CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00156/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigettodel ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri e l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], i quali, in difesa diPerre, insist ono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione della condotta ex art. 416 - bis , comma primo, cod. pen. ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] per avere partecipato alla associazion e ‘ndranghetista denominat a « cosca [OSCURATO:PERSONA]», operante nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] , in Italia e all’Estero, descrittanella imputazione provvisoria. 2.Nei due atti di ricorso e nei motivi nuovi presentati da i difensori di [OSCURATO:PERSONA] si chiedel’annullamento dell’ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ric o rso e con i motivi nuovi si deducono violazionedi legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indi zi di partecipazione al gruppo criminale. Si osserva che l’ ordina nza recepisce acriticamentei contenuti del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari enon riesce a individuare un effettivo ruolo operativo attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], non desumibile dai contenuti delle conversazioni intercettate ( dalle quali, anzi, si evince che egli fu est raneo al danneggiamento di un’ autovettura inizialmente attribuitogli) e fondandosi su assunti e su dichiarazioni dei collaboranti con l’autoritàgiudiziaria privi di riscontro . Si rimarca che dalle intercettazioni delle utenze telefonichedi [OSCURATO:PERSONA] e dalle telecamere di videosorveglianza collocate nel piccolocentro in cui vive non sono emersi dati che lo in di chino come autore di fatti illeciti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si de duce vizio della motivazione perchéil T ribunale si è limitato a derubricare a mera partecipazione l’ originaria contestazionea [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo direttivo nella cosca dei [OSCURATO:PERSONA] senza però indicarein cosa sia consistita tale partecipazione . [OSCURATO:PERSONA] 1. Imotividi ricrso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. L’ordinanzaimpugnata ha illustrato l’esistenza e l’ operatività (non contestate dal ricorrente)della cosca ‘ndranghetista « [OSCURATO:PERSONA] » ( locale di Platì ) , composta principalmente da soggetti legati da rapporti familiari , e ha indicato i provvedimenti giudiziari sui quali si fonda la ricostruzione del le sue vicende, avvenuta anche tramite le dichiarazioni di alcun i collaboranti con l’Autorità giudiziaria(p. 6-11). Ha escluso che sussistano elementi per attribuire a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo apicale attribuitoglinell’ordinanzadel Giudice per l e indagini preliminari , considerando che nei suoi confronti è stata annullata l’ordi n anza caut e lare che lo aveva indicato quale finanziatore e organizzato re della associazione per delinquere ex a rt. 74 d.P.R.9 ottobre 1990 legata ai [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia,ha valutato che: comunque , i dati acquisti indi cano che egli ha operato in tale associazione; ha legami di parentela e affinità con soggetti appartenenti al la cosca; il collaborante [OSCURATO:PERSONA] ha confermato , con articolatedichiarazioni, l’attivismo di P e r re ( da lui riconosciuto in foto) nel settore degli stupefacenti,il riconoscimento di una dote superiore a quella di “padrino”, la caricadi contabile nella locale di Platì (p. 15 - 16). Nell’ordinanzasono indicati dati di riscontro alle dich iarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA]: la conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il secondo afferma che il primo è protetto dal ricorrente (con il soprannomedi «Percia»), che è suo cognato (p. 19-21) e che, in occasionedi un viaggioin [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva raccomandato di non parlare in automobile (p. 22); il coinvolgimentodi [OSCURATO:PERSONA] nelle attivitàa sostegno di latitanti appartenenti al la cosca (p. 22 - 23) . Il Tribunale ha dedicato una analisi approfondita agli incontri fra i fratelli Barbaroe i fratelli Ietto nei quali i secondi si lamentano del comportamento di [OSCURATO:PERSONA](in relazione a dei contrasti i n corso gli si attribuiva di avere danneggiato delle automobili nel territorio di Natile da cui loro provenivano (p. 23 - 24) e contestavaa [OSCURATO:PERSONA] di avere esteso le sue azioni al territori o di Natile indicandone specificamentealcune condotte per loro non accettabili, così da indurre [OSCURATO:PERSONA] a rassicurarlisul fatto che nel seguito [OSCURATO:PERSONA] l i avrebbe rispettat i , nonchè la successiva conversazionedi [OSCURATO:PERSONA] B arbaro con [OSCURATO:PERSONA], nella quale i primo, mostrandodi avere cambiato idea, affermò di avere accertato che suo nipote [OSCURATO:PERSONA] si era comportato correttamente così da doverlo difendere ritenendo le offese rivolte a l nipote come rivol t e a lui stesso (p. 25 - 28). Rispondendo alle argomentazioni difensive, volte a escludere la rilevanza ‘ndranghetista della questione, il Tribunaleha evidenziato che la vicenda relativa ai rapporti con i Ietto si innestava in precedenti dissidi connessi a d attività estorsive collegate ai lavori per la realizzazione di un metanodotto , così esprimendo contrasti legati agli equilibri di potere fra le cosche (p. 29 - 30). 2. Su queste basi, ilTribunaleha ravvisato gravi indizi di colpevolezza di P erre circa la sua partecipazione ─ sebbene con un ruolo non apicale─ alla associazione criminale, traendoli ─ applicando pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità ─ dalle sue attività nel settore del le estorsioni e del commerciodi sostanze stupefacenti , svolte seguendo le direttive dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. 3. Dal rigettodel ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decisoil 30/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente