CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14282/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANDREA2026DELL'OMARINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1234- controricorrente –avverso la sentenza n. 12/2025 della CORTE D'APPELLO diTRENTO, depositata il 02/04/2025 R.G.N. 39/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10513/2025Numero di raccolta generale 14282/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Con sentenza n. 25/2024 il Tribunale di Rovereto avevaaccolto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di accertare che, adecorrere dal marzo 2021 e sino alla data di risoluzione delrapporto di lavoro, egli aveva svolto attività lavorativa propriadel superiore livello 4A, con condanna della convenuta alpagamento delle differenze retributive e alla ricostruzione dellasua carriera previdenziale ed assicurativa; mentre avevarigettato la domanda con la quale detto lavoratore aveva chiestodi accertare l’inesistenza/inefficacia/nullità del licenziamentoper asserita giusta causa intimatogli dalla resistente con letteradatata 27.4.2023 per insussistenza del fatto materialecontestato o, in via subordinata, perché lo stesso fatto non erapunibile con sanzione espulsiva, ma meramente conservativa.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diTrento rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasuddetta sentenza di primo grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) quello che aveva dedotto e richiesto il lavoratorenel ricorso datato 17 gennaio 2024; b) che in particolare, inrelazione alla domanda relativa al licenziamento contestava laricorrenza di una giusta causa di licenziamento, sostenendo diaver agito per difendersi e di non aver in alcun modo aggreditoil collega, tentando invece di allontanarsi; c) che lacontestazione era quella di aver aggredito verbalmente in data31.3.2023 il suo collega [OSCURATO:PERSONA], rivolgendogli frasiingiuriose e minacciandolo con una spranga di ferro, per poipassare con la ruota posteriore sul piede di quest’ultimo,provocandogli la distorsione del ginocchio; d) le difese dellaNumero registro generale 10513/2025convenuta [OSCURATO:PERSONA]; e) che, sentiti i testimoni, iNl umero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 14282/2026Tribunale aveva accolto la domanda circa il superiorDeat a pubblicazione 14/05/2026inquadramento, mentre aveva rigettato quella relativa allicenziamento, trascrivendo quando in proposito avevaevidenziato il primo giudice; f) che il lavoratore aveva appellatodetta sentenza, chiedendone la parziale riforma, quanto alrigetto della domanda di annullamento del licenziamento.4. Tutto ciò premesso, la Corte esaminava con precedenzail secondo e l’ultimo motivo d’appello, incentrati sullavalutazione delle prove e sulla integrazione istruttoria,precisando che essa era consistita nell’ammissione di ulterioritestimonianze, e che l’unica esclusione aveva riguardatol’istanza volta alla acquisizione di una telefonata registrata.4.1. Evidenziava, quindi, la Corte che nemmenol’approfondimento istruttorio disposto dalla stessa Corte avevapotuto condurre a nuove evenienze di favore per l’appellante edanzi altro non aveva prodotto che ulteriori riscontri – rispetto aquelli già acquisiti in primo grado e sopra riportati testualmente– in ordine alla condotta gravemente lesiva del vincolo fiduciarioda parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo all’investimentodel [OSCURATO:PERSONA] ed all’uso ingiustificato di una spranga di ferro a scopointimidatorio: il tutto in assenza di situazioni che ne potesserofornire una seppur minima giustificazione.4.2. La Corte, quindi, dava conto di talune testimonianzeassunte e di due dichiarazioni scritte che avevano rilasciatoaltrettanti lavoratori, i quali le avevano poi confermate con delleprecisazioni come testi.5. Secondo la Corte, tutto ciò era sufficiente anche qualoranon si volesse prestar fede – argomento oggetto del primoNumero registro generale 10513/2025motivo di appello – alle dichiarazioni della parte offesa cheN, umero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 14282/2026invece, in tal guisa trovavano obiettivo conforto. Data pubblicazione 14/05/20266. Quanto al terzo motivo, avente ad oggetto la disaminadell’art. 66 comma 2 CCNL di riferimento, per la Corte era palese non essersi trattato di “partecipazione a diverbiolitigioso in locali aziendali o in luoghi di pertinenza aziendali nonseguito da vie di fatto”, posto che proprio di queste ultime si è– anche – trattato .7. Quanto alla proporzionalità – di cui si trattava nel quartomotivo – del pari, per la Corte, si era proprio verificato quel“mancato rispetto” e “grave pregiudizio alla dignità e libertàpersonale”, richiamati dall’art. 68 dello stesso CCNL.8. Infine, il quinto motivo sulle spese di causa era giudicatoassorbito.9. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.10. Resiste l’intimata con controricorso.11. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione ofalsa applicazione (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) dell’art. 437,secondo comma, cod. proc. civ. Violazione dell’art. 132, co. 2,n. 4), c.p.c. per motivazione illogica”. Lamenta “che la Corted’appello di Trento abbia errato nell’applicare l’art. 437 co. 2c.p.c. non ammettendo una registrazione audio di unaconversazione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e una testimone ([OSCURATO:PERSONA]),avvenuta prima dell’escussione della stessa testimonNeu menroe rle gistro generale 10513/2025Numero sezionale 1234/2026giudizio di primo grado”. Numero di raccolta generale 14282/2026Data pubblicazione 14/05/20262. Con il secondo motivo denuncia: “Violazione o falsaapplicazione (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) delle norme relative agliartt. 5 legge n. 604 del 1966, 3 co. 2 d.lgs. n. 23 del 2015, 2119c.c. – Violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per motivazioneillogica”. Deduce: “1. Violazione delle regole sull’onere dellaprova: secondo Cass. 1306/2022, spetta al datore di lavoroprovare la sussistenza della giusta causa, non essendosufficiente una condotta meramente negligente, marichiedendosi l’intenzionalità della condotta lesiva del vincolofiduciario; 2. assenza-illogicità della motivazione su più profili,poiché non ha correttamente applicato le regole sull’onereprobatorio, contiene contraddizioni interne sulla ricostruzionedei fatti, ha omesso di valutare elementi probatori rilevanti perescludere la giusta causa di licenziamento”.3. Con il terzo motivo “Violazione o falsa applicazione (art.360 co. 1 n. 3 c.p.c.) delle norme relativa agli artt. 2119 cc inrelazione all’art. 66 co 2 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 3.5 Regolamento disciplinare – Violazionedell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per motivazione omessa”.Deduce che la Corte d’appello, oltre ad aver violato le norme dilegge e collettive indicate in rubrica, ha reso una motivazione illogica ed omessa perché: – Da un lato afferma che vi è stato“un diverbio seguito da vie di fatto” – Dall’altro dichiara che“nessuna colluttazione tra i due vi è stata” – Cita inoltre unatestimonianza che parla solo di “acceso scambio verbale” .4. Con il quarto motivo denuncia: “Violazione o falsaapplicazione (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) delle norme relative agliartt. 2119 cc in relazione al principio di ragionevolezza eproporzionalità – Violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4) c.p.cNu.m pereo rre gistro generale 10513/2025Numero sezionale 1234/2026motivazione omessa”. Deduce che la Corte nNounm ero hdi ara ccolta generale 14282/2026correttamente applicato il principio di proporzionalitDàat a pubblicazione 14/05/2026nonostante abbia qualificato la condotta come “imprudente” enon dolosa. Assume che: “La motivazione è inoltre omessa eillogica poiché la decisione ha omesso di valutare elementidecisivi: - L’assenza di precedenti disciplinari in tutta la carrieradel lavoratore – La mancanza di conseguenze lesivedocumentate – La natura colposa e non dolosa della condotta”.5. I motivi sopra riassunti, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono infondati con rilevanti profilid’inammissibilità.6. E’ noto che la riformulazione dell’art. 360, primo comma,n. 5), c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione alminimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico,nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione (così, explurimis, Cass., sez. un., 21.12.2022, n. 37406).6.1. E le Sezioni unite di questa Corte hanno di recenteribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art.360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse SezioniN uumneirtoe re gistro generale 10513/2025Numero sezionale 1234/2026a partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determNinumaetroo d i iral ccolta generale 14282/2026rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle normDeat a pubblicazione 14/05/2026che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del viziomotivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacchéle prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione,le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che leSezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazioneapparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamenteincomprensibile”. In questo caso – occorre evidenziare perquanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era inprecedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio sicita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802) (così nel § 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).6.2. Inoltre, secondo un consolidato orientamento diquesta Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazioneche, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni traloro eterogenee, prospetti relativamente alla medesimaquestione motivi di censura tra di loro incompatibili comeavviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione dellaricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio talericostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria(così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n.10212/2020). Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso nonpossono coesistere censure caratterizzate da irredimibileeterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioniposte a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando unaNumero registro generale 10513/2025situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendereN umero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 14282/2026impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delDleat a pubblicazione 14/05/2026censure (Cass. n. 12625/2020).7. Ebbene, come emerge dalla sintesi delle diverse censuresopra esposta, tutte fanno esclusivo riferimento nelle rubricheall’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., pur senelle stesse sono denunciate anomalie motivazionali (in chiavedi “motivazione illogica”, o anche di “motivazione illogica” e, nelcontempo, talvolta data per “omessa”); anomalie che, piuttostodovevano essere fatte valere quale error in procedendo con ildiverso mezzo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.,deducendo la nullità della sentenza per tale vizio.Inoltre, nel quarto motivo il vizio di motivazione èprospettato in relazione alla “omessa valutazione di elementidecisivi”, sembrando virare nell’ipotesi di cui all’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c. (ma, se la censura fosse cosìriqualificata, opererebbe la preclusione attualmente previstadall’art. 360, comma quarto, c.p.c., applicabile rationetemporis, in caso di c.d. doppia conforme).7.1. Pertanto, nei quattro motivi, in cui è sempre dedottala violazione o la falsa applicazione di disparate norme di diritto(processuale e/o sostanziale), si riscontra anche unainestricabile promiscuità di mezzi di ricorso eterogenei.8. In ogni caso – stanti tali pressoché assorbenti profilid’inammissibilità - in relazione al primo motivo di ricorso percassazione, la motivazione resa in parte qua risulta senz’altrocomprensibile e non è stata, invece, completamente colta dalricorrente.Numero registro generale 10513/20258.1. Dal testo della sentenza impugnata (v. pag. 5 dellaN umero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 14282/2026stessa) si trae che la Corte aveva dato corso ad unDaat a pubblicazione 14/05/2026“integrazione istruttoria”, “con l’ammissione di ulterioritestimonianze”, ma che tale integrazione era stata esclusa conriguardo ad una “istanza volta alla acquisizione di una telefonataregistrata”. Pertanto, si era trattato di un’istanza, riferita ad unaprova di natura documentale (riconducibile a quelle previstedall’art. 2712 c.c.). Ed infatti la stessa Corte anzitutto scriveche: “Si tratta di produzione inammissibile pur nel rito del lavoroin quanto risultata formata prima della chiusura del giudizio diprimo grado che si è caratterizzato per una specifica faseistruttoria”.Subito dopo la Corte ha osservato ancora che: “Sivorrebbero chiedere ad una teste già escussa circostanze che,essendo presenti i difensori in sede testimoniale, avrebberopotuto ben esserle prospettate in tale sede, …”.8.2. Rileva, allora, il Collegio che anche nello svolgimentodel primo motivo (v. pagg. 11-12 del ricorso per cassazione)non viene spiegato perché la motivazione dell’impugnatasentenza sarebbe “illogica”.Del resto, le deduzioni del ricorrente sono piuttosto tese adillustrare perché la Corte d’appello avrebbe “errato nell’applicarel’art. 437 co.2 cpc”; ma il ricorrente non considera la primaparte della motivazione in proposito esposta dalla Corte, voltaad evidenziare che si trattava di prova documentale formatasiprima della chiusura del giudizio di primo grado e che, quindi, ilricorrente avrebbe potuto produrre in precedenza (cfr. art. 345,comma terzo, c.p.c.). Inoltre, lo stesso ricorrente tuttoraassume trattarsi di “una conversazione registrata fra il signorBini e la testimone [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] …Numero registro generale 10513/2025quindi