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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:296
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62000S0001 - IT Avis juridique important | 62000S0001 Ordinanza della Corte del 29 maggio 2001. - [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - [OSCURATO:PERSONA]1/00 SA. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-04219 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Privilegi ed immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee - Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento nelle mani di un'istituzione - Necessità di un'autorizzazione della Corte - Ampiezza dei poteri della Corte - Provvedimenti coercitivi che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull'attuazione dei programmi d'azione decisi dalle [OSCURATO:PERSONA] - Rischio di ostacolare il funzionamento delle [OSCURATO:PERSONA] (Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee, art. 1)

[OSCURATO:PERSONA]

$$L'art. 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee, ai sensi del quale i beni e gli averi delle [OSCURATO:PERSONA] non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte, è inteso ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all'indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la competenza della Corte nel caso di una domanda di pignoramento presso terzi si limita all'esame della questione se una misura del genere, per gli effetti che comporta secondo il diritto nazionale da applicare, possa ostacolare il buon funzionamento e l'indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA] europee.

A tal riguardo il funzionamento delle [OSCURATO:PERSONA] può essere ostacolato da provvedimenti coercitivi che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull'attuazione dei programmi d'azione decisi dalle [OSCURATO:PERSONA]. ( v. punti 9-10, 12 ) [OSCURATO:PERSONA] causa C-1/00 SA, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Ginevra (Svizzera), rappresentata dall'avv.

J.H.J.

Bourgeois, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg.

M. [OSCURATO:PERSONA] e B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,

LA CORTE,

composta dai sigg.

G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C. Gulmann, A. [OSCURATO:PERSONA], M. Wathelet e

V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O.

Edward, J.-P.

Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken, N. Colneric, e dai sigg.

S. von Bahr (relatore), J.N. [OSCURATO:PERSONA] e C.W.A.

Timmermans, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass sentito l'avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 14 dicembre 2000, la società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha chiesto, in applicazione dell'art. 1, terza frase, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: il «Protocollo»), l'autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della [OSCURATO:PERSONA] di somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea alla Repubblica di Gibuti.

Fatti all'origine della controversia 2 I fatti della causa, come risultano dal fascicolo, possono essere riassunti come segue. 3 Il 20 gennaio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con la Repubblica di Gibuti un contratto di fornitura di servizi di ispezione e verifica delle importazioni in tale paese.

Poiché la Repubblica di Gibuti non ha adempiuto al proprio obbligo di pagare le fatture mensili emesse tra il 3 giugno 1997 e il 30 novembre 1997, ad eccezione di una sola, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso ad una clausola compromissoria prevista dal contratto. 4 Con lodo arbitrale del 28 gennaio 2000, la Repubblica di Gibuti è stata condannata a pagare alla [OSCURATO:PERSONA], da una parte, un importo di USD 2 265 550,63, maggiorato degli interessi al tasso legale in vigore a Gibuti a decorrere dalla data della sentenza, e, dall'altra, un importo di USD 66

000. In seguito all'inadempimento da parte della Repubblica di Gibuti dell'obbligo di pagare tali somme, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'exequatur del lodo al Tribunal de première instance di Bruxelles (Belgio).

Quest'ultimo ha accordato l'exequatur con ordinanza del 16 novembre 2000, in applicazione dell'art. 1710 del code judiciaire belga. 5 Con lettera del 1° settembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di renderle noto se un pignoramento presso terzi, nelle mani della [OSCURATO:PERSONA], degli importi dovuti da quest'ultima alla Repubblica di Gibuti possa pregiudicare il funzionamento e l'indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA] europee. 6 Il 2 ottobre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto che, nel caso in cui un pignoramento presso terzi incidesse sul finanziamento di una politica comunitaria e in particolare sulla cooperazione allo sviluppo della Repubblica di Gibuti, la [OSCURATO:PERSONA] si avvarrebbe dell'immunità ad essa conferita dal Protocollo.

Conclusioni delle parti 7 Nel suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia autorizzarla a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di USD 2 265 550,63, maggiorati degli interessi al tasso legale in vigore a Gibuti a decorrere dalla pronuncia del lodo arbitrale del 28 gennaio 2000, e di USD 66

000. 8 [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] e condannare quest'ultima alle spese.

Giudizio della Corte 9 In via preliminare occorre ricordare che l'art. 1 del Protocollo prevede che «i beni e gli averi delle [OSCURATO:PERSONA] non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia».

