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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2023

Cassazione n. 19045/2026

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el TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna harigettato la richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale avanzata daDochita [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena di anni sette di reclusione,inflittagli con sentenza del 08/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRavenna, passata in giudicato il 14/02/2025, per il delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 09ottobre 1990 n. 309, con fine pena attualmente fissato al 25/07/2028.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,per violazione dell’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 e per contraddittorietà dellamotivazione.3.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure sussunte nell’atto di impugnazione, infatti,non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate infatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione econoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedottispunti di contraddittorietà, che risultano – contrariamente alle deduzioni difensive – del tuttoassenti nel testo dell’avversato provvedimento.

Dette doglianze sono, altresì, riproduttive diargomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese – in base a un ineccepibileargomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna harigettato la richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale avanzata daDochita [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena di anni sette di reclusione,inflittagli con sentenza del 08/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRavenna, passata in giudicato il 14/02/2025, per il delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 09ottobre 1990 n. 309, con fine pena attualmente fissato al 25/07/2028.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,per violazione dell’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 e per contraddittorietà dellamotivazione.3. Il ricorso è inammissibile. Le censure sussunte nell’atto di impugnazione, infatti,non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate infatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione econoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedottispunti di contraddittorietà, che risultano – contrariamente alle deduzioni difensive – del tuttoassenti nel testo dell’avversato provvedimento. Dette doglianze sono, altresì, riproduttive diargomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese – in base a un ineccepibileargomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19045/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris