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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37726/2025

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a seguente ORDINANZA C9J-1-)2G-4A-0 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 4 marzo 20025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche applicate in regime di prevalenza con le aggravanti contestate, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata - in relazione a plurimi episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva, dissipativa e per operazioni dolose, e in dettaglio descritti ai capi A.1), A.2), B.1) e B.2) della rubrica - di anni quattro e mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione al punto B) del capo A.1), per erronea qualificazione giuridica del fatto.

Argomenta che il Giudice di merito era incorso nell'errata qualificazione giuridica del fatto e che emergeva dalle modalità del fatto descritte nel capo di imputazione, giacché l'incameramento da parte della società fallita del finanziamento ha determinato un accrescimento del patrimonio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., (Sez.

U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825).

Invero, l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., prevede espressamente che il giudice valuti anche la correttezza della "qualificazione giuridica del fatto", evidentemente al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in una impropria negoziazione dell'accusa, vale a dire in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 112 Cost.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e che la verifica sul punto deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow, Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394), principi, questi, ribaditi anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera della

I. 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg in proc.

Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, EI Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272619).

In particolare, "l'erronea qualificazione del fatto" può essere utilmente dedotta con il ricorso per cassazione purché, "a fronte della verifica che il Giudice è chiamato a compiere" sulla richiesta delle parti, l'impugnazione non "contrappo(nga) diverse letture della vicenda ma (...) prospett(i) l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta" (Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214).

3. Invero, il depauperamento del patrimonio di una società non consegue soltanto ad un effettivo esborso di somme di denaro ma anche all'assunzione di un obbligo contrattuale al quale tale esborso debba conseguire posto che il debito che ne deriva, se certo, liquido ed esigibile, dovrà essere riportato in bilancio fra le già acquisite passività patrimoniali, sempre che lo stesso - come per le somme effettivamente distratte - sia privo di attinenza con l'attività economica della società fallita.

Si è così affermato, infatti, che è configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nella condotta di assunzione, in una situazione di grave e non fronteggiabile sofferenza debitoria, di ulteriori obbligazioni prive di apprezzabile collegamento con l'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 141 del 03/11/2020, dep. 2021, Cantini, Rv. 280142).

Pertanto, la contestazione in fatto contenuta nel capo d'imputazione e, in particolare, la condotta consistita nella sottoscrizione di un prestito infruttifero, destinato a coprire l'acquisizione di altra società, acquisizione mai avvenuta, generando il relativo indebitamento, rende evidente come, nel caso di specie, si sia in presenza di una bancarotta fraudolenta distrattiva. [OSCURATO:PERSONA] che la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Giudice è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in rubrica e che la censura è del tutto generica, non specificando il ricorrente neppure perché e in quale modo il Tribunale avrebbe omesso di verificare la congruità dei fatti delittuosi elencati nei capi d'imputazione con la qualificazione giuridica presente in sentenza.

Pertanto, il motivo risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali dovesse ritenersi corretta una diversa qualificazione giuridica.

4. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., va dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.

Come ribadito, da ultimo, da Sez.

U., n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01, si tratta di una disciplina che persegue finalità deflattive, garantite da un procedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, in considerazione delle sue peculiarità, perché il consenso dell'imputato all'applicazione della pena rende superfluo lo svolgimento di un giudizio a cognizione piena e legittima la limitazione dei casi di impugnazione.

5. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA C9J-1-)2G-4A-0 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 4 marzo 20025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche applicate in regime di prevalenza con le aggravanti contestate, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata - in relazione a plurimi episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva, dissipativa e per operazioni dolose, e in dettaglio descritti ai capi A.1), A.2), B.1) e B.2) della rubrica - di anni quattro e mesi sei di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione al punto B) del capo A.1), per erronea qualificazione giuridica del fatto. Argomenta che il Giudice di merito era incorso nell'errata qualificazione giuridica del fatto e che emergeva dalle modalità del fatto descritte nel capo di imputazione, giacché l'incameramento da parte della società fallita del finanziamento ha determinato un accrescimento del patrimonio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825). Invero, l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., prevede espressamente che il giudice valuti anche la correttezza della "qualificazione giuridica del fatto", evidentemente al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in una impropria negoziazione dell'accusa, vale a dire in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 112 Cost. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e che la verifica sul punto deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow, Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394), principi, questi, ribaditi anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera della I. 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg in proc. Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, EI Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272619). In particolare, "l'erronea qualificazione del fatto" può essere utilmente dedotta con il ricorso per cassazione purché, "a fronte della verifica che il Giudice è chiamato a compiere" sulla richiesta delle parti, l'impugnazione non "contrappo(nga) diverse letture della vicenda ma (...) prospett(i) l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta" (Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214). 3. Invero, il depauperamento del patrimonio di una società non consegue soltanto ad un effettivo esborso di somme di denaro ma anche all'assunzione di un obbligo contrattuale al quale tale esborso debba conseguire posto che il debito che ne deriva, se certo, liquido ed esigibile, dovrà essere riportato in bilancio fra le già acquisite passività patrimoniali, sempre che lo stesso - come per le somme effettivamente distratte - sia privo di attinenza con l'attività economica della società fallita. Si è così affermato, infatti, che è configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nella condotta di assunzione, in una situazione di grave e non fronteggiabile sofferenza debitoria, di ulteriori obbligazioni prive di apprezzabile collegamento con l'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 141 del 03/11/2020, dep. 2021, Cantini, Rv. 280142). Pertanto, la contestazione in fatto contenuta nel capo d'imputazione e, in particolare, la condotta consistita nella sottoscrizione di un prestito infruttifero, destinato a coprire l'acquisizione di altra società, acquisizione mai avvenuta, generando il relativo indebitamento, rende evidente come, nel caso di specie, si sia in presenza di una bancarotta fraudolenta distrattiva. [OSCURATO:PERSONA] che la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Giudice è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in rubrica e che la censura è del tutto generica, non specificando il ricorrente neppure perché e in quale modo il Tribunale avrebbe omesso di verificare la congruità dei fatti delittuosi elencati nei capi d'imputazione con la qualificazione giuridica presente in sentenza. Pertanto, il motivo risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali dovesse ritenersi corretta una diversa qualificazione giuridica. 4. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., va dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata. Come ribadito, da ultimo, da Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01, si tratta di una disciplina che persegue finalità deflattive, garantite da un procedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, in considerazione delle sue peculiarità, perché il consenso dell'imputato all'applicazione della pena rende superfluo lo svolgimento di un giudizio a cognizione piena e legittima la limitazione dei casi di impugnazione. 5. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così de