CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 7 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, in data 26 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in punto di prova della penale responsabilità, oltre a prefigurare un'inammissibile una rivalutazione delle fonti probatorie, non è consentito in sede di legittimità perché, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 7 sull'attendibilità del riconoscimento, anche in ragione dell'ulteriore riscontro costituito dal rinvenimento, a seguito di perquisizione personale del reo avvenuta il giorno successivo al fatto sub iudice, della medesima patente di guida falsa); considerato che il ricorso presentato dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 8, ove la Corte territoriale ha confermato l'aumento per continuazione operato dal primo giudice, ritenendolo adeguato alla gravità del reato per l'entità del danno ed alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il