasti inadempiuti), dal momento che - dopo tale sottoscrizione - il BARRETTA era rimasto del tutto estraneo alla gestione della società. Sotto altro profilo, si deduce che l'intento perseguito dal ricorrente, con l'accettazione della carica, era stato esclusivamente quello di percepire il guadagno che gli era stato prospettato per tale accettazione: nessuna prova, infatti, era stata acquisita in ordine alla sua volontà di far evadere le imposte alla società. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla confisca. Si censura la sentenza per aver ritenuto applicabile l'art. 12-bis d.l.vo n 74 ad una fattispecie, come quella in esame, commessa anteriormente alla sua entrata in vigore. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la decisione impugnata risultava, per entrambe le questioni prospettate, del tutto conforme alle valutazioni del primo giudice e in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene questo Collegio che la concorde valutazione dei giudici di merito si ponga in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ribadito anche in epoca recentissima, secondo cui «in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto» (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 01). Deve in particolare evidenziarsi che l'affermazione di penale responsabilità non è stata fondata sul mero riscontro formale della titolarità della carica, ma sulla scorta della sostanziale coincidenza temporale dell'assunzione della qualifica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da parte del BARRETTA, e la vendita di un terreno edificabile della società ad un prezzo pari a Euro 899.000, con una plusvalenza, rispetto alla contabilizzazione del terreno a dicembre 2010, 2 di Euro 486.586, sulla cui base è stato calcolato - considerati i costi forfettariamente calcolati nel 10%, in assenza di scritture contabili - il reddito di impresa oggetto della omessa dichiarazione. In buona sostanza, il diretto coinvolgimento del BARRETTA in una operazione immobiliare di assoluto rilievo per la società di cui egli aveva appena assunto le funzioni di amministratore unico, e che aveva comportato ingenti ricavi per la [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuto, tutt'altro che illogicamente, un elemento decisivo per ritenere sussistente anche l'elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado e pag. 5 di quella d'appello, in cui si sottolinea la stretta connessione tra l'operazione commerciale e il dolo specifico "di consentire alla società di evadere le imposte dovute (non foss'altro in ragione del macroscopico imponibile sul quale calcolarle)"). A fronte di tale percorso argomentativo, la difesa ricorrente ha sostenuto la necessità di considerare il BARRETTA un mero prestanome, senza peraltro corredare tale prospettazione di elementi concretamente apprezzabili, idonei a sostenerla e comunque a privare di rilevanza accusatoria il coinvolgimento del ricorrente nell'importante operazione immobiliare di cui si è detto. 3. Manifestamente infondata, oltre che meramente reiterativa, appare la residua censura. La Corte d'Appello ha condivisibilmente richiamato, a sostegno della reiezione del corrispondente motivo di appello, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12- bis, comma secondo, del predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015» (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386 - 01). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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