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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33788/2025

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ricorso iscritto al n. 4834/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 5406/14/2021, depositata in data 29.6.2021, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; Compensazione spese processuali –giudizio tributario – eccezionali ragioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Caserta n. 3921/8/2019 e compensato le spese processuali per la seguente motivazione: “La oggettiva complessità della vicenda processuale, avente ad oggetto attività di accertamento, a loro volta basate sull’applicazione di istituti di controversa interpretazione, giustifica la compensazione delle spese”.

2. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3. E’ stata fissata l’adunanza camerale [OSCURATO:DATA_NASCITA].

4. Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo – rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente assume che, a fronte della vittoria integrale della causa, la C.T.R. non poteva compensare le spese processuali, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ed essendo la formula utilizzata del tutto evanescente.

2. Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza per apodittica, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente deduce che la motivazione utilizzata è apodittica ovvero non calzata sull’oggetto della causa, né si comprende se la compensazione si riferisca o meno ad entrambi i gradi del giudizio.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

3.1. Per l’esame di tale censura occorre partire dalla formulazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis, la presente fattispecie.

Si tratta, più precisamente, della versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24/09/2015, n. 156 (applicabili dal 01/01/2016, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del testo normativo appena citato), in base al quale: «i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2.

Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.» L’art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) d.lgs. 24/09/2015, n. 156, al contempo, ha eliminato nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il secondo periodo che rinviava all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ..

3.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 23592/2024), nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità» (Cass., 08/04/2024, n. 9312).

3.3. La motivazione della disposta compensazione, pur non potendo dubitarsi che essa sia riferita al grado di appello, dato che la sentenza di primo grado è stata confermata e non risulta dagli atti che vi fosse un motivo di gravame sulla condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado, di cui non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata, appare effettivamente generica e priva di riferimenti concreti alla controversia.

3.4. Secondo questa Corte (cfr. ad es.

Cass. n. 22310/2017), le "gravi edeccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano lacompensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, quali "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iterprocessuale" ovvero, come nel caso in esame, “attività di accertamento basate sull’applicazione di istituti di controversa interpretazione”, inidonee a consentire il necessario controllo di legittimità. 4.In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata in parte qua e la causa rinviata alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, al fine di adottare una nuova e motivata pronuncia sulla regolamentazione delle spese processuali e di liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 4834/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 5406/14/2021, depositata in data 29.6.2021, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; Compensazione spese processuali –giudizio tributario – eccezionali ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Caserta n. 3921/8/2019 e compensato le spese processuali per la seguente motivazione: “La oggettiva complessità della vicenda processuale, avente ad oggetto attività di accertamento, a loro volta basate sull’applicazione di istituti di controversa interpretazione, giustifica la compensazione delle spese”. 2. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 3. E’ stata fissata l’adunanza camerale [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo – rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente assume che, a fronte della vittoria integrale della causa, la C.T.R. non poteva compensare le spese processuali, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ed essendo la formula utilizzata del tutto evanescente. 2. Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza per apodittica, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente deduce che la motivazione utilizzata è apodittica ovvero non calzata sull’oggetto della causa, né si comprende se la compensazione si riferisca o meno ad entrambi i gradi del giudizio. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. 3.1. Per l’esame di tale censura occorre partire dalla formulazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis, la presente fattispecie. Si tratta, più precisamente, della versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24/09/2015, n. 156 (applicabili dal 01/01/2016, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del testo normativo appena citato), in base al quale: «i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.» L’art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) d.lgs. 24/09/2015, n. 156, al contempo, ha eliminato nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il secondo periodo che rinviava all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.. 3.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 23592/2024), nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità» (Cass., 08/04/2024, n. 9312). 3.3. La motivazione della disposta compensazione, pur non potendo dubitarsi che essa sia riferita al grado di appello, dato che la sentenza di primo grado è stata confermata e non risulta dagli atti che vi fosse un motivo di gravame sulla condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado, di cui non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata, appare effettivamente generica e priva di riferimenti concreti alla controversia. 3.4. Secondo questa Corte (cfr. ad es. Cass. n. 22310/2017), le "gravi edeccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano lacompensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, quali "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iterprocessuale" ovvero, come nel caso in esame, “attività di accertamento basate sull’applicazione di istituti di controversa interpretazione”, inidonee a consentire il necessario controllo di legittimità. 4.In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata in parte qua e la causa rinviata alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, al fine di adottare una nuova e motivata pronuncia sulla regolamentazione delle spese processuali e di liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per liquidare le spese del giudizio di legittimità. Cos
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