anteriormente alla avvenuta escussione della testimoneN umero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 14282/2026nel primo grado di giudizio”, ma neppure deduce di aver dedottDoat a pubblicazione 14/05/2026in secondo grado, prima che dimostrato, se e perché nonavrebbe potuto produrre detto documento “nel giudizio di primogrado per causa ad essa non imputabile”.9. La Corte, poi, ha fondato la sua valutazione circa “lacondotta gravemente lesiva del vincolo fiduciario da parte delsig. [OSCURATO:PERSONA]”, sul rilievo che era emerso che:-il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha per nulla una corporatura “grossa” comevorrebbe suggerire il [OSCURATO:PERSONA], atteso che si tratta di una persona dicorporatura slanciata ma non “grosso” (altezza .85 - n.d.r.:rectius, all’evidenza 1.85 - peso 85 kg.),-il [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto una condotta di guida imprudente, anchesolo accettando il rischio di un accidentale movimentonell’attimo in cui ha ingranato la marcia pur avendo una portieraaperta con una persona accanto alla stessa;-l’investimento del [OSCURATO:PERSONA] vi è stato, determinandone lacaduta, che non è stata un “far scena”, visto e considerato chela traccia della gomma è stata immortalata nella immediatezzada una fotografia della sua scarpa scattata da [OSCURATO:PERSONA],che ha poi confermato la foto (doc. 5 Dolomiti);-l’uso di una spranga a scopo intimidatorio, in assenza diriscontri che descrivano atteggiamenti a loro volta minacciosi daparte del [OSCURATO:PERSONA], è attestato dalla deposizione del testeCasagrande nonché del teste Paris .9.1. La Corte ha, poi, dato conto di ulteriori dichiarazioniscritte e orali (v. pagg. 6-11), e questo Collegio di legittimitànon può ovviamente sindacare l’apprezzamento che la CorteNumero registro generale 10513/2025d’appello ne ha fatto quale giudice di merito cui taleN umero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 14282/2026apprezzamento è riservato, come, invece, il ricorrente pretendDeat a pubblicazione 14/05/2026sostanzialmente in particolare nel secondo e nel terzo motivo diricorso.Difatti, la Corte ha incensurabilmente concluso che: “Tuttociò è sufficiente anche qualora non si volesse prestar fede –argomento oggetto del primo motivo di appello – alledichiarazioni della parte offesa che, invece, in tal guisa trovanoobiettivo conforto”.10. La Corte ha, quindi, considerato al § C) della suamotivazione: “Quanto al terzo motivo, avente ad oggetto ladisamina dell’art. 66 comma 2 CCNL di riferimento, è palese nonessersi trattato di “partecipazione a diverbio litigioso in localiaziendali o in luoghi di pertinenza aziendali “non seguito da viedi fatto”, posto che proprie di queste ultime si è – anche –trattato”.10.1. La Corte, perciò, ha qui accreditato la conclusione chei due contendenti (o almeno uno di essi) fossero passati alle “viedi fatto”, e che “anche” di questo si era “trattato”.10.2. Ciò pertanto non contraddice quello che inprecedenza aveva considerato la Corte di merito, quando avevadefinito la sua condotta di guida “imprudente”, e quindi nonintenzionale, perché gli aveva altresì attribuito l’ “uso di unaspranga a scopo intimidatorio”.10.3. Del resto, immediatamente dopo aver affermato ilricorso (anche, ma non soltanto) alle “vie di fatto”, la stessaCorte ha concluso, nell’ambito del § D) della propriamotivazione, che: “nessuna colluttazione tra i due vi è stata,non vi è stato alcun schiaffeggiamento verso il [OSCURATO:PERSONA] tale dagiustificare una sua reazione violenta quale è stata attuaNtuame.r oI rle gistro generale 10513/2025Numero sezionale 1234/2026Loss non ha minimamente toccato e minimamente minNaumccerioa dti ora ccolta generale 14282/2026con qualsiasi gesto o parole il [OSCURATO:PERSONA], e l’acceso diverbio che Dèat a pubblicazione 14/05/2026stato riportato dai vari testimoni non poteva giustificare lareazione (spranga e investimento) posta in essere …”.11. In definitiva, salvi i rilievi d’inammissibilità già esposti,anche il quarto motivo circa la proporzionalità della misuraespulsiva è privo di fondamento perché la condotta delricorrente, come accertata dai giudici del doppio grado digiudizio, non era stata solo colposa (in relazioneall’investimento), come egli deduce, ma anche dolosa.12. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 10513/2025titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoN, umero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 14282/2026a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Data pubblicazione 14/05/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 10513/2025Numero sezionale 1234/2026Numero di raccolta generale 14282/2026Data pubblicazione 14/05/2026