Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05119/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia presentato da soggetto privo di interesse, poiché tende a ottenere enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli al ricorrente.

In tal senso, si evidenzia che, nelle more del procedimento, Attanasio è stato trasferito in altro istituto penitenziario.

Appare pacifico, infatti, che, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ai fini della proposizione di una impugnazione sia necessario avervi interesse.

Sul punto, si osserva che - secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione - l'interesse a proporre impugnazione debba essere apprezzabile non solo nei termini di attualità, ma anche in quelli della concretezza, tanto da non potersi risolvere nella mera aspirazione alla correzione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata.

La concretezza dell'interesse, infatti, può ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio del diritto dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia presentato da soggetto privo di interesse, poiché tende a ottenere enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli al ricorrente. In tal senso, si evidenzia che, nelle more del procedimento, Attanasio è stato trasferito in altro istituto penitenziario. Appare pacifico, infatti, che, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ai fini della proposizione di una impugnazione sia necessario avervi interesse. Sul punto, si osserva che - secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione - l'interesse a proporre impugnazione debba essere apprezzabile non solo nei termini di attualità, ma anche in quelli della concretezza, tanto da non potersi risolvere nella mera aspirazione alla correzione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse, infatti, può ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio del diritto dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così