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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51034/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28558/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura contenuta nel primo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulata in termini generici, è meramente riproduttiva di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca l'importanza del dato ponderale, incompatibile con il riconoscimento della "fattispecie lieve", in ragione delle considerevoli potenzialità diffusive; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, che esso è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le relative argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. § 5); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, relativo alla misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 (applicata a seguito dell'appello proposto dal P.G.) è manifestamente infondato, alla luce della congrua motivazione fornita dalla Corte circa la dimostrata pericolosità sociale dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28558/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura contenuta nel primo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulata in termini generici, è meramente riproduttiva di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca l'importanza del dato ponderale, incompatibile con il riconoscimento della "fattispecie lieve", in ragione delle considerevoli potenzialità diffusive; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, che esso è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le relative argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. § 5); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, relativo alla misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 (applicata a seguito dell'appello proposto dal P.G.) è manifestamente infondato, alla luce della congrua motivazione fornita dalla Corte circa la dimostrata pericolosità sociale dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 51034/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris