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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31652/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 28 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente <<In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.» (Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 275271), come nel caso di specie, in cui la refurtiva è stata custodita all'interno di una borsa schermata al fine di neutralizzare il sistema antitaccheggio (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il>siden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 28 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente <<In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.» (Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 275271), come nel caso di specie, in cui la refurtiva è stata custodita all'interno di una borsa schermata al fine di neutralizzare il sistema antitaccheggio (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il>siden