Tale disposizione è intesa ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all'indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza 11 aprile 1989, causa 1/88 SA, Générale de Banque/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 857, punto 2). 10 Pertanto, come la Corte stessa ha affermato al punto 3 della sua ordinanza 17 giugno 1987, causa 1/87 SA, [OSCURATO:PERSONA]/Commission ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2807), la competenza della Corte nel caso di una domanda di pignoramento presso terzi si limita all'esame della questione se una misura del genere, per gli effetti che comporta secondo il diritto nazionale da applicare, possa ostacolare il buon funzionamento e l'indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA] europee. 11 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nella fattispecie, un pignoramento presso terzi non ostacolerebbe il funzionamento della [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno di tale opinione, essa adduce numerosi argomenti fondati sull'importanza per lo sviluppo di un paese come Gibuti dei servizi che essa fornisce, sull'assenza di conseguenze di un pignoramento presso terzi per le azioni future della [OSCURATO:PERSONA] e sull'esistenza di pratiche che incidono sulla politica agricola comune in modo analogo a pignoramenti presso terzi. 12 A tal riguardo occorre constatare che il funzionamento delle [OSCURATO:PERSONA] può essere ostacolato da provvedimenti coercitivi che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull'attuazione dei programmi d'azione decisi dalle [OSCURATO:PERSONA] (citata ordinanza Générale de Banque/[OSCURATO:PERSONA], punto 13). 13 Secondo l'art. 177, n. 1, CE, la politica della [OSCURATO:PERSONA] nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce in particolare lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo. 14 [OSCURATO:PERSONA] ha organizzato la sua cooperazione allo sviluppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, in una serie di convenzioni concluse in successione con questi paesi.

In tale contesto si inserisce la cooperazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] allo sviluppo della Repubblica di Gibuti.

L'ambito specifico di tale cooperazione è definito nei programmi indicativi nazionali relativi al sesto, al settimo e all'ottavo Fondo europeo di sviluppo.

Tali programmi determinano l'importo globale disponibile per la cooperazione allo sviluppo della Repubblica di Gibuti e definiscono i settori come pure gli obiettivi e le modalità dell'intervento comunitario. 15 Emerge dalle osservazioni delle parti che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] riguarda fondi che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di prelevare dal Fondo europeo di sviluppo e di destinare, nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, alla realizzazione di programmi specifici a favore della Repubblica di Gibuti. 16 L'autorizzazione di un pignoramento presso terzi nel caso di specie avrebbe la conseguenza di destinare ad interessi particolari, che, pur essendo legittimi, sono estranei alla politica di cooperazione allo sviluppo, fondi espressamente destinati dalla [OSCURATO:PERSONA] a tale politica. 17 Di conseguenza, si deve concludere che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 18 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA], che è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

così provvede: 1) La domanda è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000S0001 - IT Avis juridique important | 62000S0001 Ordinanza della Corte del 29 maggio 2001. - [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - [OSCURATO:PERSONA]1/00 SA. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-04219 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Privilegi ed immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee - Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento nelle mani di un'istituzione - Necessità di un'autorizzazione della Corte - Ampiezza dei poteri della Corte - Provvedimenti coercitivi che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull'attuazione dei programmi d'azione decisi dalle [OSCURATO:PERSONA] - Rischio di ostacolare il funzionamento delle [OSCURATO:PERSONA] (Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee, art. 1) [OSCURATO:PERSONA] $$L'art. 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee, ai sensi del quale i beni e gli averi delle [OSCURATO:PERSONA] non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte, è inteso ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all'indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la competenza della Corte nel caso di una domanda di pignoramento presso terzi si limita all'esame della questione se una misura del genere, per gli effetti che comporta secondo il diritto nazionale da applicare, possa ostacolare il buon funzionamento e l'indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA] europee. A tal riguardo il funzionamento delle [OSCURATO:PERSONA] può essere ostacolato da provvedimenti coercitivi che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull'attuazione dei programmi d'azione decisi dalle [OSCURATO:PERSONA]. ( v. punti 9-10, 12 ) [OSCURATO:PERSONA] causa C-1/00 SA, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Ginevra (Svizzera), rappresentata dall'avv. J.H.J. Bourgeois, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA] e B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, LA CORTE, composta dai sigg. G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C. Gulmann, A. [OSCURATO:PERSONA], M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken, N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr (relatore), J.N. [OSCURATO:PERSONA] e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass sentito l'avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 14 dicembre 2000, la società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha chiesto, in applicazione dell'art. 1, terza frase, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: il «Protocollo»), l'autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della [OSCURATO:PERSONA] di somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea alla Repubblica di Gibuti. Fatti all'origine della controversia 2 I fatti della causa, come risultano dal fascicolo, possono essere riassunti come segue. 3 Il 20 gennaio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con la Repubblica di Gibuti un contratto di fornitura di servizi di ispezione e verifica delle importazioni in tale paese. Poiché la Repubblica di Gibuti non ha adempiuto al proprio obbligo di pagare le fatture mensili emesse tra il 3 giugno 1997 e il 30 novembre 1997, ad eccezione di una sola, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso ad una clausola compromissoria prevista dal contratto. 4 Con lodo arbitrale del 28 gennaio 2000, la Repubblica di Gibuti è stata condannata a pagare alla [OSCURATO:PERSONA], da una parte, un importo di USD 2 265 550,63, maggiorato degli interessi al tasso legale in vigore a Gibuti a decorrere dalla data della sentenza, e, dall'altra, un importo di USD 66 000. In seguito all'inadempimento da parte della Repubblica di Gibuti dell'obbligo di pagare tali somme, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'exequatur del lodo al Tribunal de première instance di Bruxelles (Belgio). Quest'ultimo ha accordato l'exequatur con ordinanza del 16 novembre 2000, in applicazione dell'art. 1710 del code judiciaire belga. 5 Con lettera del 1° settembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di renderle noto se un pignoramento presso terzi, nelle mani della [OSCURATO:PERSONA], degli importi dovuti da quest'ultima alla Repubblica di Gibuti possa pregiudicare il funzionamento e l'indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA] europee. 6 Il 2 ottobre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto che, nel caso in cui un pignoramento presso terzi incidesse sul finanziamento di una politica comunitaria e in particolare sulla cooperazione allo sviluppo della Repubblica di Gibuti, la [OSCURATO:PERSONA] si avvarrebbe dell'immunità ad essa conferita dal Protocollo. Conclusioni delle parti 7 Nel suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia autorizzarla a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di USD 2 265 550,63, maggiorati degli interessi al tasso legale in vigore a Gibuti a decorrere dalla pronuncia del lodo arbitrale del 28 gennaio 2000, e di USD 66 000. 8 [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] e condannare quest'ultima alle spese. Giudizio della Corte 9 In via preliminare occorre ricordare che l'art. 1 del Protocollo prevede che «i beni e gli averi delle [OSCURATO:PERSONA] non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia». Tale disposizione è intesa ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all'indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza 11 aprile 1989, causa 1/88 SA, Générale de Banque/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 857, punto 2). 10 Pertanto, come la Corte stessa ha affermato al punto 3 della sua ordinanza 17 giugno 1987, causa 1/87 SA, [OSCURATO:PERSONA]/Commission ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2807), la competenza della Corte nel caso di una domanda di pignoramento presso terzi si limita all'esame della questione se una misura del genere, per gli effetti che comporta secondo il diritto nazionale da applicare, possa ostacolare il buon funzionamento e l'indipendenza delle [OSCURATO:PERSONA] europee. 11 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nella fattispecie, un pignoramento presso terzi non ostacolerebbe il funzionamento della [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno di tale opinione, essa adduce numerosi argomenti fondati sull'importanza per lo sviluppo di un paese come Gibuti dei servizi che essa fornisce, sull'assenza di conseguenze di un pignoramento presso terzi per le azioni future della [OSCURATO:PERSONA] e sull'esistenza di pratiche che incidono sulla politica agricola comune in modo analogo a pignoramenti presso terzi. 12 A tal riguardo occorre constatare che il funzionamento delle [OSCURATO:PERSONA] può essere ostacolato da provvedimenti coercitivi che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull'attuazione dei programmi d'azione decisi dalle [OSCURATO:PERSONA] (citata ordinanza Générale de Banque/[OSCURATO:PERSONA], punto 13). 13 Secondo l'art. 177, n. 1, CE, la politica della [OSCURATO:PERSONA] nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce in particolare lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo. 14 [OSCURATO:PERSONA] ha organizzato la sua cooperazione allo sviluppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, in una serie di convenzioni concluse in successione con questi paesi. In tale contesto si inserisce la cooperazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] allo sviluppo della Repubblica di Gibuti. L'ambito specifico di tale cooperazione è definito nei programmi indicativi nazionali relativi al sesto, al settimo e all'ottavo Fondo europeo di sviluppo. Tali programmi determinano l'importo globale disponibile per la cooperazione allo sviluppo della Repubblica di Gibuti e definiscono i settori come pure gli obiettivi e le modalità dell'intervento comunitario. 15 Emerge dalle osservazioni delle parti che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] riguarda fondi che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di prelevare dal Fondo europeo di sviluppo e di destinare, nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, alla realizzazione di programmi specifici a favore della Repubblica di Gibuti. 16 L'autorizzazione di un pignoramento presso terzi nel caso di specie avrebbe la conseguenza di destinare ad interessi particolari, che, pur essendo legittimi, sono estranei alla politica di cooperazione allo sviluppo, fondi espressamente destinati dalla [OSCURATO:PERSONA] a tale politica. 17 Di conseguenza, si deve concludere che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. Decisione relativa alle spese Sulle spese 18 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA], che è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE così provvede: 1) La domanda è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.
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